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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 gennaio 2023

Cassazione n. 05199/2023

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13452/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Conegliano, via D. Manin n. 160. — RICORRENTE— contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Conegliano, via D. Manin n. 26. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 2841/2021, pubblicata in data 16.11.2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10.1.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha adito il Tribunale di Treviso, esponendo di aver conferito a [OSCURATO:PERSONA] l'incarico di redigere il progetto di lottizzazione di un'area residenziale e la gestione delle pratiche amministrative volte a conseguire le autorizzazioni necessarie per l'apertura del cantiere e l'avvio dei lavori, versando un acconto di € 4337,60; che nel 2009 il convenuto aveva comunicato di aver ultimato il progetto di massima, ma che ancora nel 2015 la lottizzazione non era stata ancora completata, né erano iniziati i lavori; di aver inoltrato una diffida ad adempiere rimasta senza esito, assegnando il termine di gg. 15 per eseguire il mandato professionale.

Ha chiesto di dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto, con condanna al risarcimento del danno e alla restituzione dell'acconto versato. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito alla domanda, sostenendo che la lottizzazione non era andata in porto a causa della mancata adesione al progetto dei proprietari dei fondi interessati che rappresentassero almeno il 75% della superfici pavimentate utili.

Svolta l'istruttoria e rassegnate le definitive conclusioni, il Tribunale ha respinto la domanda con pronuncia n. 235/2019, confermata in appello.

Dopo aver escluso, in primo luogo, che l'appellato avesse tardivamente depositato taluna documentazione formata dopo la maturazione delle preclusioni istruttorie, il Giudice distrettuale ha condiviso il giudizio del Tribunale riguardo al fatto che la diffida non specificava quali prestazione l'appellato dovesse adempiere nel termine assegnatogli, termine che comunque appariva incongruo alla luce della complessità dell'incarico, comportante la soluzione di complesse problematiche riguardo alla viabilità e al verde pubblico da parte dei numerosi lottizzanti, con la necessità di autorizzazioni e verifiche da parte dell'amministrazione.

La Corte d'appello ha negato che il Bonn non avesse dato impulso al progetto, rilevando come fossero documentate le numerose attività svolte, e ha ribadito che all'appellato non era imputabile l'inadempimento, poiché, dovendosi apportare al progetto di massima modifiche richieste dal Comune di Susegana, era necessario il consenso di almeno il 75% dei proprietari dei fondi interessati, che non avevano trovato l'accordo sul luogo in cui tracciare la viabilità di accesso alla lottizzazione e dove collocare le aree a verde pubblico.

La cassazione della sentenza è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso affidati a due motivi, illustrati con memoria. [OSCURATO:PERSONA] si difende con controricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e dell'art. 1454 c.c., lamentando che il giudice di appello non avrebbe spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto incongruo il termine fissato al resistente con la diffida ad adempiere oltre che insufficiente e generica l'individuazione delle prestazioni da eseguire, avendo estrapolato singole circostanze di fatto, raggruppate in modo frammentario, rendendo impossibile individuare l'iter logico della decisione.

Si espone che, ai fini della congruità del termine di adempimento, occorreva considerare che erano ormai trascorsi sei anni senza che il professionista avesse portato a termine l'incarico, mentre, quanto alle prestazioni da eseguire, non erano necessarie ulteriori indicazioni, essendo il Bonn edotto di quanto necessario per completare la lottizzazione.

Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 1454 c.c., ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. per avere il giudice di appello ritenuto incongruo il termine di 15 giorni assegnato con la diffida benché l'intimato non avesse dimostrato di dover beneficiare di un termine maggiore per adempiere all'incarico, e per aver ritenuto generico il contenuto della diffida nonostante l'art. 1454 c.c. non imponga alcun obbligo in capo all'intimante se non quello di fissare il termine per l'adempimento.

Si assume che la legge non richiede la concessione di un termine di adempimento superiore ai 15 gg. e che il giudizio di congruità deve fondarsi sull'apprezzamento degli interessi di entrambe le parti e, in particolare, del sacrificio che sopporta il creditore nell'attesa della prestazione, nonché in base al tempo necessario non ad eseguire l'intera prestazione, ma solo quella parte ancora da adempiere.

Il debitore era tenuto ad eseguire per tempo tutte le prestazioni preparatorie e le integrazioni tecniche richieste per l'approvazione del progetto di lottizzazione sulla base delle sollecitazioni e delle indicazioni già ricevute dal Comune, dovendo il resistente procedere all'elaborazione del solo progetto definitivo.

Era comunque sufficiente che la diffida contenesse un esplicito richiamo alla prestazioni dovute in base al contratto.

I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili.

Va posto in rilievo che — come ha dato atto la sentenza impugnata — già il tribunale, oltre a dichiarare incongruo il termine di gg. 15 fissato con la diffida ad adempiere e generica l'allegazione dell'inadempimento e la specificazione della prestazione che il resistente avrebbe dovuto adempiere, ha escluso che la mancata attuazione dell'incarico professionale fosse imputabile al resistente, evidenziando che il progetto e la lottizzazione non erano state condotti in porto a causa della mancata l'adesione dei proprietari di almeno il 75% della superficie pavimentabile.

Nella motivazione della sentenza si dà conto del fatto che il resistente aveva predisposto tutta la documentazione e i progetti necessari per il perfezionamento dell'iter amministrativo fino alla compilazione del progetto di massima sul quale, però, i lottizzanti non avevano trovato un accordo.

L'approvazione della lottizzazione richiedeva che al progetto fossero apportate talune modifiche richieste dal Comune di Susegana e che necessitavano del consenso degli altri interessati , accordo che non era stato raggiunto sul luogo ove tracciare la viabilità di accesso alla lottizzazione e dove collocare le aree a verde pubblico, essendo insufficiente la prova offerta dal Cattelan circa il fatto che un accordo su tali questioni fosse stato invece raggiunto.

Il ricorso, senza minimamente confrontarsi con tali argomentazioni, si focalizza unicamente sulla completezza contenutistica della diffida e sulla congruità del termine concesso al resistente per l'espletamento del mandato professionale, senza nulla obiettare riguardo alla dichiarZ non imputabilità dell'inadempimento, \ 4 accertamento quest'ultimo da solo sufficiente per respingere la domanda di risoluzione del contratto.

Solo nella memoria illustrativa ex art. 380 bis 1 c.p.c. (pagg. 10 e ss.), si afferma che le conclusioni assunte dalla Corte di merito sarebbero state il frutto di uno stravolgimento delle risultanze istruttorie, introducendo una censura nuova, che andava proposta a pena di inammissibilità nel ricorso, avendo la memoria una mera funzione illustrativa delle questioni già sollevate con l'atto di impugnazione (cfr., con riferimento alle memorie ex art. 378 c.p.c., Cass. s.u. 11097/2006; nonché per le memorie ex art. 380 bis c.p.c., Cass. 17893/2020; Cass. 24007/2017).

Non rileva neppure che, come si assume nuovamente nella memoria illustrativa (pag. 5), la decisione impugnata sarebbe - sul punto - inconferente e irrilevante per il fatto che la prestazione pretesa non riguardava il piano di lottizzazione, ma la sola progettazione definitiva, oggetto della successiva diffida ad adempiere.

Il Tribunale, oltre a giudicare generica la diffida, aveva correttamente ritenuto di dover esaminare il tema della non imputabilità dell'inadempimento posto a base della richiesta di risoluzione del contratto, consistente - secondo il giudice di merito - anche nella mancata predisposizione del piano di lottizzazione e nella cura degli adempimenti amministrativi per ottenere l'autorizzazione all'avvio dei lavori (cfr. sentenza di appello, pag. 7), pervenendo a negare la responsabilità del professionista con conclusioni poi condivise dalla Corte di merito (cfr. sentenza, pag. 12).

Smentendo, quindi, le contrarie deduzioni del ricorrente, la pronuncia ha precisato che il Bonn, per rendere possibile l'approvazione della lottizzazione, avrebbe dovuto modificare la stessa progettazione, recependo un accordo tra i proprietari sulla viabilità e l'individuazione delle zone destinate a verde che però non si era perfezionato, a conferma del fatto che tale impedimento aveva vanificato la possibilità di eseguire l'incarico, senza che il tecnico ne fosse responsabile (cfr. sentenza, pagg. 8 e 12).In effetti, l'intimazione da parte del creditore della diffida ad adempiere e l'inutile decorso del termine fissato per l'adempimento non eliminavano la necessità dell'accertamento giudiziale dell'imputabilità e della gravità dell'inadempimento in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del termine ed al permanere dell'interesse della parte all'esatto e tempestivo adempimento (Cass.4436/1985; Cass. 1203/1986; Cass. 9314/2007; Cass.18696/2014; Cass. 40325/2021).

In ogni caso, dato il contenuto della pronuncia e la dichiarata insussistenza di responsabilità a carico del professionista, anche la denunciata non pertinenza di tali valutazioni doveva essere oggetto dei motivi di ricorso, non potendo esser sollevata solo con la memoria illustrativa.

In definitiva, l'accertamento della non imputabilità dell'inadempimento integra un'autonoma ratio decidendi non impugnata e divenuta definitiva, per cui il ricorrente non ha interesse a contestare le altre argomentazioni della sentenza per riaffermare la ritualità e completezza della diffida ad adempiere, poiché dall'accoglimento dei motivi di ricorso non può discendere la cassazione della sentenza.

Il ricorso è quindi inammissibile, con regolazione delle spese in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in C 200,00 per esborsi ed in C 3200,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%.Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13452/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Conegliano, via D. Manin n. 160. — RICORRENTE— contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Conegliano, via D. Manin n. 26. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 2841/2021, pubblicata in data 16.11.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10.1.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha adito il Tribunale di Treviso, esponendo di aver conferito a [OSCURATO:PERSONA] l'incarico di redigere il progetto di lottizzazione di un'area residenziale e la gestione delle pratiche amministrative volte a conseguire le autorizzazioni necessarie per l'apertura del cantiere e l'avvio dei lavori, versando un acconto di € 4337,60; che nel 2009 il convenuto aveva comunicato di aver ultimato il progetto di massima, ma che ancora nel 2015 la lottizzazione non era stata ancora completata, né erano iniziati i lavori; di aver inoltrato una diffida ad adempiere rimasta senza esito, assegnando il termine di gg. 15 per eseguire il mandato professionale. Ha chiesto di dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto, con condanna al risarcimento del danno e alla restituzione dell'acconto versato. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito alla domanda, sostenendo che la lottizzazione non era andata in porto a causa della mancata adesione al progetto dei proprietari dei fondi interessati che rappresentassero almeno il 75% della superfici pavimentate utili. Svolta l'istruttoria e rassegnate le definitive conclusioni, il Tribunale ha respinto la domanda con pronuncia n. 235/2019, confermata in appello. Dopo aver escluso, in primo luogo, che l'appellato avesse tardivamente depositato taluna documentazione formata dopo la maturazione delle preclusioni istruttorie, il Giudice distrettuale ha condiviso il giudizio del Tribunale riguardo al fatto che la diffida non specificava quali prestazione l'appellato dovesse adempiere nel termine assegnatogli, termine che comunque appariva incongruo alla luce della complessità dell'incarico, comportante la soluzione di complesse problematiche riguardo alla viabilità e al verde pubblico da parte dei numerosi lottizzanti, con la necessità di autorizzazioni e verifiche da parte dell'amministrazione. La Corte d'appello ha negato che il Bonn non avesse dato impulso al progetto, rilevando come fossero documentate le numerose attività svolte, e ha ribadito che all'appellato non era imputabile l'inadempimento, poiché, dovendosi apportare al progetto di massima modifiche richieste dal Comune di Susegana, era necessario il consenso di almeno il 75% dei proprietari dei fondi interessati, che non avevano trovato l'accordo sul luogo in cui tracciare la viabilità di accesso alla lottizzazione e dove collocare le aree a verde pubblico. La cassazione della sentenza è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso affidati a due motivi, illustrati con memoria. [OSCURATO:PERSONA] si difende con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e dell'art. 1454 c.c., lamentando che il giudice di appello non avrebbe spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto incongruo il termine fissato al resistente con la diffida ad adempiere oltre che insufficiente e generica l'individuazione delle prestazioni da eseguire, avendo estrapolato singole circostanze di fatto, raggruppate in modo frammentario, rendendo impossibile individuare l'iter logico della decisione. Si espone che, ai fini della congruità del termine di adempimento, occorreva considerare che erano ormai trascorsi sei anni senza che il professionista avesse portato a termine l'incarico, mentre, quanto alle prestazioni da eseguire, non erano necessarie ulteriori indicazioni, essendo il Bonn edotto di quanto necessario per completare la lottizzazione. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 1454 c.c., ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. per avere il giudice di appello ritenuto incongruo il termine di 15 giorni assegnato con la diffida benché l'intimato non avesse dimostrato di dover beneficiare di un termine maggiore per adempiere all'incarico, e per aver ritenuto generico il contenuto della diffida nonostante l'art. 1454 c.c. non imponga alcun obbligo in capo all'intimante se non quello di fissare il termine per l'adempimento. Si assume che la legge non richiede la concessione di un termine di adempimento superiore ai 15 gg. e che il giudizio di congruità deve fondarsi sull'apprezzamento degli interessi di entrambe le parti e, in particolare, del sacrificio che sopporta il creditore nell'attesa della prestazione, nonché in base al tempo necessario non ad eseguire l'intera prestazione, ma solo quella parte ancora da adempiere. Il debitore era tenuto ad eseguire per tempo tutte le prestazioni preparatorie e le integrazioni tecniche richieste per l'approvazione del progetto di lottizzazione sulla base delle sollecitazioni e delle indicazioni già ricevute dal Comune, dovendo il resistente procedere all'elaborazione del solo progetto definitivo. Era comunque sufficiente che la diffida contenesse un esplicito richiamo alla prestazioni dovute in base al contratto. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili. Va posto in rilievo che — come ha dato atto la sentenza impugnata — già il tribunale, oltre a dichiarare incongruo il termine di gg. 15 fissato con la diffida ad adempiere e generica l'allegazione dell'inadempimento e la specificazione della prestazione che il resistente avrebbe dovuto adempiere, ha escluso che la mancata attuazione dell'incarico professionale fosse imputabile al resistente, evidenziando che il progetto e la lottizzazione non erano state condotti in porto a causa della mancata l'adesione dei proprietari di almeno il 75% della superficie pavimentabile. Nella motivazione della sentenza si dà conto del fatto che il resistente aveva predisposto tutta la documentazione e i progetti necessari per il perfezionamento dell'iter amministrativo fino alla compilazione del progetto di massima sul quale, però, i lottizzanti non avevano trovato un accordo. L'approvazione della lottizzazione richiedeva che al progetto fossero apportate talune modifiche richieste dal Comune di Susegana e che necessitavano del consenso degli altri interessati , accordo che non era stato raggiunto sul luogo ove tracciare la viabilità di accesso alla lottizzazione e dove collocare le aree a verde pubblico, essendo insufficiente la prova offerta dal Cattelan circa il fatto che un accordo su tali questioni fosse stato invece raggiunto. Il ricorso, senza minimamente confrontarsi con tali argomentazioni, si focalizza unicamente sulla completezza contenutistica della diffida e sulla congruità del termine concesso al resistente per l'espletamento del mandato professionale, senza nulla obiettare riguardo alla dichiarZ non imputabilità dell'inadempimento, \ 4 accertamento quest'ultimo da solo sufficiente per respingere la domanda di risoluzione del contratto. Solo nella memoria illustrativa ex art. 380 bis 1 c.p.c. (pagg. 10 e ss.), si afferma che le conclusioni assunte dalla Corte di merito sarebbero state il frutto di uno stravolgimento delle risultanze istruttorie, introducendo una censura nuova, che andava proposta a pena di inammissibilità nel ricorso, avendo la memoria una mera funzione illustrativa delle questioni già sollevate con l'atto di impugnazione (cfr., con riferimento alle memorie ex art. 378 c.p.c., Cass. s.u. 11097/2006; nonché per le memorie ex art. 380 bis c.p.c., Cass. 17893/2020; Cass. 24007/2017). Non rileva neppure che, come si assume nuovamente nella memoria illustrativa (pag. 5), la decisione impugnata sarebbe - sul punto - inconferente e irrilevante per il fatto che la prestazione pretesa non riguardava il piano di lottizzazione, ma la sola progettazione definitiva, oggetto della successiva diffida ad adempiere. Il Tribunale, oltre a giudicare generica la diffida, aveva correttamente ritenuto di dover esaminare il tema della non imputabilità dell'inadempimento posto a base della richiesta di risoluzione del contratto, consistente - secondo il giudice di merito - anche nella mancata predisposizione del piano di lottizzazione e nella cura degli adempimenti amministrativi per ottenere l'autorizzazione all'avvio dei lavori (cfr. sentenza di appello, pag. 7), pervenendo a negare la responsabilità del professionista con conclusioni poi condivise dalla Corte di merito (cfr. sentenza, pag. 12). Smentendo, quindi, le contrarie deduzioni del ricorrente, la pronuncia ha precisato che il Bonn, per rendere possibile l'approvazione della lottizzazione, avrebbe dovuto modificare la stessa progettazione, recependo un accordo tra i proprietari sulla viabilità e l'individuazione delle zone destinate a verde che però non si era perfezionato, a conferma del fatto che tale impedimento aveva vanificato la possibilità di eseguire l'incarico, senza che il tecnico ne fosse responsabile (cfr. sentenza, pagg. 8 e 12).In effetti, l'intimazione da parte del creditore della diffida ad adempiere e l'inutile decorso del termine fissato per l'adempimento non eliminavano la necessità dell'accertamento giudiziale dell'imputabilità e della gravità dell'inadempimento in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del termine ed al permanere dell'interesse della parte all'esatto e tempestivo adempimento (Cass.4436/1985; Cass. 1203/1986; Cass. 9314/2007; Cass.18696/2014; Cass. 40325/2021). In ogni caso, dato il contenuto della pronuncia e la dichiarata insussistenza di responsabilità a carico del professionista, anche la denunciata non pertinenza di tali valutazioni doveva essere oggetto dei motivi di ricorso, non potendo esser sollevata solo con la memoria illustrativa. In definitiva, l'accertamento della non imputabilità dell'inadempimento integra un'autonoma ratio decidendi non impugnata e divenuta definitiva, per cui il ricorrente non ha interesse a contestare le altre argomentazioni della sentenza per riaffermare la ritualità e completezza della diffida ad adempiere, poiché dall'accoglimento dei motivi di ricorso non può discendere la cassazione della sentenza. Il ricorso è quindi inammissibile, con regolazione delle spese in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in C 200,00 per esborsi ed in C 3200,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%.Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così de
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