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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 12162/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2018 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

L'avv. [OSCURATO:PERSONA] trasmetteva conclusioni scritte con le quali insisteva per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Messina confermava la condanna del ricorrente per i reati (a) di riciclaggio di un motociclo provvisto di targa falsa, (b) di falsificazione della targa.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge (art. 648-bis cod. pen.) che vizio di motivazione: la Corte d'appello avrebbe ritenuto la sussistenza del riciclaggio, nonostante fosse provata solo la ricezione di un bene sul quale era posta una targa contraffatta, mentre non vi sarebbero ragioni per ritenere che la posizione della targa fosse addebitabile al Quattrocchi.

2.2. Violazione di legge (art. 49 cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione alla grossolanità del falso contestato: non sarebbe stato considerato quanto allegato con l'atto d'appello relativamente alla sommarietà della falsificazione della targa (foglio di carta apposto con cellophane). [OSCURATO:PERSONA] 1.11 secondo motivo di ricorso che contesta il mancato riconoscimento del reato impossibile f3:n relazione alla grossolanità del falso non è consentito in quanto proposto per la prima volta con il ricorso per cassazione.

Sul punto il collegio ribadisce che la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in Cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, [OSCURATO:PERSONA]. 256631).

A ciò si aggiunge che non sono deducibili per la prima volta davanti alla Corte di cassazione le questioni giuridiche che presuppongono un'indagine di merito (Sez. 5, n. 11099 del 29/01/2015; [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263271) 2.11 primo motivo di ricorso, che contesta la qualificazione giuridica del reato, è fondato.

Dalla ricostruzione effettuata dalle due sentenze conformi di merito emerge, infatti, che il ricorrente era nella disponibilità di un motociclo con la targa contraffatta; non emerge invece alcune elemento di prova indicativo del fatto che la contraffazione fosse a lui specificamente riconducibile.

La detenzione - incontestata, nel caso in esame - di un bene provento di reato (oggetto di furto e di contraffazione della targa) integra il diverso, e meno grave, reato di ricettazione che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, risulta provato, sotto il profilo soggettivo, se il detentore non offre adeguate giustificazioni in ordine al possesso (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2 n. 41423 del 27/10/2010, Ienne, Rv. 248718; Sez. 4, n. 4170 del 12/12/2006, dep. 2007, [OSCURATO:PERSONA]. 235897).

La condotta per cui si procede deve essere, pertanto, inquadrata nella fattispecie astratta prevista dall'art. 648 cod. pen. e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente alla definizione del trattamento sanzionatorio.

Si dichiara irrevocabile, invece, l'affermazione di responsabilità.

P.Q.M.

Qualificato il fatto come ricettazione annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Messina.

Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità.

Così deciso in Roma, il giorno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2018 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] trasmetteva conclusioni scritte con le quali insisteva per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Messina confermava la condanna del ricorrente per i reati (a) di riciclaggio di un motociclo provvisto di targa falsa, (b) di falsificazione della targa. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 648-bis cod. pen.) che vizio di motivazione: la Corte d'appello avrebbe ritenuto la sussistenza del riciclaggio, nonostante fosse provata solo la ricezione di un bene sul quale era posta una targa contraffatta, mentre non vi sarebbero ragioni per ritenere che la posizione della targa fosse addebitabile al Quattrocchi. 2.2. Violazione di legge (art. 49 cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione alla grossolanità del falso contestato: non sarebbe stato considerato quanto allegato con l'atto d'appello relativamente alla sommarietà della falsificazione della targa (foglio di carta apposto con cellophane). [OSCURATO:PERSONA] 1.11 secondo motivo di ricorso che contesta il mancato riconoscimento del reato impossibile f3:n relazione alla grossolanità del falso non è consentito in quanto proposto per la prima volta con il ricorso per cassazione. Sul punto il collegio ribadisce che la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in Cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, [OSCURATO:PERSONA]. 256631). A ciò si aggiunge che non sono deducibili per la prima volta davanti alla Corte di cassazione le questioni giuridiche che presuppongono un'indagine di merito (Sez. 5, n. 11099 del 29/01/2015; [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263271) 2.11 primo motivo di ricorso, che contesta la qualificazione giuridica del reato, è fondato. Dalla ricostruzione effettuata dalle due sentenze conformi di merito emerge, infatti, che il ricorrente era nella disponibilità di un motociclo con la targa contraffatta; non emerge invece alcune elemento di prova indicativo del fatto che la contraffazione fosse a lui specificamente riconducibile. La detenzione - incontestata, nel caso in esame - di un bene provento di reato (oggetto di furto e di contraffazione della targa) integra il diverso, e meno grave, reato di ricettazione che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, risulta provato, sotto il profilo soggettivo, se il detentore non offre adeguate giustificazioni in ordine al possesso (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2 n. 41423 del 27/10/2010, Ienne, Rv. 248718; Sez. 4, n. 4170 del 12/12/2006, dep. 2007, [OSCURATO:PERSONA]. 235897). La condotta per cui si procede deve essere, pertanto, inquadrata nella fattispecie astratta prevista dall'art. 648 cod. pen. e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente alla definizione del trattamento sanzionatorio. Si dichiara irrevocabile, invece, l'affermazione di responsabilità. P.Q.M. Qualificato il fatto come ricettazione annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Messina. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così deciso in Roma, il giorno
Sentenza Cassazione n. 12162/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris