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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2021

Cassazione n. 16846/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Palermo con sentenza del 08/01/2021 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal Tribunale cittadino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Andrea in relazione alla rapina aggravata ascrittagli, con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia.

Ha presentato ricorso per cassazione l'imputato, deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla misura della pena inflitta.

Il ricorso è inammissibile, in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre: la pena inflitta al [OSCURATO:PERSONA], infatti, è stata determinata facendo espresso riferimento alla gravità del fatto, commesso ai danni di persona' anziana, ed alla vicinanza temporale con altro reato della stessa specie, elementi non illogicamente ritenuti sintomatici di pericolosità a delinquere del ricorrente.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila curo alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 12 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] L mperiali [OSCURATO:PERSONA] DEP

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Palermo con sentenza del 08/01/2021 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal Tribunale cittadino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Andrea in relazione alla rapina aggravata ascrittagli, con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia. Ha presentato ricorso per cassazione l'imputato, deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla misura della pena inflitta. Il ricorso è inammissibile, in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre: la pena inflitta al [OSCURATO:PERSONA], infatti, è stata determinata facendo espresso riferimento alla gravità del fatto, commesso ai danni di persona' anziana, ed alla vicinanza temporale con altro reato della stessa specie, elementi non illogicamente ritenuti sintomatici di pericolosità a delinquere del ricorrente. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila curo alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] L mperiali [OSCURATO:PERSONA] DEP
Sentenza Cassazione n. 16846/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris