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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35881/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 25 ottobre 2021, la Corte di appello di Venezia confermava la pronuncia resa il 10.7.2020 dal Tribunale di Treviso, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 e, conseguentemente, applicata la contestata recidiva e operata la riduzione per la scelta del rito, era stato condannato alla pena di anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione.

2. Avverso detta sentenza, il difensore di fiducia dell'imputato, avvocata [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla mancata disapplicazione della recidiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi non consentiti nel presente giudizio di legittimità.

E in vero, trattasi di motivi afferenti alla mancata esclusione della contestata recidiva, sorretta - contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa - da sufficiente e non illogica motivazione (cfr. pag. 2 dell'impugnata sentenza).

Inoltre, le censure difensive non sono scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a fondamento della sentenza oggetto di ricorso, con le quali non si confrontano e, dunque, sotto tale profilo, le stesse sono caratterizzate da assoluta genericità.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 25 ottobre 2021, la Corte di appello di Venezia confermava la pronuncia resa il 10.7.2020 dal Tribunale di Treviso, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 e, conseguentemente, applicata la contestata recidiva e operata la riduzione per la scelta del rito, era stato condannato alla pena di anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione. 2. Avverso detta sentenza, il difensore di fiducia dell'imputato, avvocata [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla mancata disapplicazione della recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi non consentiti nel presente giudizio di legittimità. E in vero, trattasi di motivi afferenti alla mancata esclusione della contestata recidiva, sorretta - contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa - da sufficiente e non illogica motivazione (cfr. pag. 2 dell'impugnata sentenza). Inoltre, le censure difensive non sono scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a fondamento della sentenza oggetto di ricorso, con le quali non si confrontano e, dunque, sotto tale profilo, le stesse sono caratterizzate da assoluta genericità. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell
Sentenza Cassazione n. 35881/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris