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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 952/2026

ECLI:EU:T:2026:53
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62025TJ0177 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione, riunita con cinque giudici) 28 gennaio 2026 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Codice doganale dell’Unione – Procedure d’importazione e d’esportazione – Contingenti tariffari – Esaurimento del contingente il primo giorno della sua apertura – Mancata integrazione del numero del contingente nel codice TARIC – Successiva modifica di una dichiarazione in dogana al fine di beneficiare dell’inserimento nel contingente – Nozione di “modifica che consente al dichiarante di adempiere ai suoi obblighi riguardanti il vincolo delle merci al regime doganale in questione” – Articolo 173, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 952/2013» Nella causa T‑177/25, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa, Polonia), con decisione del 30 dicembre 2024, pervenuta in cancelleria il 24 febbraio 2025, nel procedimento C. sp. z o.o. sp.k. contro [OSCURATO:PERSONA] w Gdańsku, con l’intervento di

[OSCURATO:PERSONA],

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione, riunita con cinque giudici), composto da M. [OSCURATO:PERSONA], presidente, T. [OSCURATO:PERSONA], J. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), M. [OSCURATO:PERSONA] e W. [OSCURATO:PERSONA], giudici, avvocato generale: J. Martín y Pérez de Nanclares cancelliere:

V. [OSCURATO:PERSONA] vista la trasmissione da parte della Corte della domanda di pronuncia pregiudiziale al Tribunale il 12 marzo 2025, in applicazione dell’articolo 50 ter , terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, vista la materia di cui all’articolo 50 ter , primo comma, lettera c), dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per la C. sp. z o.o. sp.k., da G. Flisiak e P. Kubala, radcowie prawni; – per il governo polacco, da B. Majczyna e D. Lutostańska, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da B. Eggers e K. Herrmann, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa, Polonia), verte sull’interpretazione dell’articolo 2 TUE, nonché dell’articolo 22, paragrafo 3, dell’articolo 120, paragrafo 1, e dell’articolo 173, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( GU 2013, L 269, pag. 1 ; in prosieguo: il «codice doganale dell’Unione»). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la C. Sp. z o.o.

Sp. k., società di diritto polacco che importa in particolare miele naturale (in prosieguo: la «C.»), e, dall’altro lato, il [OSCURATO:PERSONA] w Gdańsku (direttore dell’amministrazione tributaria di Danzica, Polonia; in prosieguo: l’«autorità doganale»), in merito al rifiuto, opposto da tale autorità, di applicare un’aliquota di dazio doganale pari a zero alla merce importata dall’Ucraina nell’Unione europea dalla C. Quadro giuridico Codice doganale dell’Unione 3 L’articolo 15 del codice doganale dell’Unione è formulato come segue: «(…)

2. La presentazione di una dichiarazione in dogana, di una dichiarazione per la custodia temporanea, di una dichiarazione sommaria di entrata, di una dichiarazione sommaria di uscita, di una dichiarazione di riesportazione o di una notifica di riesportazione di una persona alle autorità doganali o di una domanda per ottenere un’autorizzazione o qualsiasi altra decisione impegna la persona interessata per quanto riguarda: a) l’accuratezza e completezza delle informazioni riportate nella dichiarazione, notifica o domanda; (…)». 4 L’articolo 22 del codice doganale dell’Unione prevede quanto segue: «1.

Chiunque chieda che sia presa una decisione riguardante l’applicazione della normativa doganale fornisce alle autorità doganali competenti tutte le informazioni da esse richieste per poter decidere.

Una decisione può anche essere chiesta da più persone e presa nei confronti di più persone, alle condizioni stabilite dalla normativa doganale.

Salvo che sia altrimenti disposto, l’autorità doganale competente è quella del luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente a fini doganali e in cui dovrà essere effettuata almeno una parte delle attività oggetto della decisione. (…)

3. Le autorità doganali competenti adottano una decisione di cui al paragrafo 1 e [la] notificano al richiedente al più presto e, comunque, entro 120 giorni dalla data di accettazione della richiesta, salvo che sia altrimenti disposto.

Se si trovano nell’impossibilità di rispettare il termine per l’adozione di una decisione, prima che esso scada le autorità doganali ne informano il richiedente, indicando i motivi di tale impossibilità e l’ulteriore periodo di tempo che ritengono necessario per decidere.

Salvo che sia altrimenti disposto, tale ulteriore periodo di tempo non supera i 30 giorni.

Fatto salvo il secondo comma, le autorità doganali possono prorogare il termine per l’adozione di una decisione, come previsto dalla normativa doganale, qualora sia il richiedente a farne richiesta per realizzare adeguamenti al fine di assicurare il rispetto delle condizioni e dei criteri.

Gli adeguamenti e l’ulteriore periodo di tempo necessario per realizzarli sono comunicati alle autorità doganali, che decidono in merito alla proroga. (…)». 5 L’articolo 120 del codice doganale dell’Unione è formulato come segue: «1.

In casi diversi da quelli di cui all’articolo 116, paragrafo 1, secondo comma, e diversi da quelli di cui agli articoli 117, 118 e 119, si procede, per motivi di equità, al rimborso o allo sgravio dell’importo di un dazio all’importazione o all’esportazione quando un’obbligazione doganale sorge in circostanze particolari che non implicano frode o manifesta negligenza da parte del debitore.

2. Si considera che sussistano le circostanze particolari di cui al paragrafo 1 qualora risulti chiaramente dalle circostanze del caso che il debitore si trova in una situazione eccezionale rispetto agli altri operatori che esercitano la stessa attività e che, in assenza di dette circostanze, egli non avrebbe subito il pregiudizio [derivante] dalla riscossione dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione». 6 L’articolo 162 del codice doganale dell’Unione è formulato come segue: «Le dichiarazioni normali in dogana contengono tutte le indicazioni necessarie per l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci». 7 L’articolo 173 del codice doganale dell’Unione è formulato come segue: «1.

Su sua richiesta, il dichiarante è autorizzato a modificare una o più indicazioni della dichiarazione in dogana dopo l’accettazione di quest’ultima da parte delle autorità doganali.

La modifica non può far diventare oggetto della dichiarazione in dogana merci diverse da quelle che ne costituivano l’oggetto iniziale.

2. Tuttavia siffatte rettifiche non possono più essere autorizzate se la richiesta è fatta dopo che le autorità doganali: a) hanno informato il dichiarante che intendono procedere alla visita delle merci; b) hanno stabilito che le indicazioni della dichiarazione in dogana sono inesatte; c) hanno svincolato le merci.

3. Su richiesta del dichiarante, entro tre anni dalla data di accettazione della dichiarazione in dogana, la modifica della stessa può essere autorizzata dopo lo svincolo delle merci per consentire al dichiarante di adempiere ai suoi obblighi riguardanti il vincolo delle merci al regime doganale in questione».

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 8 L’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del codice doganale dell’Unione ( GU 2015, L 343, pag. 558 ), dispone quanto segue: «I contingenti tariffari aperti in conformità della normativa dell’Unione, con riferimento al metodo di gestione di cui al presente articolo e agli articoli da 50 a 54 del presente regolamento, sono gestiti in base all’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni in dogana per l’immissione in libera pratica». 9 Ai sensi dell’articolo 50 del regolamento di esecuzione 2015/2447, è previsto quanto segue: «1.

Le autorità doganali esaminano se la domanda di beneficiare di un contingente tariffario presentata dal dichiarante in una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica sia valida in conformità della legislazione dell’Unione relativa all’apertura del contingente tariffario.

2. Se una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica contenente una domanda valida presentata dal dichiarante per beneficiare di un contingente tariffario è accettata e tutti i documenti giustificativi richiesti per la concessione del contingente tariffario sono stati forniti alle autorità doganali, le autorità doganali trasmettono senza indugio la domanda alla Commissione indicando la data di accettazione della dichiarazione doganale e l’importo esatto per il quale è presentata la domanda». 10 L’articolo 51, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/2447 dispone quanto segue: «Per ciascun contingente tariffario, la Commissione assegna i quantitativi sulla base delle richieste di beneficiare di tale contingente tariffario da essa ricevute, secondo l’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali e nella misura in cui il saldo del contingente tariffario lo consenta».

Regolamento (UE) 2017/1566 11 L’articolo 1 del regolamento (UE) 2017/1566 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2017, concernente l’introduzione di misure commerciali autonome temporanee per l’Ucraina che integrano le concessioni commerciali disponibili nel quadro dell’accordo di associazione ( GU 2017, L 254, pag. 1 ), dispone quanto segue: «1.

Oltre ai contingenti a dazio zero stabiliti dall’accordo di associazione, i prodotti agricoli elencati negli allegati I e II del presente regolamento sono ammessi all’importazione nell’Unione dall’Ucraina entro i limiti dei contingenti a dazio zero dell’Unione stabiliti in tali allegati.

Tali contingenti a dazio zero sono gestiti come segue: a) i contingenti a dazio zero per i prodotti agricoli elencati nell’allegato I del presente regolamento sono gestiti dalla Commissione in conformità degli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (…) 2015/2447; (…)». 12 L’allegato I al regolamento 2017/1556, intitolato «Contingenti a dazio zero per prodotti agricoli di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a)», enuncia quanto segue: «In deroga alle regole di interpretazione della nomenclatura combinata (NC), la formulazione della designazione delle merci ha valore puramente indicativo.

Ai fini del presente allegato, l’ambito di applicazione del regime preferenziale deve essere determinato in base ai codici NC esistenti al 1 o ottobre 2017». 13 L’allegato I al regolamento 2017/1556 contiene una tabella così formulata: Numero d’ordine Codice NC Designazione delle merci Volume del contingente annuale (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione) 09.6750 0409 Miele naturale 2 500 (…) (…) (…) (…) Procedimento principale e questioni pregiudiziali 14 Il regolamento 2017/1566, che autorizza, in particolare, l’importazione nell’Unione del miele d’api proveniente dall’Ucraina, nei limiti dei contingenti a dazio zero dell’Unione specificati nell’allegato I a detto regolamento, è entrato in vigore il 1 o ottobre 2017.

Tuttavia a tale data, la quale, essendo domenica, non corrispondeva a un giorno lavorativo, il numero di contingente corrispondente non era stato integrato nel sistema europeo TARIC (tariffa integrata dell’Unione europea) e nel sistema polacco ISZTAR (sistema integrato d’informazione sulle tariffe doganali). 15 Il 1 o ottobre 2017 il tentativo della C. di presentare una dichiarazione in dogana per il miele d’api proveniente dall’Ucraina, accompagnata da una domanda volta a consentirle di beneficiare del contingente n. 09.6750 aperto dal regolamento 2017/1566, effettuata compilando la casella n. 39 della dichiarazione in dogana, è fallito.

Il 2 ottobre 2017, una volta integrato nei sistemi TARIC e ISZTAR il numero di contingente mancante, la C. ha presentato una dichiarazione in dogana per la merce sopracitata e ha chiesto, inserendo il numero di contingente 09.6750 nella casella n. 39 della dichiarazione in dogana, l’applicazione di un dazio zero. 16 [OSCURATO:PERSONA] Urzędu Celno-Skarbowego w Gdańsku (direttore dell’amministrazione tributaria e doganale di Danzica, Polonia) ha constatato, dopo la verifica della dichiarazione in dogana, che il contingente n. 09.6750 era stato esaurito fin dal primo giorno della sua entrata in vigore, ossia il 1 o ottobre 2017, e ha fissato, con decisione amministrativa del 27 marzo 2018, i dazi dovuti dalla C. applicando il regime tariffario erga omnes del 17,3%.

A seguito di reclamo, il 29 agosto 2018, l’autorità doganale ha confermato tale decisione. 17 La C. ha presentato ricorso dinanzi al Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku (Tribunale amministrativo del voivodato di Danzica, Polonia).

Con sentenza del 13 febbraio 2019, quest’ultimo ha annullato la decisione dell’autorità doganale, ordinandole di fornire ulteriori elementi e di procedere a nuove constatazioni vertenti sulle cause dell’omessa integrazione del numero del contingente in questione nei sistemi informatici, sulla determinazione del momento in cui si è verificato tale problema, sulla questione se tale problema abbia interessato tutti gli importatori di miele proveniente dall’Ucraina nonché sul modo in cui gli altri importatori avessero presentato le loro dichiarazioni in dogana, le quali avevano portato all’esaurimento del contingente n. 09.6750.

Tale organo giurisdizionale ha inoltre ordinato all’autorità doganale di valutare tali circostanze tenendo conto dei criteri previsti dall’articolo 120, paragrafo 1, del codice doganale dell’Unione. 18 Nell’ambito del procedimento di riesame intrapreso in seguito alla sentenza del 13 febbraio 2019 l’autorità doganale ha completato il fascicolo riguardante tale caso inserendovi le spiegazioni fornite dal Ministro delle Finanze polacco e dalla Commissione europea.

Da tali elementi emerge che, il 1 o ottobre 2017, il volume totale delle domande aveva superato le 2500 tonnellate disponibili e gli importatori avevano effettivamente utilizzato il contingente n. 09.6750 durante la presentazione delle dichiarazioni in dogana nella stessa data.

Infatti questi ultimi avevano chiesto, il 1 o ottobre 2017, l’immissione in libera pratica delle merci subordinandole al dazio doganale del paese più favorito, in seguito avevano proceduto ad una modifica delle loro dichiarazioni in dogana ai sensi dell’articolo 173, paragrafo 3, del codice doganale dell’Unione per aggiungere a tali dichiarazioni il numero di contingente 09.6750.

A tal riguardo è stato quindi stabilito che 165 importatori avevano effettivamente presentato diverse dichiarazioni il 1 o ottobre 2017. 19 Con decisione del 31 agosto 2020, l’autorità doganale ha confermato la sua posizione nonché la decisione del direttore dell’amministrazione tributaria e doganale di Danzica.

L’autorità doganale ha ritenuto che, considerato che i sistemi TARIC e ISZTAR erano stati aggiornati il 2 ottobre 2017, tutti gli importatori si fossero trovati nella medesima situazione e avessero avuto la facoltà di presentare una dichiarazione in dogana chiedendo l’autorizzazione a importare la merce in questione con un dazio doganale erga omnes , seguita da una domanda di modifica di tale dichiarazione e di applicazione di un dazio zero nell’ambito del contingente n. 09.6750.

L’autorità doganale ne ha tratto la conclusione che le circostanze di tale causa escludevano la possibilità di riconoscere l’esistenza di motivi di annullamento dei dazi doganali per motivi di equità, come previsto all’articolo 120, paragrafo 1, del codice doganale dell’Unione, considerato che nessun importatore aveva potuto, il 1 o ottobre 2017, fare una dichiarazione in dogana chiedendo di beneficiare del contingente n. 09.6750. 20 Il ricorso proposto dalla C. avverso la decisione dell’autorità doganale è stato respinto dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku (Tribunale amministrativo del voivodato di Danzica) con sentenza del 17 marzo 2021.

In tale sentenza, detto organo giurisdizionale ha ritenuto che l’articolo 56, paragrafo 3, e l’articolo 173, paragrafo 3, del codice doganale dell’Unione giustificassero la presentazione di una dichiarazione in dogana al dazio non agevolato il 1 o ottobre 2017 e la modifica di tale dichiarazione a seguito dell’integrazione del numero del contingente in questione nel sistema TARIC.

Secondo tale organo giurisdizionale l’autorità doganale avrebbe adempiuto agli obblighi che le derivano dalla sentenza del 13 febbraio 2019 e avrebbe completato il fascicolo per quanto necessario.

Peraltro tale organo giurisdizionale ha ritenuto che, dal momento che la C. non era stata trattata diversamente rispetto agli altri importatori, le condizioni di applicazione dell’articolo 120, paragrafo 1, del codice doganale dell’Unione non fossero soddisfatte. 21 La C. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza dinanzi al Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa), giudice del rinvio. 22 Secondo il giudice del rinvio, vi sono seri dubbi quanto alla possibilità per un operatore di modificare la sua dichiarazione in dogana al fine di beneficiare di un dazio agevolato che egli abbia intenzionalmente scelto di non chiedere al momento della presentazione di detta dichiarazione, fermo restando che non vi era alcuna possibilità tecnica di farlo e che la versione iniziale della dichiarazione in dogana era stata presentata soltanto allo scopo di ottenere la priorità rispetto agli altri importatori.

Il giudice del rinvio rileva che il diritto di chiedere una modifica della dichiarazione in dogana ai sensi dell’articolo 173, paragrafo 3, del codice doganale dell’Unione costituisce un’eccezione al principio d’irrevocabilità di detta dichiarazione e che il suo obiettivo principale consiste nell’attuare gli obblighi doganali applicabili.

In quanto tale, detto diritto dovrebbe essere oggetto di un’interpretazione restrittiva ed essere limitato alla correzione di errori e refusi nella dichiarazione in dogana, il che escluderebbe la modifica di una dichiarazione di volontà dell’importatore inclusa in una dichiarazione in dogana.

Detto giudice ritiene che, nell’ambito di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 173, paragrafo 3, del codice doganale dell’Unione, l’amministrazione doganale sia libera di valutare la sua legittimità tenendo conto del criterio della buona fede dell’importatore. 23 Nell’ipotesi in cui la facoltà di modificare una dichiarazione in dogana al fine di beneficiare di un contingente tariffario fosse ammessa, il giudice del rinvio si chiede anche se una domanda di modifica al fine di ottenere il beneficio del contingente in questione debba avere effetto retroattivo, o a partire dalla data di presentazione della dichiarazione in dogana iniziale, o a partire da quella alla quale la decisione di autorizzazione della modifica è divenuta definitiva.

A tal riguardo detto giudice rileva che una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 173, paragrafo 3, del codice doganale dell’Unione richiede che l’amministrazione doganale adotti una decisione su tale domanda entro 120 giorni, conformemente all’articolo 22, paragrafo 3, del codice doganale dell’Unione, e che tale decisione possa essere oggetto di un controllo giurisdizionale prima di divenire definitiva. 24 Infine, sempre nell’ipotesi in cui la facoltà di modificare una dichiarazione in dogana al fine di beneficiare di un contingente tariffario sia ammessa, il giudice del rinvio si interroga sulla possibilità di procedere al rimborso o allo sgravio dell’obbligazione doganale sulla base dell’articolo 120 del codice doganale dell’Unione. 25 In tali circostanze, il Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1.

Se l’articolo 2 [TUE] debba essere interpretato nel senso che la concessione della precedenza nell’accesso al contingente [in questione] ai soggetti che presentano una dichiarazione in dogana con l’intenzione di modificarla successivamente ai sensi dell’articolo 173, paragrafo 3, del (…) codice doganale dell’Unione (…), rispetto ai soggetti che presentano la dichiarazione in dogana corretta nel primo termine utile, viola i principi di uguaglianza, equità e solidarietà.

2. Se l’articolo 173, paragrafo 3, del codice doganale dell’Unione debba essere interpretato nel senso che esso consente di modificare la dichiarazione in dogana al fine di “adempiere agli obblighi riguardanti il vincolo delle merci al regime doganale in questione” mediante la sua integrazione (ad esempio, con l’inserimento del numero del contingente) nonché mediante la sostituzione, nella dichiarazione in dogana, dell’aliquota erga omnes con un’aliquota preferenziale.

3. Se l’articolo 22, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 173, paragrafo 3, del codice doganale dell’Unione, debba essere interpretato nel senso che la data di presentazione della domanda di accesso al contingente, in riferimento al soggetto che ha presentato una dichiarazione in dogana incompleta, corrisponde alla data della presentazione iniziale della domanda oppure nel senso che tale data coincide con la data in cui è divenuta definitiva la decisione amministrativa con la quale l’autorità doganale ha autorizzato la sua modifica, considerando che il termine massimo per l’adozione della decisione è di 120 giorni.

4. Se l’articolo 120, paragrafo 1, del codice doganale dell’Unione debba essere interpretato nel senso che la condizione relativa alla sussistenza delle circostanze particolari in cui è sorta l’obbligazione doganale, “che non implicano frode o manifesta negligenza da parte del debitore”, ricorre anche nel caso in cui tale obbligazione sia sorta nonostante la presentazione, nel primo termine utile, di una dichiarazione in dogana corretta con l’applicazione dell’aliquota preferenziale derivante dal contingente tariffario».

Sulle questioni pregiudiziali Osservazioni preliminari 26 Occorre constatare in via preliminare che, con la prima questione, il giudice del rinvio si interroga, in sostanza, sulla compatibilità dell’aggiunta successiva di un numero di contingente tariffario in una dichiarazione in dogana precedentemente presentata e accettata, mediante una modifica di detta dichiarazione, ai sensi dell’articolo 173, paragrafo 3, del codice doganale dell’Unione, con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e solidarietà enunciati all’articolo 2 TUE, nel caso in cui, mediante tale modifica, il dichiarante cerchi di garantirsi la priorità nell’attribuzione del contingente tariffario.

Tale questione mira dunque in realtà a chiarire i limiti della facoltà di effettuare una modifica ai sensi dell’articolo 173, paragrafo 3, del codice doganale dell’Unione, oggetto della seconda questione.

La prima questione non solleva quindi una questione indipendente di interpretazione dell’articolo 2 TUE ai sensi dell’articolo 50 ter , secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

Sulle questioni prima e seconda 27 Con la sua prima e seconda questione, che occorre quindi trattare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 173, paragrafo 3, del codice doganale dell’Unione debba essere interpretato nel senso che esso consente ad un operatore di aggiungere, ad una dichiarazione in dogana presentata precedentemente, il numero di un contingente tariffario specifico al fine di sostituire, in tale dichiarazione, un’aliquota preferenziale all’aliquota erga omnes inizialmente richiesta. 28 L’articolo 173, paragrafo 3, del codice doganale dell’Unione prevede la facoltà per le autorità doganali di autorizzare la modifica di una dichiarazione in dogana dopo lo svincolo delle merci, su domanda del dichiarante, entro tre anni dall’accettazione di tale dichiarazione, per consentire al dichiarante di adempiere ai suoi obblighi riguardanti il vincolo delle merci al regime doganale in questione. 29 Pertanto, per determinare se l’articolo 173, paragrafo 3, del codice doganale dell’Unione sia applicabile nel caso in cui il dichiarante aggiunga successivamente, in una dichiarazione in dogana, il numero di un contingente tariffario specifico per sostituirvi l’aliquota preferenziale all’aliquota erga omnes inizialmente richiesta, occorre interpretare la nozione di «modifica [che consente] al dichiarante di adempiere ai suoi obblighi riguardanti il vincolo delle merci al regime doganale in questione», ai sensi dell’articolo 173, paragrafo 3, del codice doganale dell’Unione. 30 Si deve ricordare che, ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, occorre tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v. sentenza del 16 luglio 2020, Pfeifer & Langen, C‑97/19 , EU:C:2020:574 , punto 34 e giurisprudenza citata). 31 In primo luogo, per quanto riguarda la formulazione dell’articolo 173, paragrafo 3, del codice doganale dell’Unione, occorre constatare che diverse versioni linguistiche di detto articolo, ossia le versioni in spagnolo, francese e polacco, utilizzano rispettivamente i termini « rectificación », « rectification » e « sprostowanie ».

Tali termini suggeriscono che detta disposizione consenta soltanto la correzione di errori semplici che vizino la dichiarazione in dogana.

Al contrario, altre versioni linguistiche utilizzano termini più ampi che si ravvicinano alla nozione di «modifica» della dichiarazione in dogana.

A titolo di esempio, le versioni in tedesco e in inglese utilizzano, rispettivamente, i termini « Änderung » e « amendement ».

Occorre rilevare che, se l’aggiunta di un numero di contingente tariffario in una dichiarazione in dogana già accettata non può essere qualificata quale semplice correzione di un errore che vizi tale dichiarazione, una siffatta aggiunta potrebbe tuttavia essere qualificata quale modifica di una siffatta dichiarazione.

Orbene, la Corte ha ripetutamente dichiarato che la formulazione utilizzata in una versione linguistica di una disposizione del diritto dell’Unione non può essere l’unico elemento a sostegno dell’interpretazione di questa disposizione né si può attribuire ad essa, a tal riguardo, un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche.

Le norme dell’Unione devono infatti essere interpretate ed applicate in modo uniforme, alla luce delle versioni vigenti in tutte le lingue dell’Unione.

In caso di disparità tra le differenti versioni linguistiche di un testo del diritto dell’Unione la disposizione di cui trattasi deve essere interpretata in funzione del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v. sentenza del 18 settembre 2019, VIPA, C‑222/18 , EU:C:2019:751 , punto 37 e giurisprudenza citata). 32 In secondo luogo, per quanto riguarda il contesto in cui si inserisce l’articolo 173, paragrafo 3, del codice doganale dell’Unione, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, il codice doganale dell’Unione è fondato su un sistema dichiarativo.

Quest’ultimo mira a limitare, per quanto possibile, le formalità e i controlli doganali e a prevenire, nel contempo, le frodi e le irregolarità che possano recare pregiudizio al bilancio dell’Unione.

È in ragione dell’importanza che rivestono le dichiarazioni preliminari per il buon funzionamento dell’Unione doganale che il codice doganale dell’Unione, al suo articolo 15, impone ai dichiaranti di fornire informazioni accurate e complete (v. sentenza del 9 luglio 2020, Unipack, C‑391/19 , EU:C:2020:547 , punto 22 e giurisprudenza citata). 33 Tale obbligo diretto ai dichiaranti, di fornire informazioni accurate e complete, comporta come corollario il principio dell’irrevocabilità della dichiarazione in dogana una volta che questa sia stata accettata, principio le cui eccezioni sono rigorosamente disciplinate dalla normativa dell’Unione in materia (v. sentenza del 17 settembre 2014, [OSCURATO:PERSONA], C‑3/13 , EU:C:2014:2227 , punto 43 e giurisprudenza citata). 34 Sebbene il principio di irrevocabilità della dichiarazione in dogana una volta che questa sia accettata sia mitigato, nella vigenza del codice doganale dell’Unione, dalla facoltà, prevista all’articolo 173 di quest’ultimo, di modificare una dichiarazione in dogana, resta il fatto che detta facoltà costituisce un’eccezione a tale principio, che occorre interpretare restrittivamente (sentenza dell’8 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑640/21 , EU:C:2023:457 , punto 43 ). 35 Una siffatta interpretazione restrittiva riflette peraltro la volontà del legislatore dell’Unione.

Ciò risulta da un confronto che può essere effettuato tra le disposizioni dell’articolo 173, paragrafo 3, del codice doganale dell’Unione, quali adottate da tale legislatore, e il testo che era stato proposto al riguardo dalla Commissione all’articolo 149 della proposta di regolamento COM(2012) 64 final del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2012, che istituisce il codice doganale dell’Unione.

Infatti, il legislatore ha aggiunto all’articolo 173 di detto codice la condizione secondo cui la modifica quale prevista da tale disposizione può essere richiesta dopo lo svincolo delle merci solo per consentire al dichiarante di adempiere ai suoi obblighi relativi al vincolo delle merci al regime doganale in questione, traducendo così la sua volontà di limitare le possibilità di modificare le dichiarazioni in dogana (sentenza dell’8 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑640/21 , EU:C:2023:457 , punto 44 ). 36 In terzo luogo, per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui al procedimento principale, occorre rilevare che essi avvalorano un’interpretazione dell’articolo 173, paragrafo 3, del codice doganale dell’Unione che esclude la facoltà di aggiungere, mediante modifica, il numero di un contingente tariffario specifico in una dichiarazione in dogana dopo la sua accettazione e lo svincolo delle merci per sostituire, in tale dichiarazione, un’aliquota preferenziale all’aliquota erga omnes inizialmente richiesta. 37 Da un lato, come emerge dal precedente punto 32, l’obbligo per i dichiaranti di fornire informazioni accurate e complete nelle loro dichiarazioni svolge un ruolo essenziale nel buon funzionamento dei controlli doganali nonché nella lotta contro le frodi e le irregolarità.

È quindi coerente con il perseguimento di tale obiettivo che le possibilità di modifica delle dichiarazioni in dogana siano strettamente limitate.

Più in particolare, non è affatto conciliabile con tale obiettivo che una dichiarazione in dogana possa essere modificata, dopo la sua accettazione e lo svincolo delle merci, al solo scopo di ottenere il beneficio di un’aliquota preferenziale anziché di un’aliquota erga omnes inizialmente richiesta. 38 A tal riguardo occorre inoltre rilevare che, per quanto riguarda il riesame di dichiarazioni in dogana dopo la concessione dello svincolo sulla base dell’articolo 78 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ( GU 1992, L 302, pag. 1 ; in prosieguo: il «codice doganale comunitario»), che precedeva l’articolo 173, paragrafo 3, del codice doganale dell’Unione, la Corte ha dichiarato che l’economia dell’articolo 78 del codice doganale comunitario consisteva nel far coincidere la procedura doganale con la situazione reale (v. sentenza del 12 ottobre 2017, Tigers, T‑156/16 , EU:T:2017:754 , punto 31 e giurisprudenza citata).

Pertanto la Corte ha dichiarato che l’articolo 78, paragrafo 3, del codice doganale comunitario, che prevedeva la possibilità per le autorità doganali di adottare le misure necessarie per ristabilire la situazione sulla base di nuovi elementi, si applicava in particolare in presenza di errori od omissioni non intenzionali e involontarie che viziavano una dichiarazione in dogana (v., in tal senso, sentenze del 20 ottobre 2005, [OSCURATO:PERSONA], C‑468/03 , EU:C:2005:624 , punti 69 e 70 , e del 10 luglio 2019, CEVA [OSCURATO:PERSONA], C‑249/18 , EU:C:2019:587 , punto 38 ). 39 Orbene, la presentazione di una dichiarazione in dogana non accompagnata da una domanda mirante ad ottenere il beneficio di un contingente tariffario aperto dalla normativa dell’Unione prima dell’integrazione, nei sistemi TARIC e ISZTAR, del numero di tale contingente sembra una scelta volontaria da parte del dichiarante, il che spetta al giudice del rinvio verificare.

Di conseguenza, l’aggiunta successiva di tale numero non può essere considerata come volta a far coincidere la procedura doganale con la situazione reale ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 38, che conserva la sua rilevanza ai fini dell’interpretazione dell’articolo 173, paragrafo 3, del codice doganale dell’Unione.

Infatti, mediante una siffatta aggiunta un dichiarante non cerca di procedere ad una rettifica della sua situazione doganale, bensì a garantirsi il beneficio dell’aliquota preferenziale collegata al contingente tariffario in questione sostituendola all’aliquota erga omnes la cui applicazione era stata intenzionalmente chiesta nella dichiarazione in dogana iniziale. 40 Dall’altro lato, occorre ricordare che dal considerando 20 del regolamento di esecuzione 2015/2447 emerge che le norme relative alla gestione dei contingenti tariffari che figurano in detto regolamento hanno lo scopo di garantire un’applicazione corretta e uniforme di tali contingenti.

Orbene, l’aggiunta, dopo l’accettazione di una dichiarazione in dogana, di una domanda volta a ottenere il beneficio di un contingente tariffario specifico mediante modifica ai sensi dell’articolo 173, paragrafo 3, del codice doganale dell’Unione sarebbe contrario a tale obiettivo. 41 Infatti, da una lettura combinata dell’articolo 49, paragrafo 1, dell’articolo 50, paragrafo 2, e dell’articolo 51, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/2447 emerge che una domanda volta a far beneficiare il dichiarante di un contingente tariffario specifico deve essere presentata contemporaneamente alla dichiarazione in dogana iniziale, affinché la data di accettazione di quest’ultima possa determinare l’ordine cronologico nell’attribuzione di tale contingente.

Orbene, mediante la presentazione di una dichiarazione in dogana con applicazione dell’aliquota erga omnes il giorno dell’entrata in vigore di un contingente tariffario aperto dalla normativa dell’Unione, e tramite l’aggiunta successiva di un numero di contingente tariffario, mediante modifica, il giorno dell’integrazione di detto numero nei sistemi TARIC e ISZTAR, sembra che un dichiarante cerchi di garantirsi la priorità nell’attribuzione di tale contingente rispetto agli importatori che hanno presentato una dichiarazione in dogana accompagnata da una domanda volta ad ottenere il beneficio di detto contingente nel più breve tempo possibile successivo all’inserimento del numero di contingente in detti sistemi, il che spetta al giudice del rinvio verificare. 42 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima e alla seconda questione dichiarando che l’articolo 173, paragrafo 3, del codice doganale dell’Unione deve essere interpretato nel senso che esso non consente ad un operatore di aggiungere, in una dichiarazione in dogana presentata precedentemente, il numero di un contingente tariffario specifico per sostituire, in tale dichiarazione, un’aliquota preferenziale all’aliquota erga omnes inizialmente richiesta.

Sulle questioni terza e quarta 43 Con la terza questione, il giudice del rinvio si interroga, in sostanza, sulla questione se l’aggiunta successiva, mediante modifica di una dichiarazione in dogana presentata precedentemente, di una domanda volta a far beneficiare il dichiarante di un contingente tariffario abbia un effetto retroattivo sull’attribuzione di tale contingente.

Tale questione è fondata sull’ipotesi secondo la quale l’articolo 173, paragrafo 3, del codice doganale dell’Unione debba essere interpretato nel senso che esso consente una siffatta aggiunta successiva di un numero di contingente. 44 Infine, con la quarta questione, il giudice del rinvio si interroga sull’interpretazione delle condizioni che diano luogo al rimborso o allo sgravio di un’obbligazione doganale quali esse figurano all’articolo 120 del codice doganale dell’Unione.

Più in particolare, tale giudice si interroga sull’applicabilità di tale articolo ad un caso in cui l’obbligazione doganale sia sorta nonostante il fatto che una dichiarazione in dogana, accompagnata da una domanda volta a far beneficiare il dichiarante di un’aliquota preferenziale introdotta da un contingente tariffario, fosse stata presentata nel più breve tempo possibile successivo all’integrazione del numero di contingente nei sistemi TARIC e IZTAR.

Orbene, in una causa come quella di cui al procedimento principale, tale questione si pone soltanto qualora si possa ritenere che le autorità doganali siano legittimate ad attribuire un contingente tariffario sulla base di dichiarazioni in dogana intenzionalmente presentate prima dell’integrazione del numero di contingente in questione nei detti sistemi e successivamente completate, mediante modifica, con una domanda volta a far beneficiare il dichiarante di detto contingente.

Pertanto, la quarta questione è fondata parimenti sull’ipotesi secondo la quale l’articolo 173, paragrafo 3, del codice doganale dell’Unione debba essere interpretato nel senso che esso consente di effettuare una siffatta modifica. 45 Alla luce di quanto precede e poiché dalla risposta alla seconda questione risulta che l’articolo 173, paragrafo 3, del codice doganale dell’Unione non può essere interpretato nel senso che esso consenta ad un operatore di modificare una dichiarazione in dogana aggiungendovi un numero di contingente tariffario, non occorre rispondere alle questioni terza e quarta.

Sulle spese 46 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni al Tribunale non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Quinta Sezione, riunita con cinque giudici) dichiara: L’articolo 173, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, deve essere interpretato nel senso che: esso non consente ad un operatore di aggiungere, in una dichiarazione in dogana presentata precedentemente, il numero di un contingente tariffario specifico per sostituire, in tale dichiarazione, un’aliquota preferenziale all’aliquota erga omnes inizialmente richiesta.

[OSCURATO:PERSONA]

[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 28 gennaio 2026. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il polacco.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62025TJ0177 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione, riunita con cinque giudici) 28 gennaio 2026 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Codice doganale dell’Unione – Procedure d’importazione e d’esportazione – Contingenti tariffari – Esaurimento del contingente il primo giorno della sua apertura – Mancata integrazione del numero del contingente nel codice TARIC – Successiva modifica di una dichiarazione in dogana al fine di beneficiare dell’inserimento nel contingente – Nozione di “modifica che consente al dichiarante di adempiere ai suoi obblighi riguardanti il vincolo delle merci al regime doganale in questione” – Articolo 173, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 952/2013» Nella causa T‑177/25, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa, Polonia), con decisione del 30 dicembre 2024, pervenuta in cancelleria il 24 febbraio 2025, nel procedimento C. sp. z o.o. sp.k. contro [OSCURATO:PERSONA] w Gdańsku, con l’intervento di [OSCURATO:PERSONA], IL TRIBUNALE (Quinta Sezione, riunita con cinque giudici), composto da M. [OSCURATO:PERSONA], presidente, T. [OSCURATO:PERSONA], J. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), M. [OSCURATO:PERSONA] e W. [OSCURATO:PERSONA], giudici, avvocato generale: J. Martín y Pérez de Nanclares cancelliere: V. [OSCURATO:PERSONA] vista la trasmissione da parte della Corte della domanda di pronuncia pregiudiziale al Tribunale il 12 marzo 2025, in applicazione dell’articolo 50 ter , terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, vista la materia di cui all’articolo 50 ter , primo comma, lettera c), dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per la C. sp. z o.o. sp.k., da G. Flisiak e P. Kubala, radcowie prawni; – per il governo polacco, da B. Majczyna e D. Lutostańska, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da B. Eggers e K. Herrmann, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa, Polonia), verte sull’interpretazione dell’articolo 2 TUE, nonché dell’articolo 22, paragrafo 3, dell’articolo 120, paragrafo 1, e dell’articolo 173, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( GU 2013, L 269, pag. 1 ; in prosieguo: il «codice doganale dell’Unione»). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la C. Sp. z o.o. Sp. k., società di diritto polacco che importa in particolare miele naturale (in prosieguo: la «C.»), e, dall’altro lato, il [OSCURATO:PERSONA] w Gdańsku (direttore dell’amministrazione tributaria di Danzica, Polonia; in prosieguo: l’«autorità doganale»), in merito al rifiuto, opposto da tale autorità, di applicare un’aliquota di dazio doganale pari a zero alla merce importata dall’Ucraina nell’Unione europea dalla C. Quadro giuridico Codice doganale dell’Unione 3 L’articolo 15 del codice doganale dell’Unione è formulato come segue: «(…) 2.   La presentazione di una dichiarazione in dogana, di una dichiarazione per la custodia temporanea, di una dichiarazione sommaria di entrata, di una dichiarazione sommaria di uscita, di una dichiarazione di riesportazione o di una notifica di riesportazione di una persona alle autorità doganali o di una domanda per ottenere un’autorizzazione o qualsiasi altra decisione impegna la persona interessata per quanto riguarda: a) l’accuratezza e completezza delle informazioni riportate nella dichiarazione, notifica o domanda; (…)». 4 L’articolo 22 del codice doganale dell’Unione prevede quanto segue: «1.   Chiunque chieda che sia presa una decisione riguardante l’applicazione della normativa doganale fornisce alle autorità doganali competenti tutte le informazioni da esse richieste per poter decidere. Una decisione può anche essere chiesta da più persone e presa nei confronti di più persone, alle condizioni stabilite dalla normativa doganale. Salvo che sia altrimenti disposto, l’autorità doganale competente è quella del luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente a fini doganali e in cui dovrà essere effettuata almeno una parte delle attività oggetto della decisione. (…) 3.   Le autorità doganali competenti adottano una decisione di cui al paragrafo 1 e [la] notificano al richiedente al più presto e, comunque, entro 120 giorni dalla data di accettazione della richiesta, salvo che sia altrimenti disposto. Se si trovano nell’impossibilità di rispettare il termine per l’adozione di una decisione, prima che esso scada le autorità doganali ne informano il richiedente, indicando i motivi di tale impossibilità e l’ulteriore periodo di tempo che ritengono necessario per decidere. Salvo che sia altrimenti disposto, tale ulteriore periodo di tempo non supera i 30 giorni. Fatto salvo il secondo comma, le autorità doganali possono prorogare il termine per l’adozione di una decisione, come previsto dalla normativa doganale, qualora sia il richiedente a farne richiesta per realizzare adeguamenti al fine di assicurare il rispetto delle condizioni e dei criteri. Gli adeguamenti e l’ulteriore periodo di tempo necessario per realizzarli sono comunicati alle autorità doganali, che decidono in merito alla proroga. (…)». 5 L’articolo 120 del codice doganale dell’Unione è formulato come segue: «1.   In casi diversi da quelli di cui all’articolo 116, paragrafo 1, secondo comma, e diversi da quelli di cui agli articoli 117, 118 e 119, si procede, per motivi di equità, al rimborso o allo sgravio dell’importo di un dazio all’importazione o all’esportazione quando un’obbligazione doganale sorge in circostanze particolari che non implicano frode o manifesta negligenza da parte del debitore. 2.   Si considera che sussistano le circostanze particolari di cui al paragrafo 1 qualora risulti chiaramente dalle circostanze del caso che il debitore si trova in una situazione eccezionale rispetto agli altri operatori che esercitano la stessa attività e che, in assenza di dette circostanze, egli non avrebbe subito il pregiudizio [derivante] dalla riscossione dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione». 6 L’articolo 162 del codice doganale dell’Unione è formulato come segue: «Le dichiarazioni normali in dogana contengono tutte le indicazioni necessarie per l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci». 7 L’articolo 173 del codice doganale dell’Unione è formulato come segue: «1.   Su sua richiesta, il dichiarante è autorizzato a modificare una o più indicazioni della dichiarazione in dogana dopo l’accettazione di quest’ultima da parte delle autorità doganali. La modifica non può far diventare oggetto della dichiarazione in dogana merci diverse da quelle che ne costituivano l’oggetto iniziale. 2.   Tuttavia siffatte rettifiche non possono più essere autorizzate se la richiesta è fatta dopo che le autorità doganali: a) hanno informato il dichiarante che intendono procedere alla visita delle merci; b) hanno stabilito che le indicazioni della dichiarazione in dogana sono inesatte; c) hanno svincolato le merci. 3.   Su richiesta del dichiarante, entro tre anni dalla data di accettazione della dichiarazione in dogana, la modifica della stessa può essere autorizzata dopo lo svincolo delle merci per consentire al dichiarante di adempiere ai suoi obblighi riguardanti il vincolo delle merci al regime doganale in questione». Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 8 L’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del codice doganale dell’Unione ( GU 2015, L 343, pag. 558 ), dispone quanto segue: «I contingenti tariffari aperti in conformità della normativa dell’Unione, con riferimento al metodo di gestione di cui al presente articolo e agli articoli da 50 a 54 del presente regolamento, sono gestiti in base all’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni in dogana per l’immissione in libera pratica». 9 Ai sensi dell’articolo 50 del regolamento di esecuzione 2015/2447, è previsto quanto segue: «1.   Le autorità doganali esaminano se la domanda di beneficiare di un contingente tariffario presentata dal dichiarante in una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica sia valida in conformità della legislazione dell’Unione relativa all’apertura del contingente tariffario. 2.   Se una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica contenente una domanda valida presentata dal dichiarante per beneficiare di un contingente tariffario è accettata e tutti i documenti giustificativi richiesti per la concessione del contingente tariffario sono stati forniti alle autorità doganali, le autorità doganali trasmettono senza indugio la domanda alla Commissione indicando la data di accettazione della dichiarazione doganale e l’importo esatto per il quale è presentata la domanda». 10 L’articolo 51, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/2447 dispone quanto segue: «Per ciascun contingente tariffario, la Commissione assegna i quantitativi sulla base delle richieste di beneficiare di tale contingente tariffario da essa ricevute, secondo l’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali e nella misura in cui il saldo del contingente tariffario lo consenta». Regolamento (UE) 2017/1566 11 L’articolo 1 del regolamento (UE) 2017/1566 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2017, concernente l’introduzione di misure commerciali autonome temporanee per l’Ucraina che integrano le concessioni commerciali disponibili nel quadro dell’accordo di associazione ( GU 2017, L 254, pag. 1 ), dispone quanto segue: «1.   Oltre ai contingenti a dazio zero stabiliti dall’accordo di associazione, i prodotti agricoli elencati negli allegati I e II del presente regolamento sono ammessi all’importazione nell’Unione dall’Ucraina entro i limiti dei contingenti a dazio zero dell’Unione stabiliti in tali allegati. Tali contingenti a dazio zero sono gestiti come segue: a) i contingenti a dazio zero per i prodotti agricoli elencati nell’allegato I del presente regolamento sono gestiti dalla Commissione in conformità degli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (…) 2015/2447; (…)». 12 L’allegato I al regolamento 2017/1556, intitolato «Contingenti a dazio zero per prodotti agricoli di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a)», enuncia quanto segue: «In deroga alle regole di interpretazione della nomenclatura combinata (NC), la formulazione della designazione delle merci ha valore puramente indicativo. Ai fini del presente allegato, l’ambito di applicazione del regime preferenziale deve essere determinato in base ai codici NC esistenti al 1 o ottobre 2017». 13 L’allegato I al regolamento 2017/1556 contiene una tabella così formulata: Numero d’ordine Codice NC Designazione delle merci Volume del contingente annuale (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione) 09.6750 0409 Miele naturale 2 500 (…) (…) (…) (…) Procedimento principale e questioni pregiudiziali 14 Il regolamento 2017/1566, che autorizza, in particolare, l’importazione nell’Unione del miele d’api proveniente dall’Ucraina, nei limiti dei contingenti a dazio zero dell’Unione specificati nell’allegato I a detto regolamento, è entrato in vigore il 1 o ottobre 2017. Tuttavia a tale data, la quale, essendo domenica, non corrispondeva a un giorno lavorativo, il numero di contingente corrispondente non era stato integrato nel sistema europeo TARIC (tariffa integrata dell’Unione europea) e nel sistema polacco ISZTAR (sistema integrato d’informazione sulle tariffe doganali). 15 Il 1 o ottobre 2017 il tentativo della C. di presentare una dichiarazione in dogana per il miele d’api proveniente dall’Ucraina, accompagnata da una domanda volta a consentirle di beneficiare del contingente n. 09.6750 aperto dal regolamento 2017/1566, effettuata compilando la casella n. 39 della dichiarazione in dogana, è fallito. Il 2 ottobre 2017, una volta integrato nei sistemi TARIC e ISZTAR il numero di contingente mancante, la C. ha presentato una dichiarazione in dogana per la merce sopracitata e ha chiesto, inserendo il numero di contingente 09.6750 nella casella n. 39 della dichiarazione in dogana, l’applicazione di un dazio zero. 16 [OSCURATO:PERSONA] Urzędu Celno-Skarbowego w Gdańsku (direttore dell’amministrazione tributaria e doganale di Danzica, Polonia) ha constatato, dopo la verifica della dichiarazione in dogana, che il contingente n. 09.6750 era stato esaurito fin dal primo giorno della sua entrata in vigore, ossia il 1 o ottobre 2017, e ha fissato, con decisione amministrativa del 27 marzo 2018, i dazi dovuti dalla C. applicando il regime tariffario erga omnes del 17,3%. A seguito di reclamo, il 29 agosto 2018, l’autorità doganale ha confermato tale decisione. 17 La C. ha presentato ricorso dinanzi al Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku (Tribunale amministrativo del voivodato di Danzica, Polonia). Con sentenza del 13 febbraio 2019, quest’ultimo ha annullato la decisione dell’autorità doganale, ordinandole di fornire ulteriori elementi e di procedere a nuove constatazioni vertenti sulle cause dell’omessa integrazione del numero del contingente in questione nei sistemi informatici, sulla determinazione del momento in cui si è verificato tale problema, sulla questione se tale problema abbia interessato tutti gli importatori di miele proveniente dall’Ucraina nonché sul modo in cui gli altri importatori avessero presentato le loro dichiarazioni in dogana, le quali avevano portato all’esaurimento del contingente n. 09.6750. Tale organo giurisdizionale ha inoltre ordinato all’autorità doganale di valutare tali circostanze tenendo conto dei criteri previsti dall’articolo 120, paragrafo 1, del codice doganale dell’Unione. 18 Nell’ambito del procedimento di riesame intrapreso in seguito alla sentenza del 13 febbraio 2019 l’autorità doganale ha completato il fascicolo riguardante tale caso inserendovi le spiegazioni fornite dal Ministro delle Finanze polacco e dalla Commissione europea. Da tali elementi emerge che, il 1 o ottobre 2017, il volume totale delle domande aveva superato le 2500 tonnellate disponibili e gli importatori avevano effettivamente utilizzato il contingente n. 09.6750 durante la presentazione delle dichiarazioni in dogana nella stessa data. Infatti questi ultimi avevano chiesto, il 1 o ottobre 2017, l’immissione in libera pratica delle merci subordinandole al dazio doganale del paese più favorito, in seguito avevano proceduto ad una modifica delle loro dichiarazioni in dogana ai sensi dell’articolo 173, paragrafo 3, del codice doganale dell’Unione per aggiungere a tali dichiarazioni il numero di contingente 09.6750. A tal riguardo è stato quindi stabilito che 165 importatori avevano effettivamente presentato diverse dichiarazioni il 1 o ottobre 2017. 19 Con decisione del 31 agosto 2020, l’autorità doganale ha confermato la sua posizione nonché la decisione del direttore dell’amministrazione tributaria e doganale di Danzica. L’autorità doganale ha ritenuto che, considerato che i sistemi TARIC e ISZTAR erano stati aggiornati il 2 ottobre 2017, tutti gli importatori si fossero trovati nella medesima situazione e avessero avuto la facoltà di presentare una dichiarazione in dogana chiedendo l’autorizzazione a importare la merce in questione con un dazio doganale erga omnes , seguita da una domanda di modifica di tale dichiarazione e di applicazione di un dazio zero nell’ambito del contingente n. 09.6750. L’autorità doganale ne ha tratto la conclusione che le circostanze di tale causa escludevano la possibilità di riconoscere l’esistenza di motivi di annullamento dei dazi doganali per motivi di equità, come previsto all’articolo 120, paragrafo 1, del codice doganale dell’Unione, considerato che nessun importatore aveva potuto, il 1 o ottobre 2017, fare una dichiarazione in dogana chiedendo di beneficiare del contingente n. 09.6750. 20 Il ricorso proposto dalla C. avverso la decisione dell’autorità doganale è stato respinto dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku (Tribunale amministrativo del voivodato di Danzica) con sentenza del 17 marzo 2021. In tale sentenza, detto organo giurisdizionale ha ritenuto che l’articolo 56, paragrafo 3, e l’articolo 173, paragrafo 3, del codice doganale dell’Unione giustificassero la presentazione di una dichiarazione in dogana al dazio non agevolato il 1 o ottobre 2017 e la modifica di tale dichiarazione a seguito dell’integrazione del numero del contingente in questione nel sistema TARIC. Secondo tale organo giurisdizionale l’autorità doganale avrebbe adempiuto agli obblighi che le derivano dalla sentenza del 13 febbraio 2019 e avrebbe completato il fascicolo per quanto necessario. Peraltro tale organo giurisdizionale ha ritenuto che, dal momento che la C. non era stata trattata diversamente rispetto agli altri importatori, le condizioni di applicazione dell’articolo 120, paragrafo 1, del codice doganale dell’Unione non fossero soddisfatte. 21 La C. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza dinanzi al Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa), giudice del rinvio. 22 Secondo il giudice del rinvio, vi sono seri dubbi quanto alla possibilità per un operatore di modificare la sua dichiarazione in dogana al fine di beneficiare di un dazio agevolato che egli abbia intenzionalmente scelto di non chiedere al momento della presentazione di detta dichiarazione, fermo restando che non vi era alcuna possibilità tecnica di farlo e che la versione iniziale della dichiarazione in dogana era stata presentata soltanto allo scopo di ottenere la priorità rispetto agli altri importatori. Il giudice del rinvio rileva che il diritto di chiedere una modifica della dichiarazione in dogana ai sensi dell’articolo 173, paragrafo 3, del codice doganale dell’Unione costituisce un’eccezione al principio d’irrevocabilità di detta dichiarazione e che il suo obiettivo principale consiste nell’attuare gli obblighi doganali applicabili. In quanto tale, detto diritto dovrebbe essere oggetto di un’interpretazione restrittiva ed essere limitato alla correzione di errori e refusi nella dichiarazione in dogana, il che escluderebbe la modifica di una dichiarazione di volontà dell’importatore inclusa in una dichiarazione in dogana. Detto giudice ritiene che, nell’ambito di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 173, paragrafo 3, del codice doganale dell’Unione, l’amministrazione doganale sia libera di valutare la sua legittimità tenendo conto del criterio della buona fede dell’importatore. 23 Nell’ipotesi in cui la facoltà di modificare una dichiarazione in dogana al fine di beneficiare di un contingente tariffario fosse ammessa, il giudice del rinvio si chiede anche se una domanda di modifica al fine di ottenere il beneficio del contingente in questione debba avere effetto retroattivo, o a partire dalla data di presentazione della dichiarazione in dogana iniziale, o a partire da quella alla quale la decisione di autorizzazione della modifica è divenuta definitiva. A tal riguardo detto giudice rileva che una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 173, paragrafo 3, del codice doganale dell’Unione richiede che l’amministrazione doganale adotti una decisione su tale domanda entro 120 giorni, conformemente all’articolo 22, paragrafo 3, del codice doganale dell’Unione, e che tale decisione possa essere oggetto di un controllo giurisdizionale prima di divenire definitiva. 24 Infine, sempre nell’ipotesi in cui la facoltà di modificare una dichiarazione in dogana al fine di beneficiare di un contingente tariffario sia ammessa, il giudice del rinvio si interroga sulla possibilità di procedere al rimborso o allo sgravio dell’obbligazione doganale sulla base dell’articolo 120 del codice doganale dell’Unione. 25 In tali circostanze, il Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1. Se l’articolo 2 [TUE] debba essere interpretato nel senso che la concessione della precedenza nell’accesso al contingente [in questione] ai soggetti che presentano una dichiarazione in dogana con l’intenzione di modificarla successivamente ai sensi dell’articolo 173, paragrafo 3, del (…) codice doganale dell’Unione (…), rispetto ai soggetti che presentano la dichiarazione in dogana corretta nel primo termine utile, viola i principi di uguaglianza, equità e solidarietà. 2. Se l’articolo 173, paragrafo 3, del codice doganale dell’Unione debba essere interpretato nel senso che esso consente di modificare la dichiarazione in dogana al fine di “adempiere agli obblighi riguardanti il vincolo delle merci al regime doganale in questione” mediante la sua integrazione (ad esempio, con l’inserimento del numero del contingente) nonché mediante la sostituzione, nella dichiarazione in dogana, dell’aliquota erga omnes con un’aliquota preferenziale. 3. Se l’articolo 22, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 173, paragrafo 3, del codice doganale dell’Unione, debba essere interpretato nel senso che la data di presentazione della domanda di accesso al contingente, in riferimento al soggetto che ha presentato una dichiarazione in dogana incompleta, corrisponde alla data della presentazione iniziale della domanda oppure nel senso che tale data coincide con la data in cui è divenuta definitiva la decisione amministrativa con la quale l’autorità doganale ha autorizzato la sua modifica, considerando che il termine massimo per l’adozione della decisione è di 120 giorni. 4. Se l’articolo 120, paragrafo 1, del codice doganale dell’Unione debba essere interpretato nel senso che la condizione relativa alla sussistenza delle circostanze particolari in cui è sorta l’obbligazione doganale, “che non implicano frode o manifesta negligenza da parte del debitore”, ricorre anche nel caso in cui tale obbligazione sia sorta nonostante la presentazione, nel primo termine utile, di una dichiarazione in dogana corretta con l’applicazione dell’aliquota preferenziale derivante dal contingente tariffario». Sulle questioni pregiudiziali Osservazioni preliminari 26 Occorre constatare in via preliminare che, con la prima questione, il giudice del rinvio si interroga, in sostanza, sulla compatibilità dell’aggiunta successiva di un numero di contingente tariffario in una dichiarazione in dogana precedentemente presentata e accettata, mediante una modifica di detta dichiarazione, ai sensi dell’articolo 173, paragrafo 3, del codice doganale dell’Unione, con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e solidarietà enunciati all’articolo 2 TUE, nel caso in cui, mediante tale modifica, il dichiarante cerchi di garantirsi la priorità nell’attribuzione del contingente tariffario. Tale questione mira dunque in realtà a chiarire i limiti della facoltà di effettuare una modifica ai sensi dell’articolo 173, paragrafo 3, del codice doganale dell’Unione, oggetto della seconda questione. La prima questione non solleva quindi una questione indipendente di interpretazione dell’articolo 2 TUE ai sensi dell’articolo 50 ter , secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Sulle questioni prima e seconda 27 Con la sua prima e seconda questione, che occorre quindi trattare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 173, paragrafo 3, del codice doganale dell’Unione debba essere interpretato nel senso che esso consente ad un operatore di aggiungere, ad una dichiarazione in dogana presentata precedentemente, il numero di un contingente tariffario specifico al fine di sostituire, in tale dichiarazione, un’aliquota preferenziale all’aliquota erga omnes inizialmente richiesta. 28 L’articolo 173, paragrafo 3, del codice doganale dell’Unione prevede la facoltà per le autorità doganali di autorizzare la modifica di una dichiarazione in dogana dopo lo svincolo delle merci, su domanda del dichiarante, entro tre anni dall’accettazione di tale dichiarazione, per consentire al dichiarante di adempiere ai suoi obblighi riguardanti il vincolo delle merci al regime doganale in questione. 29 Pertanto, per determinare se l’articolo 173, paragrafo 3, del codice doganale dell’Unione sia applicabile nel caso in cui il dichiarante aggiunga successivamente, in una dichiarazione in dogana, il numero di un contingente tariffario specifico per sostituirvi l’aliquota preferenziale all’aliquota erga omnes inizialmente richiesta, occorre interpretare la nozione di «modifica [che consente] al dichiarante di adempiere ai suoi obblighi riguardanti il vincolo delle merci al regime doganale in questione», ai sensi dell’articolo 173, paragrafo 3, del codice doganale dell’Unione. 30 Si deve ricordare che, ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, occorre tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v. sentenza del 16 luglio 2020, Pfeifer & Langen, C‑97/19 , EU:C:2020:574 , punto 34 e giurisprudenza citata). 31 In primo luogo, per quanto riguarda la formulazione dell’articolo 173, paragrafo 3, del codice doganale dell’Unione, occorre constatare che diverse versioni linguistiche di detto articolo, ossia le versioni in spagnolo, francese e polacco, utilizzano rispettivamente i termini « rectificación », « rectification » e « sprostowanie ». Tali termini suggeriscono che detta disposizione consenta soltanto la correzione di errori semplici che vizino la dichiarazione in dogana. Al contrario, altre versioni linguistiche utilizzano termini più ampi che si ravvicinano alla nozione di «modifica» della dichiarazione in dogana. A titolo di esempio, le versioni in tedesco e in inglese utilizzano, rispettivamente, i termini « Änderung » e « amendement ». Occorre rilevare che, se l’aggiunta di un numero di contingente tariffario in una dichiarazione in dogana già accettata non può essere qualificata quale semplice correzione di un errore che vizi tale dichiarazione, una siffatta aggiunta potrebbe tuttavia essere qualificata quale modifica di una siffatta dichiarazione. Orbene, la Corte ha ripetutamente dichiarato che la formulazione utilizzata in una versione linguistica di una disposizione del diritto dell’Unione non può essere l’unico elemento a sostegno dell’interpretazione di questa disposizione né si può attribuire ad essa, a tal riguardo, un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. Le norme dell’Unione devono infatti essere interpretate ed applicate in modo uniforme, alla luce delle versioni vigenti in tutte le lingue dell’Unione. In caso di disparità tra le differenti versioni linguistiche di un testo del diritto dell’Unione la disposizione di cui trattasi deve essere interpretata in funzione del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v. sentenza del 18 settembre 2019, VIPA, C‑222/18 , EU:C:2019:751 , punto 37 e giurisprudenza citata). 32 In secondo luogo, per quanto riguarda il contesto in cui si inserisce l’articolo 173, paragrafo 3, del codice doganale dell’Unione, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, il codice doganale dell’Unione è fondato su un sistema dichiarativo. Quest’ultimo mira a limitare, per quanto possibile, le formalità e i controlli doganali e a prevenire, nel contempo, le frodi e le irregolarità che possano recare pregiudizio al bilancio dell’Unione. È in ragione dell’importanza che rivestono le dichiarazioni preliminari per il buon funzionamento dell’Unione doganale che il codice doganale dell’Unione, al suo articolo 15, impone ai dichiaranti di fornire informazioni accurate e complete (v. sentenza del 9 luglio 2020, Unipack, C‑391/19 , EU:C:2020:547 , punto 22 e giurisprudenza citata). 33 Tale obbligo diretto ai dichiaranti, di fornire informazioni accurate e complete, comporta come corollario il principio dell’irrevocabilità della dichiarazione in dogana una volta che questa sia stata accettata, principio le cui eccezioni sono rigorosamente disciplinate dalla normativa dell’Unione in materia (v. sentenza del 17 settembre 2014, [OSCURATO:PERSONA], C‑3/13 , EU:C:2014:2227 , punto 43 e giurisprudenza citata). 34 Sebbene il principio di irrevocabilità della dichiarazione in dogana una volta che questa sia accettata sia mitigato, nella vigenza del codice doganale dell’Unione, dalla facoltà, prevista all’articolo 173 di quest’ultimo, di modificare una dichiarazione in dogana, resta il fatto che detta facoltà costituisce un’eccezione a tale principio, che occorre interpretare restrittivamente (sentenza dell’8 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑640/21 , EU:C:2023:457 , punto 43 ). 35 Una siffatta interpretazione restrittiva riflette peraltro la volontà del legislatore dell’Unione. Ciò risulta da un confronto che può essere effettuato tra le disposizioni dell’articolo 173, paragrafo 3, del codice doganale dell’Unione, quali adottate da tale legislatore, e il testo che era stato proposto al riguardo dalla Commissione all’articolo 149 della proposta di regolamento COM(2012) 64 final del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2012, che istituisce il codice doganale dell’Unione. Infatti, il legislatore ha aggiunto all’articolo 173 di detto codice la condizione secondo cui la modifica quale prevista da tale disposizione può essere richiesta dopo lo svincolo delle merci solo per consentire al dichiarante di adempiere ai suoi obblighi relativi al vincolo delle merci al regime doganale in questione, traducendo così la sua volontà di limitare le possibilità di modificare le dichiarazioni in dogana (sentenza dell’8 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑640/21 , EU:C:2023:457 , punto 44 ). 36 In terzo luogo, per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui al procedimento principale, occorre rilevare che essi avvalorano un’interpretazione dell’articolo 173, paragrafo 3, del codice doganale dell’Unione che esclude la facoltà di aggiungere, mediante modifica, il numero di un contingente tariffario specifico in una dichiarazione in dogana dopo la sua accettazione e lo svincolo delle merci per sostituire, in tale dichiarazione, un’aliquota preferenziale all’aliquota erga omnes inizialmente richiesta. 37 Da un lato, come emerge dal precedente punto 32, l’obbligo per i dichiaranti di fornire informazioni accurate e complete nelle loro dichiarazioni svolge un ruolo essenziale nel buon funzionamento dei controlli doganali nonché nella lotta contro le frodi e le irregolarità. È quindi coerente con il perseguimento di tale obiettivo che le possibilità di modifica delle dichiarazioni in dogana siano strettamente limitate. Più in particolare, non è affatto conciliabile con tale obiettivo che una dichiarazione in dogana possa essere modificata, dopo la sua accettazione e lo svincolo delle merci, al solo scopo di ottenere il beneficio di un’aliquota preferenziale anziché di un’aliquota erga omnes inizialmente richiesta. 38 A tal riguardo occorre inoltre rilevare che, per quanto riguarda il riesame di dichiarazioni in dogana dopo la concessione dello svincolo sulla base dell’articolo 78 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ( GU 1992, L 302, pag. 1 ; in prosieguo: il «codice doganale comunitario»), che precedeva l’articolo 173, paragrafo 3, del codice doganale dell’Unione, la Corte ha dichiarato che l’economia dell’articolo 78 del codice doganale comunitario consisteva nel far coincidere la procedura doganale con la situazione reale (v. sentenza del 12 ottobre 2017, Tigers, T‑156/16 , EU:T:2017:754 , punto 31 e giurisprudenza citata). Pertanto la Corte ha dichiarato che l’articolo 78, paragrafo 3, del codice doganale comunitario, che prevedeva la possibilità per le autorità doganali di adottare le misure necessarie per ristabilire la situazione sulla base di nuovi elementi, si applicava in particolare in presenza di errori od omissioni non intenzionali e involontarie che viziavano una dichiarazione in dogana (v., in tal senso, sentenze del 20 ottobre 2005, [OSCURATO:PERSONA], C‑468/03 , EU:C:2005:624 , punti 69 e 70 , e del 10 luglio 2019, CEVA [OSCURATO:PERSONA], C‑249/18 , EU:C:2019:587 , punto 38 ). 39 Orbene, la presentazione di una dichiarazione in dogana non accompagnata da una domanda mirante ad ottenere il beneficio di un contingente tariffario aperto dalla normativa dell’Unione prima dell’integrazione, nei sistemi TARIC e ISZTAR, del numero di tale contingente sembra una scelta volontaria da parte del dichiarante, il che spetta al giudice del rinvio verificare. Di conseguenza, l’aggiunta successiva di tale numero non può essere considerata come volta a far coincidere la procedura doganale con la situazione reale ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 38, che conserva la sua rilevanza ai fini dell’interpretazione dell’articolo 173, paragrafo 3, del codice doganale dell’Unione. Infatti, mediante una siffatta aggiunta un dichiarante non cerca di procedere ad una rettifica della sua situazione doganale, bensì a garantirsi il beneficio dell’aliquota preferenziale collegata al contingente tariffario in questione sostituendola all’aliquota erga omnes la cui applicazione era stata intenzionalmente chiesta nella dichiarazione in dogana iniziale. 40 Dall’altro lato, occorre ricordare che dal considerando 20 del regolamento di esecuzione 2015/2447 emerge che le norme relative alla gestione dei contingenti tariffari che figurano in detto regolamento hanno lo scopo di garantire un’applicazione corretta e uniforme di tali contingenti. Orbene, l’aggiunta, dopo l’accettazione di una dichiarazione in dogana, di una domanda volta a ottenere il beneficio di un contingente tariffario specifico mediante modifica ai sensi dell’articolo 173, paragrafo 3, del codice doganale dell’Unione sarebbe contrario a tale obiettivo. 41 Infatti, da una lettura combinata dell’articolo 49, paragrafo 1, dell’articolo 50, paragrafo 2, e dell’articolo 51, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/2447 emerge che una domanda volta a far beneficiare il dichiarante di un contingente tariffario specifico deve essere presentata contemporaneamente alla dichiarazione in dogana iniziale, affinché la data di accettazione di quest’ultima possa determinare l’ordine cronologico nell’attribuzione di tale contingente. Orbene, mediante la presentazione di una dichiarazione in dogana con applicazione dell’aliquota erga omnes il giorno dell’entrata in vigore di un contingente tariffario aperto dalla normativa dell’Unione, e tramite l’aggiunta successiva di un numero di contingente tariffario, mediante modifica, il giorno dell’integrazione di detto numero nei sistemi TARIC e ISZTAR, sembra che un dichiarante cerchi di garantirsi la priorità nell’attribuzione di tale contingente rispetto agli importatori che hanno presentato una dichiarazione in dogana accompagnata da una domanda volta ad ottenere il beneficio di detto contingente nel più breve tempo possibile successivo all’inserimento del numero di contingente in detti sistemi, il che spetta al giudice del rinvio verificare. 42 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima e alla seconda questione dichiarando che l’articolo 173, paragrafo 3, del codice doganale dell’Unione deve essere interpretato nel senso che esso non consente ad un operatore di aggiungere, in una dichiarazione in dogana presentata precedentemente, il numero di un contingente tariffario specifico per sostituire, in tale dichiarazione, un’aliquota preferenziale all’aliquota erga omnes inizialmente richiesta. Sulle questioni terza e quarta 43 Con la terza questione, il giudice del rinvio si interroga, in sostanza, sulla questione se l’aggiunta successiva, mediante modifica di una dichiarazione in dogana presentata precedentemente, di una domanda volta a far beneficiare il dichiarante di un contingente tariffario abbia un effetto retroattivo sull’attribuzione di tale contingente. Tale questione è fondata sull’ipotesi secondo la quale l’articolo 173, paragrafo 3, del codice doganale dell’Unione debba essere interpretato nel senso che esso consente una siffatta aggiunta successiva di un numero di contingente. 44 Infine, con la quarta questione, il giudice del rinvio si interroga sull’interpretazione delle condizioni che diano luogo al rimborso o allo sgravio di un’obbligazione doganale quali esse figurano all’articolo 120 del codice doganale dell’Unione. Più in particolare, tale giudice si interroga sull’applicabilità di tale articolo ad un caso in cui l’obbligazione doganale sia sorta nonostante il fatto che una dichiarazione in dogana, accompagnata da una domanda volta a far beneficiare il dichiarante di un’aliquota preferenziale introdotta da un contingente tariffario, fosse stata presentata nel più breve tempo possibile successivo all’integrazione del numero di contingente nei sistemi TARIC e IZTAR. Orbene, in una causa come quella di cui al procedimento principale, tale questione si pone soltanto qualora si possa ritenere che le autorità doganali siano legittimate ad attribuire un contingente tariffario sulla base di dichiarazioni in dogana intenzionalmente presentate prima dell’integrazione del numero di contingente in questione nei detti sistemi e successivamente completate, mediante modifica, con una domanda volta a far beneficiare il dichiarante di detto contingente. Pertanto, la quarta questione è fondata parimenti sull’ipotesi secondo la quale l’articolo 173, paragrafo 3, del codice doganale dell’Unione debba essere interpretato nel senso che esso consente di effettuare una siffatta modifica. 45 Alla luce di quanto precede e poiché dalla risposta alla seconda questione risulta che l’articolo 173, paragrafo 3, del codice doganale dell’Unione non può essere interpretato nel senso che esso consenta ad un operatore di modificare una dichiarazione in dogana aggiungendovi un numero di contingente tariffario, non occorre rispondere alle questioni terza e quarta. Sulle spese 46 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni al Tribunale non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Quinta Sezione, riunita con cinque giudici) dichiara: L’articolo 173, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, deve essere interpretato nel senso che: esso non consente ad un operatore di aggiungere, in una dichiarazione in dogana presentata precedentemente, il numero di un contingente tariffario specifico per sostituire, in tale dichiarazione, un’aliquota preferenziale all’aliquota erga omnes inizialmente richiesta. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 28 gennaio 2026. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il polacco.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 952/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris