CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 03509/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: COMMESSO Michelina, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 4/8/2021 del Tribunale di Napoli, sezione riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'indagato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'annullamento della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Avverso la ordinanza indicata in epigrafe -che, intervenuta a seguito di annullamento con rinvio, per nuovo esame in ordine alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza per il concorso nel delitto di detenzione, a fini di cessione, di sostanze stupefacenti differenti (cocaina, haschisch e nnarjuana) in quantità ingenti, ha confermato la impugnata ordinanza, escludendo anche che le condotte contestate potessero definirsi di lieve entità e riconoscendo adeguatezza cautelare della misura domiciliare applicata dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di [OSCURATO:PERSONA]- ricorre l'indagata, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i motivi di impugnazione in appresso indicati ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 1.1. Violazione della legge penale, vizi di motivazione (dedotti in forma promiscua) e travisamento dell'elemento indiziante -a fini cautelari-, con riferimento alla qualificazione concorsuale della condotta contestata, atteso che il tribunale della cautela, investito del rinvio per nuova valutazione degli elementi gravemente indizianti, ha stimato tale gravità sulla base di circostanze non emergenti dal verbale di arresto, né dagli altri atti allegati e compendiati in informativa di reato; nulla infatti poteva indurre a ritenere che la ricorrente, all'atto dell'intervento della polizia giudiziaria, avesse ritardato l'ingresso in casa degli inquirenti o avesse altrimenti provveduto a cancellare le tracce della detenzione in casa dello stupefacente, degli strumenti atti a misurarne la massa, e del denaro contante indicato come provento dell'attività; nessun elemento, neppur labile poteva pertanto indurre a ritenere che 15 [OSCURATO:PERSONA] fosse (non solo consapevole) ma anche partecipe attiva di tale condotta illecita, collaborando con il coniuge nella detenzione e nell'occultamento domestico dello stupefacente, in vista della comune finalità di cessione a terzi dello stesso; 1.2. i medesimi vizi, nelle medesime forme promiscue, sono dedotti con il secondo motivo di ricorso speso in tema di mancata qualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90, ciò a fronte di condotte (detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze differenti) di domestica detenzione che appaiono di lieve entità alla luce della modesta struttura organizzativa familiare e delle quantità detenute; sicché per il tribunale sussisterebbero gli elementi di fatto per identificare una vera e propria attività continuativa di spaccio, nonostante difetti, nel caso di specie, ogni forma di organizzazione, di supporto logistico e difesa (armata o corporale); 1.3. inosservanza della legge processuale e vizi di motivazione, per avere il tribunale stimato sussistenti esigenze cautelari attuali e concrete atte a sostenere la misura domiciliare applicata, pur in assenza di occasioni prossime favorevoli da scongiurare; né il tribunale ha svolto alcuna argomentazione atta a sostenere la stimata idoneità della misura detentiva (ancorché domiciliare) applicata e la ineludibilità di tale presidio altamente coercitivo ed afflittivo, ben potendo le ritenute esigenze cautelari di prevenzione speciale esser tutelate con altre misure non detentive (anche cumulativamente applicate) altrettanto dissuasive, tenuto altresì conto della ambigua prognosi recidivante manifestata in motivazione. [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorso sono infondati. 1. Il tribunale per il riesame di Napoli, onerato del nuovo esame della condotta contestata alla Commesso, ai fini di identificare i tratti caratterizzanti del volontario, partecipe ed efficace concorso nel reato, ha valorizzato sia la condotta dilatoria tenuta all'atto dell'intervento della polizia giudiziaria, allorquando la Commesso aveva ritardato l'ingresso degli agenti, così favorendo la dismissione dello stupefacente, attività cui pure partecipava, sia l'obiettivo compossesso di somme rilevanti di denaro contante (univocamente riferibile all'attività di spaccio di stupefacenti), oltre che la detenzione delle chiavi del vicino appartamento, ove era celata altra ingente quantità di stupefacente, pur sempre riferibile all'attività svolta in concorso dalla coppia. 1.1. A fronte di tale apprezzamento del dato indiziario la difesa deduce non univoca decisività degli elementi scrutinati, ben potendo gli stessi dati di realtà (conoscenza della detenzione confinata nel dominio esclusivo del coniuge) deporre per una mera innocua, consapevole, ma incolpevole, connivenza. Il motivo, tuttavia, oltre a denunciare in maniera inammissibilmente promiscua i tre vizi di motivazione deducibili con il ricorso per cassazione, ai sensi di quanto disposto dalla lett. e, comma 1, dell'art, 606, cod. proc. pen. (per la inammissibilità della deduzione promiscua dei tre vizi di motivazione rilevanti si veda Sez. U. n. 29541, del 16/7/2019, ric. Filardo ed altri, in motivazione), ribalta sulla giurisdizione di legittimità il tema della corretta valutazione degli indizi operata nel giudizio incidentale di merito, ponendosi così fuori dal perimetro che definisce l'area di intervento del giudice di legittimità, laddove, come nel caso di specie, il giudice del merito ha correttamente argomentato l'apprezzamento del fatto, letto alla luce delle utilizzabili evidenze esposte sulla "tavola" cautelare attrezzata per ospitare la piattaforma indiziaria. Del pari inammissibile è la deduzione che denunzia travisamento dell'indizio (verbale di arresto che descrive le condotte tenute dagli indagati al momento dell'ingresso nell'abitazione), giacché la deduzione è monca della allegazione del verbale di arresto il cui travisamento è denunziato; il motivo di ricorso scivola quindi verso l'inammissibilità per difetto di specificità sub specie di autosufficienza. La deduzione, infatti, non può dalla Corte essere apprezzata in assenza della immediata verificabilità del vizio, che solo la allegazione può assicurare. 1.2. Il secondo motivo di ricorso, che parimenti deduce in maniera inammissibilmente promiscua i tre vizi di motivazione indicati alla lettera "e" del citato comma 1, art. 606 del codice di rito, censura la ritenuta offensività "piena" della fattispecie (comma 1 art. 73 d.P.R. 309/90), senza però dedurre alcunché in ordine alla ritenuta ricorrenza della aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90 (ingente quantità); il che pone il vizio denunziato in rapporto di evidente incompatibilità logica, prima ancora che giuridica, con la stimata ricorrenza della circostanza aggravante ad effetto speciale, cui il ricorrente ha mostrato di prestare acquiescenza. Al riguardo non pare pertanto superfluo ricordare che, a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la fattispecie incriminatrice in oggetto è configurabile allorquando il fatto "per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità". La fattispecie autonoma può dunque essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (da ultimo, Sez. 6, n. 14592, del 16/2/2021, Rv. 281157). Orbene, se il ricorrente non contesta la argomentata ricorrenza dell'aggravante ad effetto speciale (che peraltro incide sulla durata massima dei termini complessivi della custodia cautelare, secondo quanto dispone l'art. 303, comma 4, lett. c), cod. proc. pen.), non può poi con la successiva impugnazione censurare la qualificazione ad offensività "piena" (comma 1) in luogo di quella "lieve" (comma 5), per la intuitiva ontologica incompatibilità della detenzione "lieve" di una quantità "ingente" di stupefacente, in quanto almeno uno degli indici antagonisti non è discusso. 1.3. Infondato è pure il terzo motivo di ricorso, nella misura in cui deduce inosservanza della legge processuale che impone di motivare adeguatamente la scelta della misura (art. 275 cod. proc. pen.) in ragione del grado di esigenze cautelari stimate sussistenti (art. 274, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.). 1.3.1. Quanto a sussistenza, concretezza ed attualità delle esigenze cautelari di cui alla lettera c) dell'art. 274, comma 1, cod. proc. pen., il tribunale ha indicato, come significativo, ai fini del decidere, un elemento di fatto consistente nella modalità della condotta, sintomatica di non occasionalità dell'attività cui la detenzione era finalizzata, oltre che dell'inserimento della indagata in un circuito criminale dedito con assiduità al settore degli stupefacenti. 1.3.2. In relazione alla natura coercitiva ed al carattere detentivo (ancorché domiciliare) della misura imposta, il tribunale della cautela ha poi fatto riferimento ad una prognosi recidivante infausta, stimata in ragione della valutazione del fatto, salvo cadere in mero error calami nel ritenere -solo graficamente- "ipotizzabile" la concessione della sospensione condizionale della pena; beneficio che resta comunque inibito dalla stessa forbice edittale del reato contestato, così come aggravato. Orbene, quanto a pericolo, necessariamente caratterizzato da concretezza ed attualità, di reiterazione di delitti delle stessa specie di quelli per i quali si procede, ritiene il collegio che il giudizio prognostico sulle condotte future di un soggetto, espresso in termini di pericolosità, si fonda - in ogni ambito giuridico - sul medesimo schema logico (quello dell'art. 203 cod. pen.) rappresentato dalla valorizzazione della sua componente storica (la ricostruzione della condotta posta in essere dall'agente e della modalità concreta di realizzazione), che influisce in modo decisivo sulla formulazione della prognosi, rappresentandone il fondamento e condizionandone razionalmente gli esiti. La prognosi cautelare (apprezzamento della ricorrenza del pericolo normativamente circoscritto e tipizzato) è per sua natura un giudizio rivolto al futuro, il che esclude una sua possibile declinazione in termini di certezza (attributo con cui si possono, convenzionalmente e processualmente, qualificare solo condotte passate). In ogni giudizio prognostico vi è pertanto un margine ineliminabile di fallibilità, tanto più doverosamente evitabile quanto più si rafforza il presupposto cognitivo, ossia l'analisi di tutto ciò che è emerso sino al momento in cui la prognosi è richiesta (modalità del fatto già realizzato, antecedenti causali, condotta di vita antecedente, fattori che possono aver inciso sulla determinazione ad agire). Il giudizio cautelare di merito ha, come già sopra riferito, inteso valorizzare, con logica che non appare qui censurabile, quegli elementi di fatto, tratti dalla esperienza del caso concreto complessivamente analizzato, che inducono a prevedere che nel prossimo futuro [OSCURATO:PERSONA], se non ristretta nella coercizione (domiciliare), possa ripetere quelle condotte (di ipotizzato spaccio dal domicilio) nelle quali ha palesato di essere particolarmente versata. Così pure nel successivo doveroso passaggio logico, volto a coprire di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, la misura scelta per la cautela. La percorribilità degli altri presidi offerti dal legislatore processuale alla discrezionalità del giudice (artt. da 282 a 283 cod. proc. pen.) è stata esclusa per le stesse modalità (familiarmente) organizzate di una attività che non pare certo episodica. Il che ha indotto il tribunale a ritenere che solo la misura detentiva eletta è adeguata e proporzionata rispetto alle divisate esigenze, anche in considerazione della stimata "non" ipotizzabilità (per i limiti legali della pena edittale) della concessione della sospensione condizionale della pena all'esito del giudizio. L'ordinanza impugnata non manifesta pertanto alcuno dei vizi di legittimità e di motivazione argomentati con il ricorso. 2. Consegue al rigetto del ricorso, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella