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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 14 aprile 2021

Cassazione n. 28576/2026

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rte d'appello di Cataniaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni delle partiRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

La Corte di appello di Catania, con l’ordinanza indicata in epigrafe, hadichiarato inammissibile, in quanto proposta oltre il termine previsto dall’art. 315,comma 1, cod. proc. pen., l’istanza di riparazione per ingiusta detenzionepresentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alla privazione dellalibertà personale subita nell’ambito di un procedimento nel quale egli era indagatoper il delitto di lesioni gravissime aggravate dallo sfregio permanente nei confrontidi alcune persone offese e di lesioni gravi nei confronti di altre; procedimentoconclusosi con sentenza assolutoria del Tribunale di Caltagirone del 15 marzo2022.2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, censurando l’ordinanza, con un primomotivo, per erronea e falsa applicazione dell’art. 315 cod. proc. pen., deducendoche la sentenza emessa dal Tribunale di Caltagirone è stata impugnata dalcoimputato [OSCURATO:PERSONA], contrariamente a quanto affermato nell’ordinanza.

Conl’atto di appello, il coimputato ribadiva la partecipazione dei [OSCURATO:PERSONA], chiedendo larivalutazione della posizione assolutoria di entrambi.Con un secondo motivo, il ricorrente deduce erronea applicazione della leggepenale e violazione dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., sostenendo che, ai finidella decorrenza del termine biennale per la proposizione della domanda di cuiall’art. 315, comma 1, cod. proc. pen., deve tenersi conto della definizioneirrevocabile del processo anche con riguardo alla posizione dei coimputati, inquanto le differenti statuizioni definitive relative ai compartecipi possono influiresul giudizio.3.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso perl’annullamento con rinvio.4.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato memoriaconcludendo per l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.5.

Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.Il principio la cui applicazione si invoca nella presente sede, enunciato da Sez.4, n. 31432 del 14/04/2021, Abbate, Rv. 281786-01, prevede che il termine perla proposizione della domanda di riparazione per ingiusta detenzione possadecorrere anche dalla definizione irrevocabile della posizione dei coimputati per ilmedesimo fatto o per gli stessi fatti addebitati in concorso necessario o eventuale,qualora l’eventuale accoglimento dell’impugnazione proposta da taluno di essi siasuscettibile di ridondare a favore dell’imputato, anche mediante determinazioniidonee a incidere sulla riparazione, a condizione che vi sia una specifica allegazionein tal senso da parte del richiedente.Tuttavia, alla luce di quanto desumibile dal ricorso, non risulta che ilrichiedente abbia in alcun modo sottoposto al giudice della riparazione alcunaallegazione idonea a dimostrare che l’eventuale accoglimento dell’impugnazioneproposta dal coimputato avrebbe potuto incidere sulla riparazione.L’impugnazione qui proposta risulta, dunque, generica.6.

Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, nonsussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senzaversare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrenteva condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dalMinistero resistente.

La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principigiurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senzaconfrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura delloStato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attivitàdiretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento allespese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez.U, n.877 del 14/07/2022 dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez.U, n. 5466, del28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez.4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923;Sez.3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Nulla per le spese al Ministero resistente.Così è deciso, 24/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEUGENIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte d'appello di Cataniaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni delle partiRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La Corte di appello di Catania, con l’ordinanza indicata in epigrafe, hadichiarato inammissibile, in quanto proposta oltre il termine previsto dall’art. 315,comma 1, cod. proc. pen., l’istanza di riparazione per ingiusta detenzionepresentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alla privazione dellalibertà personale subita nell’ambito di un procedimento nel quale egli era indagatoper il delitto di lesioni gravissime aggravate dallo sfregio permanente nei confrontidi alcune persone offese e di lesioni gravi nei confronti di altre; procedimentoconclusosi con sentenza assolutoria del Tribunale di Caltagirone del 15 marzo2022.2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, censurando l’ordinanza, con un primomotivo, per erronea e falsa applicazione dell’art. 315 cod. proc. pen., deducendoche la sentenza emessa dal Tribunale di Caltagirone è stata impugnata dalcoimputato [OSCURATO:PERSONA], contrariamente a quanto affermato nell’ordinanza. Conl’atto di appello, il coimputato ribadiva la partecipazione dei [OSCURATO:PERSONA], chiedendo larivalutazione della posizione assolutoria di entrambi.Con un secondo motivo, il ricorrente deduce erronea applicazione della leggepenale e violazione dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., sostenendo che, ai finidella decorrenza del termine biennale per la proposizione della domanda di cuiall’art. 315, comma 1, cod. proc. pen., deve tenersi conto della definizioneirrevocabile del processo anche con riguardo alla posizione dei coimputati, inquanto le differenti statuizioni definitive relative ai compartecipi possono influiresul giudizio.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso perl’annullamento con rinvio.4. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato memoriaconcludendo per l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.5. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.Il principio la cui applicazione si invoca nella presente sede, enunciato da Sez.4, n. 31432 del 14/04/2021, Abbate, Rv. 281786-01, prevede che il termine perla proposizione della domanda di riparazione per ingiusta detenzione possadecorrere anche dalla definizione irrevocabile della posizione dei coimputati per ilmedesimo fatto o per gli stessi fatti addebitati in concorso necessario o eventuale,qualora l’eventuale accoglimento dell’impugnazione proposta da taluno di essi siasuscettibile di ridondare a favore dell’imputato, anche mediante determinazioniidonee a incidere sulla riparazione, a condizione che vi sia una specifica allegazionein tal senso da parte del richiedente.Tuttavia, alla luce di quanto desumibile dal ricorso, non risulta che ilrichiedente abbia in alcun modo sottoposto al giudice della riparazione alcunaallegazione idonea a dimostrare che l’eventuale accoglimento dell’impugnazioneproposta dal coimputato avrebbe potuto incidere sulla riparazione.L’impugnazione qui proposta risulta, dunque, generica.6. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, nonsussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senzaversare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrenteva condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dalMinistero resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principigiurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senzaconfrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura delloStato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attivitàdiretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento allespese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez.U, n.877 del 14/07/2022 dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez.U, n. 5466, del28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez.4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923;Sez.3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Nulla per le spese al Ministero resistente.Così è deciso, 24/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEUGENIA [OSCURATO:PERSONA]
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