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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12997/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

Il ricorso non si confronta con la sentenza che esclude ai fini della pena e delle attenuanti generiche, elementi positivi, valorizza precedenti penali e la consapevolezza degli obblighi, gravanti sul ricorrente e comunque e violati :Invero la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bi5 è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con moti‘mzione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la ;tessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sinclac:3ta in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciasc1J110 dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (in termini, ex multis, Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020 Rv. 279549 — 02 MARIGLIANO; Cass., Sez. 6, n. 7707/2003, Rv. 229768).

Rivalutativa è la tesi circa la applicazione di pena più lieve.

Puramente rivalutativa, lontana dall'intaccare la motivazione sub specie di vizi rilevanti, è l'invocazione di una pena più mite.

Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibili!, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so Ti ria di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen:11: .

Così deciso in Roma il 14.3.202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Il ricorso non si confronta con la sentenza che esclude ai fini della pena e delle attenuanti generiche, elementi positivi, valorizza precedenti penali e la consapevolezza degli obblighi, gravanti sul ricorrente e comunque e violati :Invero la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bi5 è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con moti‘mzione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la ;tessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sinclac:3ta in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciasc1J110 dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (in termini, ex multis, Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020 Rv. 279549 — 02 MARIGLIANO; Cass., Sez. 6, n. 7707/2003, Rv. 229768). Rivalutativa è la tesi circa la applicazione di pena più lieve. Puramente rivalutativa, lontana dall'intaccare la motivazione sub specie di vizi rilevanti, è l'invocazione di una pena più mite. Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibili!, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so Ti ria di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen:11: . Così deciso in Roma il 14.3.202
Sentenza Cassazione n. 12997/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris