CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 aprile 2026
Cassazione n. 19664/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 41203-2025 - Udienza del 08/04/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di bancarotta fraudolenta impropria. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che il primo motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione quanto all'accertamento degli elementi soggettivo e oggettivo del reato contestato — è inammissibile in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito a pag. 14 della sentenza impugnata (ove è stato puntualizzato quale fosse il debito erariale della società nel periodo di amministrazione del ricorrente), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che deduce violazione di legge quanto alla valutazione delle risultanze documentali — è manifestamente infondato giacché, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). [OSCURATO:PERSONA], inoltre, che le riflessioni del ricorrente circa l'incidenza in bonam partem dell'incasso del credito di 700.000 euro trascurano di considerare che anche il mero aggravamento del dissesto può condurre all'imputazione di bancarotta da operazioni dolose, donde la circostanza di fatto non pare significativa ad escludere la rilevanza del debito tributario già maturato nel periodo. 2Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che il primo motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato, nonché alla sussistenza di un nesso causale tra la condotta e il dissesto — innanzitutto è versato in fatto e poi, quando contesta la motivazione della Corte di appello a proposito dell'incidenza sul dissesto della condotta tenuta quale amministratore della società dal 2015, è aspecifico perché omette di far fronte alla spiegazione della Corte di appello circa l'incidenza in malam partem, rispetto alle sorti della società, dell'inerzia mostrata nell'affrontare la debitoria tributaria già esistente, con conseguente lievitazione di sanzioni e interessi (si vedano pp.11-12 della sentenza impugnata). Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del requisito della sistematicità degli inadempimenti fiscali — e il quinto motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle prove acquisite — sono entrambi manifestamente infondati perché, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Il secondo motivo di ricorso è altresì aspecifico in quanto pare trascura che la Corte di appello ha chiarito le ragioni della ritenuta irrilevanza scagionante del tema della rateizzazione, siccome non oggetto di dimostrazione. Rilevato che il terzo motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione relativamente alla sussistenza di un nesso causale tra la condotta dell'imputato e il dissesto societario — non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto. Rilevato che il quarto motivo di ricorso — che denunzia violazione di legge quanto alla sussistenza dei presupposti della fattispecie di bancarotta fraudolenta impropria — è egualmente manifestamente infondato per le ragioni già illustrate quanto al primo motivo di ricorso. Rilevato che il sesto motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione in ordine all'accertamento della sussistenza del dolo specifico e alla prevedibilità del dissesto — è inammissibile siccome del tutto generico. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissi P.Q.M