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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 7 marzo 2024

Cassazione n. 06618/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29829/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 9/11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] F. A. ASTORE, 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di LECCEn.363/2021depositata il 29/03/2021.

Rilevato che, a seguito della proposta di definizione del giudizio ex art. 380-bis c.p.c., le parti ricorrenti non hanno chiesto la decisione sul ricorso; ritenuto che, in conseguenza, il giudizio dev’essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 391 c.p.c. in relazione al secondo comma dell’art. 380-bis c.p.c.; che si deve provvedere sulle spese del giudizio di cassazione ed esse si liquidano in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna le parti ricorrenti alla rifusione alla resistente elle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 2050, oltre 200 per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge.

Così deciso in Roma,il 07/03/2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29829/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 9/11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] F. A. ASTORE, 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di LECCEn.363/2021depositata il 29/03/2021. Rilevato che, a seguito della proposta di definizione del giudizio ex art. 380-bis c.p.c., le parti ricorrenti non hanno chiesto la decisione sul ricorso; ritenuto che, in conseguenza, il giudizio dev’essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 391 c.p.c. in relazione al secondo comma dell’art. 380-bis c.p.c.; che si deve provvedere sulle spese del giudizio di cassazione ed esse si liquidano in dispositivo; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna le parti ricorrenti alla rifusione alla resistente elle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 2050, oltre 200 per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge. Così deciso in Roma,il 07/03/2024 [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 06618/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris