CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 gennaio 2025
Cassazione n. 01775/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7876/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliatoex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatoe difeso dall'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 51, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 72/2021 depositata il 14/01/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2025 dal Consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Sulmonaaccolse parzialmente la domanda della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], condannando il Comune di Corfinio al pagamento dell’importo di euro 19.250,00, per aver intrapreso un procedimento amministrativo volto all’accertamento della naturademaniale di un terreno appartenente all’attrice, senza che a quest’ultima ciò fosse comunicato. La predetta decisione era gravata dall’amministrazione comunale di Corfinio. L’appellataresisteva e c on sentenza n. 72 del 14 gennaio 2021 l a Corte d’appello dell’Aquila riformava la pronunzia del Tribunale , rigettando la domanda della società, nel frattempo fallita. Sostenevano i giudici di secondo gradoche, pur essendo pacifico che la [OSCURATO:PERSONA] fosse intestataria catastale dei terreni in questione , senza che il Comune rendesse noto l’inizio del procedimento, la società non aveva fornito adeguata provadel danno subito e del nesso causale con la condotta . [OSCURATO:PERSONA] della società di fatto tra Melillo G., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del Curatore, ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di tre motivi. Ha resistito concontroricorso il Comune di Corfinio. In prossimità dell’adunanza camerale, entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la prima doglianza, proposta ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., il ricorrent e denuncia la violazione dell’art. 291 c.p.c., giacché la Corte d’appello avrebbe erroneamente dato atto che, dopo l’interruzione della causa ed a fronte della rituale notifica del ricorso, il Fallimento era rimasto contumace, mentre in realtà la Curatela si era costituita con comparsa del 29 settembre 2020, eccependo l’inammissibilità, l’improcedibilità e l’infondatezza del gravame, oltre che l’estinzione del giudizio per tardività della riassunzione. L’errore si era riflesso sull’esito della causa, giacchéaveva impedito di esaminare la predetta eccezione che, ove accolta, avrebbe comportato la dichiarazione di estinzione. Il motivo è inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] ricorrentefa valere un’anomalia processuale che costituisce un caso scolastico di errore revocatorio. Si assume, realmente, che la Corte d’appello abbia dato per certa la mancata costituzione della Curatela –dichiarandone così la contumacia – laddove essa si era invece costituita , depositando la rituale memoria nei termini . La presenza di quest’ultimo documento nel fascicolo (telematico) d’ufficio determina il fatto che il giudice non ha correttamente esaminato gli atti di causa, i quali, ove invece verificati esattamente, lo avrebbero condotto a non dichiarare la contumacia. Ricorrono in definitivatutte le condizioni per ritenere la sussistenza di un errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, il quale presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa(Sez. 2, n. 16439 del 10 giugno 2021). Il vizio in parola avrebbe dunque dovuto essere denunciatocon un ricorso per revocazione, posto che l 'omesso esame di atti difensivi della parte, nei cui confronti si sia regolarmente instaurato il contraddittorio, è riconducibile nell'area dell’errore di fatto, denunciabile con l'impugnazione per revocazione, ai sensi dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., quando si traduca in omissione di pronuncia su domande od eccezioni della parte medesima(Sez. 1, n. 3137 del 30 marzo 1994). 2.Attraverso la seconda censura, proposta anch’essa ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., il Fallimento deducela violazione dell’art. 307 c.p.c. I giudici di secondo grado avrebbero dovuto dichiarare d’ufficio l’estinzione del giudizio per la mancata riassunzione della causa nel termine di tre mesiprevisto per legge. 3. Con il terzo mezzo di impugnazione, il ricorrent e denuncia violazione degli artt. 305 c.p.c. e 43 l.f., in relazione agli artt.360 nn. 3 e 5 c.p.c. L’intervenuta estinzione avrebbe dovuto essere accertata in forza della tardiva riassunzione, giacché iltermine a quo doveva iniziare a decorrere dal momento in cui controparte ne avesse avuto conoscenza effettiva, a prescindere da quella legale. I due motivi, che possono essere scrutinati congiuntamente per la loro connessione logica, sono infondati. In tal senso, il Collegio ritiene di aderireall’opinione delle Sezioni Unite di questa Corte, le qual i - componendo un precedente contrasto - ha nno recentemente sostenutoche, i n caso di apertura del fallimento, l'interruzione del processo è automatica ai sensi dell'art. 43, comma 3, l. fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l. fall. per le domande di credito, decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte; tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragionedella sua pronuncia in udienza, ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., va notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall'ufficio giudiziario (Sez. U. n. 12154 del 7 maggio 2021). Traendo spunto da tale pronunzia, si deve dunque affermare che il termine a quoper la riassunzione decorre dal momento in cui il procuratore della parte ne venga a legale conoscenza , secondo quanto la costante giurisprudenza successiva a tale pronunziaè andata predicando (Sez. 3, n. 322 del 5 gennaio 2024; Sez. 1, n. 15004 del 29 maggio 2024; Sez. 1, n. 18285 del 4 luglio 2024). Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrent e alla rifusione delle spese di lite, come liquidate in dispositivo. Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il Fallimento della società di fatto tra Melillo G., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona de Curatore, è tenut o a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, rigettail ricorso. [OSCURATO:PERSONA] della società di fatto tra Melillo G., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona delCuratore, al pagamento delle spese processuali a favore del Comune di Corfinio, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in €5.000 ( cinquemila ) per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrent e è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ai sensi dell