CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29625/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che, con sentenza del 12 maggio 2025, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza di primo grado, che - per quanto qui rileva - aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 2 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 10 del d.lgs. n. 74 del 2000; che, avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando: 1) vizi della motivazione e violazione degli artt. 111, sesto comma, Cost. e 125, comma 3, cod. proc. pen., in relazione all'art. 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen., oltre alla violazione dell'art. 133 cod. proc. pen., in ordine alla quantificazione della pena; 2) vizi della motivazione e violazione degli artt. 111, sesto comma, Cost., 125, comma 3, e 129 cod. proc. pen., in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Considerato che le censure articolate si risolvono in rilievi attinenti al trattamento sanzionatorio, il quale risulta tuttavia sorretto da motivazione sufficiente, immune da vizi logici e rispettosa dei criteri di legge, nonché preceduto da un adeguato esame delle deduzioni difensive; che, in particolare, il primo motivo di censura è manifestamente infondato, dal momento che, come correttamente rilevato dalla Corte di appello, il giudice di primo grado è partito da una pena base di poco discostata dal minimo, e cioè di anni 2 e mesi 4 di reclusione, che ben si giustifica in ragione della gravità del fatto, desunta dalla totale e ripetuta omissione di consegna della documentazione afferente all'attività societaria (pag. 9 del provvedimento); che, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, come in quello di specie, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.; che ciò vale anche se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo, e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rv. 267949); che, infatti, il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243-01; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, Rv. 269196-01; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Rv. 239754-01); che il secondo motivo di doglianza, con cui il ricorrente lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è parimenti inammissibile; che la Corte, con motivazione priva da vizi di natura logico-giuridica, ha rilevato l'assenza di qualsiasi elemento utile, attribuendo invece rilievo alla natura, 7alla tipologia e alla gravità delle condotte contestate, ritenute espressive di un'attività stabilmente e sistematicamente orientata al perseguimento di finalità illecite (pag. 9 del provvedimento); che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q. P.Q.MrE5 EI ;N CA /TATA N e mr-i 1...E. Ft! A ,.1.',- -..,....-::::)..7,-i: 1:.,71,7,., • 5 - AGO 2026 tLr;»':. .,,,','..:(...f.f..)iz ARI Di hd?' -----.4 3