CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 2023
Cassazione n. 02367/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputai:o era stato riconosciuto responsabile del reato di furto aggravato (artt- 624, 625, comma 1, nn. 1 e 7, cod. pen.); considerato che: - il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia l'inosservanza della legge penale, deducendo che il termine di prescrizione del reato sarebbe spirato anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello (resa il 15 dicembre 2021), è in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, atteso che il termine massimo ex art. 157 e 161 cod. pen. è da individuarsi ne giorno 6 maggio 2023; - il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta inosservanza e violazione di legge in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova, è costituito da mere doglianze generiche, in quanto riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai Giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Bourtartour, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708) ed è unicamente diretto a sollecitare irritualmente in questa sede di legittimità una rivalutazione e un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori della specifica allegazione del travisamento di emergenze processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074 - 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis