Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2026
ECLI:EU:C:2026:29
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0379
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
22 gennaio 2026 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Prestazioni di servizi effettuate da associazioni autonome di persone che esercitano un’attività esente – Servizi direttamente necessari all’esercizio dell’attività esente – Rischio di distorsione della concorrenza – Servizi di pulizia nei settori dell’assistenza sanitaria e dell’istruzione – Normativa nazionale che richiede che i servizi siano direttamente ed esclusivamente connessi all’attività esente e necessari per il suo esercizio»
Nelle cause riunite C‑379/24 e C‑380/24,
aventi ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] de Justicia de Cataluña (Corte superiore di giustizia della Catalogna, Spagna), con decisioni del 22 e del 29 aprile 2024, pervenute in cancelleria il 28 maggio 2024, nei procedimenti
Agrupació de [OSCURATO:PERSONA], AIE
(C‑379/24),
[OSCURATO:PERSONA] SCCL
(C‑380/24)
contro
[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] de Cataluña (TEARC),
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta da K. Jürimäe, presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Seconda Sezione, F. Schalin (relatore), M. Gavalec e Z. Csehi, giudici,
avvocato generale: J. Kokott
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
–
per il governo spagnolo, da P. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente;
–
per la Commissione europea, da A. [OSCURATO:PERSONA] e P. Carlin, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocata generale, presentate all’udienza del 10 luglio 2025,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (
GU 2006, L 347, pag. 1
) (in prosieguo: la «direttiva IVA»).
2
Tali domande sono state presentate nell’ambito di due controversie distinte riguardanti il rigetto, da parte del [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] de Cataluña (Tribunale economico amministrativo regionale della Catalogna, Spagna), dei reclami proposti, rispettivamente, dalla Agrupació de [OSCURATO:PERSONA], AIE (in prosieguo: la «ANS»), e dalla [OSCURATO:PERSONA] SCCL (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») avverso decisioni di riscossione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) che le riguardano.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3
I considerando 25 e 35 della direttiva IVA sono così redatti:
«(25)
La base imponibile dovrebbe essere armonizzata affinché l’applicazione dell’IVA alle operazioni imponibili conduca a risultati comparabili in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri.
(…)
(35)
È opportuno redigere un elenco comune di esenzioni per una percezione paragonabile delle risorse proprie in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri».
4
Il titolo IX di detta direttiva, intitolato «Esenzioni», contiene un capo 1, intitolato «Disposizioni generali», nel quale figura l’articolo 131, che dispone quanto segue:
«Le esenzioni previste ai capi da 2 a 9 si applicano, salvo le altre disposizioni comunitarie e alle condizioni che gli [OSCURATO:PERSONA] membri stabiliscono per assicurare la corretta e semplice applicazione delle medesime esenzioni e per prevenire ogni possibile evasione, elusione e abuso».
5
Nel medesimo titolo IX, il capo 2, intitolato «Esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico», contiene l’articolo 132, il quale al suo paragrafo 1 prevede quanto segue:
«[OSCURATO:PERSONA] membri esentano le operazioni seguenti:
(…)
b)
l’ospedalizzazione e le cure mediche nonché le operazioni ad esse strettamente connesse, assicurate da enti di diritto pubblico oppure, a condizioni sociali analoghe a quelle vigenti per i medesimi, da istituti ospedalieri, centri medici e diagnostici e altri istituti della stessa natura debitamente riconosciuti;
(…)
f)
le prestazioni di servizi effettuate da associazioni autonome di persone che esercitano un’attività esente o per la quale hanno la qualità di soggetti passivi, al fine di rendere ai loro membri i servizi direttamente necessari all’esercizio di tale attività, quando tali associazioni si limitano ad esigere dai loro membri l’esatto rimborso della parte delle spese comuni loro spettante, a condizione che questa esenzione non sia tale da provocare distorsioni di concorrenza.
(…)
i)
l’educazione dell’infanzia o della gioventù (…)».
Diritto spagnolo
6
L’articolo 20, paragrafo 1, della Ley 37/1992 del Impuesto sobre el [OSCURATO:PERSONA] (legge 37/1992, relativa all’imposta sul valore aggiunto), del 28 dicembre 1992 (BOE n. 312, del 29 dicembre 1992, pag. 44247), nella versione applicabile ai fatti dei procedimenti principali, prevede quanto segue:
«Sono esonerate dall’[IVA] le seguenti operazioni:
(…)
6. I servizi forniti direttamente ai loro membri da unioni, raggruppamenti o entità autonome, compresi i gruppi di interesse economico, costituiti esclusivamente da persone che esercitano essenzialmente un’attività esente o non imponibile, quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
Che tali servizi siano utilizzati direttamente ed esclusivamente in detta attività e siano necessari per l’esercizio della stessa.
b)
Che i membri si limitino a rimborsare la parte loro spettante delle spese comuni.
L’esenzione si applica anche quando, una volta soddisfatto il requisito di cui al precedente punto b), la percentuale deducibile non supera il 10% e il servizio non viene utilizzato direttamente ed esclusivamente nelle operazioni che danno diritto alla deduzione.
L’esenzione non si estende ai servizi forniti da società commerciali.
(…)».
Procedimenti principali e questioni pregiudiziali
7
La ANS, ricorrente nel procedimento principale C‑379/24, è stata costituita l’11 febbraio 2017 come
Agrupación de [OSCURATO:PERSONA]
(AIE) (gruppo di interesse economico), il cui scopo era la creazione di un’infrastruttura comune ai soci per la fornitura di un servizio di pulizia completo negli ospedali, i centri e gli edifici in generale, in cui i soci dell’ANS svolgono la loro attività medica e socio-sanitaria.
8
[OSCURATO:PERSONA], ricorrente nel procedimento principale nella causa C‑380/24, è stata costituita il 15 luglio 2010 come
[OSCURATO:PERSONA]
(SCCL) (società cooperativa catalana a responsabilità limitata), il cui obiettivo era la creazione di un’infrastruttura comune per la fornitura di una prestazione completa di servizi di pulizia negli stabilimenti e negli impianti dei soci dell’[OSCURATO:PERSONA], nei quali questi ultimi esercitano attività educative quali le scuole materne, le scuole primarie, i collegi, i licei e gli istituti di formazione professionale.
9
Le due ricorrenti nel procedimento principale hanno concluso, rispettivamente, contratti con terzi aventi ad oggetto la gestione del personale da esse assunto. Su tale base i terzi in parola assegnavano il personale alle strutture e anche le mansioni, selezionavano il personale, redigevano i cedolini paga, gestivano i rischi (ivi compreso l’intervento e la gestione nelle pratiche di licenziamento del personale), garantivano una formazione adeguata in conformità ai requisiti di legge, e fornivano il materiale necessario al compimento di queste mansioni. Tali contratti giustificavano il ricorso al subappalto per l’attività di pulizia con il fatto che tali terzi possedevano l’esperienza, le conoscenze e disponevano delle risorse necessarie per garantire la gestione delle prestazioni di servizi di pulizia che le ricorrenti nel procedimento principale fornivano ai loro membri.
10
A seguito di controlli fiscali in materia di IVA, la [OSCURATO:PERSONA] de Inspección de la [OSCURATO:PERSONA] de Administración Tributaria (servizio regionale d’ispezione dell’amministrazione tributaria spagnola) ha assoggettato la [OSCURATO:PERSONA] e la ANS all’IVA per le operazioni che esse effettuavano fornendo prestazioni di pulizia ai loro rispettivi soci. Si è ritenuto che l’esenzione prevista all’articolo 20, paragrafo 1, punto 6, della legge 37/1992, non si applicasse, in quanto le ricorrenti nel procedimento principale non avevano fornito direttamente tali prestazioni, ma si erano avvalse di imprese esterne che avevano concretamente effettuato una parte sostanziale di dette prestazioni. Tali controlli hanno peraltro evidenziato che i servizi di pulizia di cui trattasi non erano direttamente ed esclusivamente connessi all’attività esente esercitata dai rispettivi membri della ANS e della [OSCURATO:PERSONA], cosicché l’applicazione dell’esenzione poteva comportare distorsioni della concorrenza.
11
[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] de Cataluña (Tribunale economico amministrativo regionale della Catalogna) ha confermato le due decisioni di recupero dell’IVA adottate nei confronti della ANS e della [OSCURATO:PERSONA]. Ciascuna di esse ha proposto ricorso avverso tali decisioni dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] de Justicia de Cataluña (Corte superiore di giustizia della Catalogna, Spagna), giudice del rinvio. Esse fanno valere che l’esenzione dall’IVA di cui trattasi non può essere negata a causa della circostanza che la gestione del personale è stata affidata ad un’impresa terza, il che è conforme allo spirito e alla finalità di tale esenzione.
12
In tali circostanze, il [OSCURATO:PERSONA] de Justicia de Galicia (Corte superiore di giustizia della Galizia) ha deciso di sospendere i procedimenti e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali, che sono formulate in termini identici nelle cause C‑379/24 e C‑380/24:
«1)
Se osta al significato e alla finalità comunitaria dell’esenzione di cui all’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva [IVA], una norma nazionale – articolo 20, paragrafo 1, punto 6, della [legge 37/1992], che prevede l’obbligo che i servizi siano prestati direttamente ed esclusivamente per l’attività esente (…) quando questo requisito della prestazione – pulizia nel settore sanitario [(C–379/24) e nel settore dell’educazione (C–380/24)] – è interpretato come non esclusivo per tale settore esente, sebbene sia particolare, tecnico e complesso nella sua organizzazione e configurazione, nonché assolutamente necessario.
2)
Se osta al significato e alla finalità comunitaria dell’esenzione di cui all’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva [IVA], un’interpretazione dell’articolo 20, paragrafo 1, punto 6 della legge [37/1992, relativa all’imposta sul valore aggiunto], che equipara la non esclusività della prestazione rispetto all’attività alla produzione di distorsioni della concorrenza per negare l’esenzione secondo i limiti comunitari, combinando così i limiti nazionali e comunitari al fine del suo diniego. Si chiede di chiarire se il limite della “non distorsione della concorrenza” comporti il diniego dell’esenzione, a prescindere dal grado di efficacia della distorsione, se non è contestato dalle parti [sentenza del 20 novembre 2003, Taksatorringen,
C‑8/01
,
EU:C:2003:621
, punto
48
], considerando che qualsiasi esenzione è una violazione del principio generale – riconosciuto dalla Corte di giustizia – di assoggettamento all’imposta».
13
Con decisione del presidente della Corte del 10 luglio 2024, le cause C‑379/24 e C‑380/24 sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento, nonché della sentenza.
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
14
Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale secondo la quale prestazioni di servizi effettuate da un’associazione autonoma di persone non possono essere qualificate come servizi «direttamente necessari», ai sensi di detta disposizione, qualora tali prestazioni siano necessarie all’attività esente da IVA esercitata da tali persone, ma non siano esclusivamente connesse a detta attività in ragione della loro natura generale.
15
Occorre rilevare,
in limine
, che dai considerando 25 e 35 della direttiva IVA emerge che essa mira ad armonizzare la base imponibile dell’IVA e che le esenzioni da tale imposta costituiscono nozioni autonome del diritto dell’Unione che, come la Corte ha già affermato, vanno reinquadrate nel contesto generale del sistema comune dell’IVA instaurato da tale direttiva (v., per analogia, sentenza del 20 novembre 2019, Infohos,
C‑400/18
,
EU:C:2019:992
, punto
29
).
16
Secondo una giurisprudenza costante, nell’interpretare una disposizione di diritto dell’Unione si deve tener conto non solo del tenore letterale di tale disposizione, ma anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenze del 17 novembre 1983, Merck,
292/82
,
EU:C:1983:335
, punto
12
, nonché del 1o agosto 2025, Alace e Canpelli,
C‑758/24 e C‑759/24
,
EU:C:2025:591
, punto
91
).
17
Quanto al disposto dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva IVA, tale disposizione esonera le prestazioni di servizi effettuate da associazioni autonome di persone che esercitano un’attività esente o per la quale non hanno la qualità di soggetti passivi, al fine di rendere ai loro membri i servizi direttamente necessari all’esercizio di tale attività, quando tali associazioni si limitano ad esigere dai loro membri l’esatto rimborso della parte delle spese comuni loro spettante, a condizione che questa esenzione non possa provocare distorsioni della concorrenza.
18
A tal riguardo, risulta da consolidata giurisprudenza che i termini con i quali sono state designate le esenzioni IVA di cui all’articolo 132 della direttiva IVA devono essere interpretati restrittivamente, dato che tali esenzioni costituiscono deroghe al principio generale secondo cui ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo è assoggettata a detta imposta. Tuttavia, l’interpretazione di tali termini dev’essere conforme agli obiettivi perseguiti da dette esenzioni e rispettare i requisiti del principio di neutralità fiscale relativo al sistema comune dell’IVA. Pertanto, questa regola d’interpretazione restrittiva non significa che i termini utilizzati per specificare le esenzioni di cui al suddetto articolo 132 debbano essere interpretati in un modo che priverebbe tali esenzioni dei loro effetti. La giurisprudenza della Corte non mira a imporre un’interpretazione che renderebbe le esenzioni ivi previste praticamente quasi inapplicabili (sentenze dell’11 dicembre 2008, [OSCURATO:PERSONA] voor de [OSCURATO:PERSONA],
C‑407/07
,
EU:C:2008:713
, punto
30
; del 4 maggio 2017, Commissione/Lussemburgo,
C‑274/15
,
EU:C:2017:333
, punto
50
, e del 18 novembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] colleges UK,
C‑77/19
,
EU:C:2020:934
, punto
37
)
19
Occorre inoltre rilevare che, sebbene l’articolo 132, paragrafo 1, lettere da a) a q), della direttiva IVA elenchi «operazioni» esentate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri, l’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), di tale direttiva riguarda, più precisamente, prestazioni di servizi che sono, da un lato, effettuate da associazioni autonome di persone a favore dei loro membri che esercitano un’attività esente o per la quale non hanno la qualità di soggetti passivi e, dall’altro, «direttamente necessarie» a tale attività.
20
Si deve quindi constatare che, sebbene la formulazione dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva IVA esiga un nesso tra la prestazione di servizi fornita dall’associazione autonoma di persone e l’attività esente dei membri di quest’ultima, tale disposizione non richiede che tali servizi siano servizi specifici che costituiscono un apporto indispensabile a tale attività o a un’operazione precisa. Infatti, è sufficiente che la prestazione di servizi effettuata da tale associazione sia direttamente necessaria per l’esercizio dell’attività esente dei membri di quest’ultima.
21
Riguardo al contesto in cui s’inserisce l’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva IVA, tale disposizione figura nel capo 2 del titolo IX della stessa, in cui si trova anche l’articolo 134, lettera a), ai sensi del quale le «cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono escluse dal beneficio dell’esenzione prevista all’articolo 132, paragrafo 1, lettere b), g), h), i), l), m) e n) (…) se esse non sono indispensabili all’espletamento delle operazioni esentate». Il menzionato articolo 134, lettera a), subordina quindi esplicitamente le prestazioni di servizi che esso elenca alla condizione che esse siano indispensabili per le operazioni esentate. Si deve constatare, al riguardo, che le prestazioni di servizi previste all’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), di tale direttiva non figurano tra quelle enunciate a detto articolo 134, lettera a).
22
Ne consegue che, come rilevato dall’avvocata generale al paragrafo 27 delle sue conclusioni, non si può ritenere che le prestazioni di cui all’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva IVA siano specifiche al punto da costituire un apporto indispensabile all’attività esente, o addirittura a talune delle operazioni esenti. Peraltro, il solo fatto che le attività esenti di cui trattasi nel procedimento principale siano contemplate dall’articolo 132, paragrafo 1, lettere b) e i), della medesima direttiva non è tale da inficiare tale interpretazione.
23
Per contro, non possono rientrare nell’esenzione prevista all’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva IVA le prestazioni di servizi che contribuiscono non direttamente all’esercizio di attività di interesse pubblico di cui a tale articolo 132, ma all’esercizio di altre attività (v., in tal senso, sentenza del 21 settembre 2017, Commissione/Germania,
C‑616/15
,
EU:C:2017:721
, punto
50
).
24
L’interpretazione dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva IVA enunciata ai punti 20 e 22 della presente sentenza è altresì conforme alla finalità di tale disposizione, la quale mira ad esentare dall’IVA talune attività di interesse pubblico, al fine di agevolare l’accesso a talune prestazioni nonché la fornitura di taluni beni, evitando i costi supplementari che deriverebbero dal loro assoggettamento a tale imposta (v., per analogia, sentenza del 20 novembre 2019, Infohos,
C‑400/18
,
EU:C:2019:992
, punto
37
). Pertanto, le prestazioni di servizi effettuate da un’associazione autonoma di persone rientrano nell’esenzione di cui a detta disposizione quando tali prestazioni contribuiscono direttamente all’esercizio di attività di interesse pubblico previste all’articolo 132 della stessa direttiva (sentenza del 21 settembre 2017, Commissione/Germania,
C‑616/15
,
EU:C:2017:721
, punto
48
).
25
Ciò si verifica effettivamente quando i servizi sono abitualmente forniti da una siffatta associazione ai suoi membri in quanto necessari per l’esercizio dell’attività esente. A tale riguardo, servizi «generali» come la pulizia potrebbero essere considerati direttamente necessari sia per il settore delle cure mediche sia per quello dell’istruzione, in cui, per di più, esistono requisiti specifici in materia di igiene gravanti sugli operatori di tali settori. Il giudice del rinvio precisa peraltro che i servizi di pulizia di cui trattasi nel procedimento principale sarebbero unici, tecnici e complessi rispetto alle attività di cui trattasi.
26
Tenuto conto dei motivi che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale secondo la quale prestazioni di servizi effettuate da un’associazione autonoma di persone non possono essere qualificate come di servizi «direttamente necessari», ai sensi di detta disposizione, qualora tali prestazioni siano necessarie all’attività esente da IVA esercitata da tali persone, ma non siano esclusivamente connesse a detta attività in ragione della loro natura generale.
Sulla seconda questione
27
Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che osta a un’interpretazione di una normativa nazionale secondo la quale sussiste, per principio, una distorsione della concorrenza o un rischio di distorsione della concorrenza qualora i servizi effettuati da un’associazione autonoma di persone a favore dei suoi membri possano, in ragione della loro natura generale, essere utilizzati per una qualsiasi attività imponibile e non esclusivamente per l’attività esente che essi esercitano.
28
Secondo la disposizione nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, l’esenzione dall’IVA prevista all’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva IVA è subordinata al requisito che i servizi forniti direttamente ai membri delle associazioni autonome di persone, costituite da persone che esercitano un’attività esente o non imponibile che non dà diritto a detrazione, siano utilizzati direttamente ed esclusivamente ai fini di tale attività e che siano necessari all’esercizio di quest’ultima.
29
A tal riguardo, dalla risposta alla prima questione risulta che tale disposizione osta a una normativa nazionale secondo la quale prestazioni di servizi effettuate da un’associazione autonoma di persone non possono essere qualificate come servizi «direttamente necessari», ai sensi di detta disposizione, qualora tali prestazioni siano necessarie all’attività esente da IVA esercitata da tali persone, ma non siano collegate esclusivamente a detta attività in ragione della loro natura generale.
30
Il governo spagnolo fa tuttavia valere che la medesima disposizione non osta al requisito dell’esclusività imposto dalla normativa di cui trattasi nei procedimenti principali, in quanto tale requisito mira a garantire che la condizione relativa all’assenza di distorsioni della concorrenza prevista all’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva IVA possa essere applicata semplicemente e correttamente.
31
Occorre, di conseguenza, esaminare la questione se uno Stato membro possa, alla luce della condizione relativa all’assenza di distorsioni della concorrenza, limitare, mediante la normativa nazionale, le prestazioni di servizi che danno diritto all’esenzione prevista da tale disposizione.
32
In limine, occorre rilevare che gli [OSCURATO:PERSONA] membri non hanno l’obbligo di recepire letteralmente questo criterio nel loro diritto nazionale (sentenza del 21 settembre 2017, Commissione/Germania,
C‑616/15
,
EU:C:2017:721
, punto
64
).
33
Inoltre, al fine di stabilire se l’applicazione dell’esenzione di cui all’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva IVA possa provocare distorsioni della concorrenza, il legislatore nazionale può certamente prevedere delle regole che siano facilmente gestite e controllate dalle autorità competenti. Infatti, in forza dell’articolo 131 della direttiva IVA, gli [OSCURATO:PERSONA] membri stabiliscono le condizioni alle quali sono sottoposte le esenzioni, al fine di garantire la corretta e semplice applicazione di queste ultime e di prevenire eventuali frodi, evasioni e abusi. Tuttavia, tali condizioni non possono riguardare la definizione del contenuto delle esenzioni previste da tale direttiva (v., in tal senso, sentenze del 21 marzo 2013, Commissione/Francia,
C‑197/12
,
EU:C:2013:202
, punto
31
; del 25 febbraio 2016, Commissione/[OSCURATO:PERSONA],
C‑22/15
,
EU:C:2016:118
, punti
28
et 29, nonché del 21 settembre 2017, Commissione/ Germania,
C‑616/15
,
EU:C:2017:721
, punto
65
).
34
Orbene, è proprio questo l’effetto della normativa nazionale di cui trattasi, con la quale il legislatore nazionale intende escludere tutti i servizi forniti da associazioni autonome di persone che possono essere utilizzati anche per attività non esclusivamente connesse all’attività esente che i membri di tali associazioni esercitano.
35
Inoltre, occorre ricordare che la finalità dell’esenzione prevista all’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva IVA consiste nell’evitare che la persona che offre taluni servizi sia soggetta al pagamento dell’IVA mentre è stata indotta a collaborare con altri professionisti attraverso una struttura comune che svolge attività necessarie al compimento di tali servizi (sentenze dell’11 dicembre 2008, [OSCURATO:PERSONA] voor de [OSCURATO:PERSONA],
C‑407/07
,
EU:C:2008:713
, punto
37
, e del 21 settembre 2017, Commissione/Germania,
C‑616/15
,
EU:C:2017:721
, punto
56
). Tale disposizione mira quindi, come ricordato al punto 24 della presente sentenza, ad esentare dall’IVA talune attività di interesse pubblico, al fine di facilitare l’accesso a talune prestazioni nonché la fornitura di taluni beni, evitando i costi supplementari che deriverebbero dal loro assoggettamento all’IVA.
36
Orbene, il fatto di negare a un’associazione autonoma di persone che soddisfa tutte le condizioni previste all’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva IVA il beneficio dell’esenzione prevista da tale disposizione per il solo fatto che la prestazione di servizi fornita ai membri di detta associazione è una prestazione di servizi di natura generale che può essere fornita anche ad altre persone, avrebbe l’effetto di limitare l’ambito di applicazione della suddetta disposizione, escludendo dal beneficio dell’esenzione dall’IVA prestazioni fornite da detta associazione ai propri membri, ove tale limitazione dell’ambito di applicazione non è confermata dalla finalità di tale direttiva quale ricordata al punto precedente della presente sentenza (v., per analogia, sentenze dell’11 dicembre 2008, [OSCURATO:PERSONA] voor de [OSCURATO:PERSONA],
C‑407/07
,
EU:C:2008:713
, punti
36
e
37
, nonché del 20 novembre 2019, Infohos,
C‑400/18
,
EU:C:2019:992
, punto
40
).
37
Per contro, come rilevato dall’avvocata generale al paragrafo 49 delle sue conclusioni, una distorsione della concorrenza può verificarsi in caso di abuso ai sensi dell’articolo 131 della direttiva IVA. Un siffatto abuso non può tuttavia fondarsi su una presunzione generale e assoluta (v., in tal senso, sentenza del 20 novembre 2019, Infohos,
C‑400/18
,
EU:C:2019:992
, punto
53
).
38
Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che osta a un’interpretazione di una normativa nazionale secondo la quale sussiste, per principio, una distorsione della concorrenza o un rischio di distorsione della concorrenza quando i servizi effettuati da un’associazione autonoma di persone a favore dei suoi membri possono, in ragione della loro natura generale, essere utilizzati per una qualsivoglia attività imponibile e non esclusivamente per l’attività esente che essi esercitano.
Sulle spese
39
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
1)
L’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto,
deve essere interpretato nel senso che:
osta a una normativa nazionale secondo la quale prestazioni di servizi effettuate da un’associazione autonoma di persone non possono essere qualificate come di servizi «direttamente necessari», ai sensi di detta disposizione, qualora tali prestazioni siano necessarie all’attività esente dall’imposta sul valore aggiunto esercitata da tali persone, ma non siano esclusivamente connesse a detta attività in ragione della loro natura generale.
2)
L’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/112
deve essere interpretato nel senso che:
osta a un’interpretazione di una normativa nazionale secondo la quale sussiste, per principio, una distorsione della concorrenza o un rischio di distorsione della concorrenza quando i servizi effettuati da un’associazione autonoma di persone a favore dei suoi membri possono, in ragione della loro natura generale, essere utilizzati per una qualsivoglia attività imponibile e non esclusivamente per l’attività esente che essi esercitano.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: lo spagnolo.