CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 42423/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Svizzera) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2020 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza emessa il 25/01/2016 dal Tribunale dì S. [OSCURATO:PERSONA], con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 2 I 638/1983 (perché nella qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] & C. ometteva il versamento all'Inps delle ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni dei propri dipendenti da dicembre 2009 a maggio 2012 per un totale pari ad euro 54.657,00) e, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata, lo condannava alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 129 cod.proc.pen., lamentando che la Corte territoriale aveva omesso di rilevare che all'udienza dei [OSCURATO:DATA_NASCITA], quando veniva deliberata la sentenza impugnata, era maturata la prescrizione dei reati contestati, a far data dal 16/07/2017 fino alla data del 16/12/2019. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 163,164,133 cod.pen. e 125 cod.proc.pen. in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, lamentando che sul punto la Corte territoriale aveva espresso una motivazione apparante, limitandosi a richiamare quali elementi ostativi i precedenti specifici e senza valutare i presupposti applicativi dell'istituto di cui all'art. 164 cod.pen. né i parametri interpretativi di cui all'art. 133 cod.pen. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in relazione agli artt. 132 e 133 cod.pen. in ordine alla quantificazione della pena, lamentando che la Corte territoriale aveva espresso una motivazione illogica in ordine alla determinazione della pena base, richiamando le modalità temporali della condotta ed i precedenti specifici dell'imputato, concedendo, poi, le circostanze attenuanti generiche. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare, va dato atto che i reati contestati hanno conservato rilevanza penale a seguito della modifica dell'art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463 del 1983 introdotta dall'art. 3, comma 6 , del d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 8, perché l'ammontare complessivo delle omissioni relative alle annualità 2010, 2011 e 2012 supera, per ciascuna annualità, il limite di euro 10.000,00. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. I reati contestati non erano estinti per prescrizione alla data di pronuncia della sentenza impugnata (7.1.2020), essendo maturato il termine prescrizionale per la condotta più remota, quella relativa alla mensilità relativa al mese di dicembre 2009, solo successivamente, e, cioè, in data 16.4.2020. Ed, infatti, pur vero che la recidiva ritenuta ed applicata, non incideva sul termine ordinario di prescrizione che rimane fissato nella misura di sei anni, essa, invece, ha determinato, ai sensi dell'art. 16, comma 2, cod.pen. un aumento dei 2/3 del termine di prescrizione e, quindi, il termine massimo di prescrizione, operante in ragione degli atti interruttivi intervenuti nel corso del processo, era pari a dieci anni. Va ricordato che, secondo la vecchia disciplina nella specie più favorevole per l'imputato (cfr Sez.3,n.47902 del 18/07/2017, Rv.271446 -01: in tema di omesso versamento di contributi previdenziali ed assistenziali, ai fini del computo della prescrizione per i fatti pregressi alla modifica introdotta dall'art. 3, comma 6 , del d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 8, la normativa più favorevole, ai sensi dell'articolo 2, comma quarto, cod. pen., va individuata, nel caso in cui non sia stata superata la soglia di punibilità di 10.000 euro annui, nella nuova previsione normativa, mentre nell'ipotesi di superamento di detta soglia, nella normativa previgente, secondo la quale il momento consumativo del reato coincideva con la scadenza del termine previsto per ogni versamento mensile, ovvero con il giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi), ai fini del dies a quo per il computo dei termini di prescrizione del reato previsto dal D.L. n. 463 del 1983, art. 2 conv. in L. n. 638 del 1983, come modificato dal D.Lgs. n. 211 del 1994, art. 1 - occorre considerare che il reato si consuma non alla data coincidente con il periodo cui si riferisce l'omessa contribuzione ma il giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi, dovendosi poi tenere presente, quanto al computo complessivo dei termini di prescrizione, che quando al datore di lavoro sia stato notificato l'avvenuto accertamento della violazione o gli sia stata contestata la violazione, come nella specie, il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo (tre mesi) necessario al datore di lavoro per avvalersi della causa di non punibilità. Pertanto, nel caso di specie, il termine di prescrizione- con riferimento alla più antica mensilità -mese di dicembre 2009-, la cui decorrenza, per quanto in precedenza precisato, deve essere fissata al 16.1.2010 - sarebbe maturato il 16.4.2020, tenuto conto della sospensione del termine di tre mesi D.L. n. 463 del 1983, ex art. 2, comma 1-quater, conv. in L. n. 638 del 1983. 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale, con argomentazioni congrue e logiche, ha negato la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, fondando la prognosi sfavorevole sull'esame dei precedenti penali specifici dell'imputato, valutando, conseguentemente, il reato contestato sintomo di maggiore pericolosità. Va ricordato che, secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte, il Giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione (Sez.5,n.17953 del 07/02/2020, Rv.279206 - 02; Sez.5, n.57704 del 14/09/2017, Rv. 272087; Sez.3,n.35852 del 11/05/2016, Rv.267639). 3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha fatto corretto uso dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen., ritenuti sufficienti dalla Giurisprudenza di legittimità, per la congrua motivazione in termini di determinazione della pena; la Corte territoriale riguardo alla pena ha richiamato le modalità della condotta, protrattasi per un considerevole periodo temporale ed i precedenti penali specifici così che la pena irrogata, è stata ritenuta adeguata al fatto e non suscettibile di riduzione. Va ricordato che, ai fini del trattamento sanzionatorio, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare la determinazione della pena; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato. Ciò vale, a fortiori, anche per il giudice d'appello, il quale, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante, non è tenuto a un'analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta contestazione (Sez.2, n.19907 del 19/02/2009, Rv.244880; Sez. 4, 4 luglio 2006, n. 32290). Né vi è contraddittorietà della motivazione che ha ritenuto adeguata una pena base superiore al minimo edittale pur in presenza di concessione delle circostanze attenuanti generiche in quanto non sussiste un rapporto di necessaria interdipendenza tra le due statuizioni, le quali - pur richiamandosi entrambe astrattamente ai criteri fissati dall'art. 133 cod. pen. - si fondano su presupposti diversi. Ne consegue che l'applicazione delle attenuanti generiche non implica necessariamente un giudizio di non gravità del fatto reato (Sez.5, n. 12049 del 16/12/2009, dep.29/03/2010,Rv. 246887 - 01; Sez.3, n. 2268 del 15/11/2017, dep.19/01/2018, Rv.272022 - 01). Né, infine, può porsi una questione di illegalità della pena, come dedotto dal difensore del ricorrente in sede di discussione orale, in quanto i Giudice di appello, confermato il trattamento sanzionatorio disposto dal Tribunale, hanno ritenuto più favorevole la vecchia disciplina e l'aumento per la continuazione è stato correttamente determinato in relazione alle singole mensilità (essendo il reato integrato, prima dell'introduzione della soglia di punibilità, dal mancato versamento mensile delle ritenute operate, indipendentemente dall'entità dell'importo non versato); nel giudizio di merito, peraltro, non era stata neppure dedotta la violazione del principio del favor rei in relazione al trattamento sanzionatorio né l'aumento per la continuazione ha superato il limite edittale di cui all'art. 81, comma 1, cod.pen. 4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore