Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 maggio 1958

Cassazione n. 03227/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/05/1958 avverso la sentenza del 17/07/2018 del TRIBUNALE di FROSINONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza emessa il 17/07/2018 il Tribunale di Frosinone ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di C 89 di ammenda, per il reato di cui all'art. 650 cod. pen., commesso in Ceccano il 01/09/2014.

Avverso tale sentenza Aleo ha proposto, tramite il proprio difensore, appello, che correttamente è stato qualificato come ricorso per cassazione (trattandosi di condanna inappellabile in quanto avente ad oggetto la sola pena pecuniaria), con il quale si contestava il percorso argomentativo che aveva portato alla condanna, e si censurava il trattamento sanzionatorio e la mancata applicazione dei benefici di legge. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati.

Deve, in proposito, rilevarsi che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, ai vizi della motivazione, dovendo essere ricondotti in tali patologie tutti i casi in cui la motivazione risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente, ovvero assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione.

Nel caso di specie, il ricorrente non critica in realtà la violazione di specifiche regole inferenziali preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma chiede la rilettura del quadro probatorio e il riesame nel merito della vicenda processuale.

Tuttavia, tale riesame è inammissibile in sede d'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, quando la struttura razionale della sentenza impugnata abbia - come nel caso in esame - una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali, che venivano correttamente vagliate, sotto il profilo del compendio probatorio acquisito, alle modalità con cui si accertava che Aleo aveva omesso di osservare il provvedimenti del [OSCURATO:PERSONA], di sgombero dell'alloggio sito in via Marano n. 204, entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento.

Del pari inammissibile per genericità il motivo attinente il trattamento sanzionatorio e i benefici di legge, trattandosi di questione solo evocata dal ricorrente, senza alcuna argomentazione a sostegno.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/05/1958 avverso la sentenza del 17/07/2018 del TRIBUNALE di FROSINONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza emessa il 17/07/2018 il Tribunale di Frosinone ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di C 89 di ammenda, per il reato di cui all'art. 650 cod. pen., commesso in Ceccano il 01/09/2014. Avverso tale sentenza Aleo ha proposto, tramite il proprio difensore, appello, che correttamente è stato qualificato come ricorso per cassazione (trattandosi di condanna inappellabile in quanto avente ad oggetto la sola pena pecuniaria), con il quale si contestava il percorso argomentativo che aveva portato alla condanna, e si censurava il trattamento sanzionatorio e la mancata applicazione dei benefici di legge. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati. Deve, in proposito, rilevarsi che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, ai vizi della motivazione, dovendo essere ricondotti in tali patologie tutti i casi in cui la motivazione risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente, ovvero assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione. Nel caso di specie, il ricorrente non critica in realtà la violazione di specifiche regole inferenziali preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma chiede la rilettura del quadro probatorio e il riesame nel merito della vicenda processuale. Tuttavia, tale riesame è inammissibile in sede d'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, quando la struttura razionale della sentenza impugnata abbia - come nel caso in esame - una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali, che venivano correttamente vagliate, sotto il profilo del compendio probatorio acquisito, alle modalità con cui si accertava che Aleo aveva omesso di osservare il provvedimenti del [OSCURATO:PERSONA], di sgombero dell'alloggio sito in via Marano n. 204, entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento. Del pari inammissibile per genericità il motivo attinente il trattamento sanzionatorio e i benefici di legge, trattandosi di questione solo evocata dal ricorrente, senza alcuna argomentazione a sostegno. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il
Sentenza Cassazione n. 03227/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris