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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2022

Cassazione n. 06742/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed espresse con argomentazioni astratte al confronto con la struttura motivazionale della sentenza impugnata, in particolare sulla mancata applicazione della diminuente del rito abbreviato, disattesa con puntuali riferimenti in diritto alla giurisprudenza di legittimità non ricorrendo, rispetto all'audizione della persona offesa alla quale era condizionata la scelta del rito, gli elementi di novità e decisività della prova.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 gennaio 2022 Il Consigliere tensore ' TATA Il Pre51 ente CANGn) Giorgij4 Fidelb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed espresse con argomentazioni astratte al confronto con la struttura motivazionale della sentenza impugnata, in particolare sulla mancata applicazione della diminuente del rito abbreviato, disattesa con puntuali riferimenti in diritto alla giurisprudenza di legittimità non ricorrendo, rispetto all'audizione della persona offesa alla quale era condizionata la scelta del rito, gli elementi di novità e decisività della prova. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il Consigliere tensore ' TATA Il Pre51 ente CANGn) Giorgij4 Fidelb
Sentenza Cassazione n. 06742/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris