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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2021

Cassazione n. 45310/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe con cui la Corte di Appello di Bologna in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bologna ha applicato la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni 4 confermando nel resto la sentenza di condanna in relazione al delitto di cui all'art. 589 bis comma 1 cod. pen., a seguito del quale era deceduto [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato deducendo la violazione di legge per la mancata applicazione delle attenuanti generiche e la eccessiva durata della sanzione amministrativa accessoria.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

Invero il Giudice all' esito della sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 19.02.2019 pubblicata il 17.04.2019 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222 comma 2 quarto periodo del CDS, laddove prevede l'automatica revoca della patente di guida per i reati di omicidio stradale e lesioni aggravate stradali (589 bis e 590 bis cod. pen.) non riconducibili allo stato di ebbrezza o ad alterazioni per l'assunzione di droghe ha applicato la sanzione amministrativa della sospensione della patente nella durata massima, secondo il disposto del secondo e del terzo periodo del comma 2 dell'art. 222 cod. strada, ciò alla luce della gravità del fatto e dell'elevatissimo grado di colpa.

Ha altresì escluso motivatamente la concessione delle attenuanti generiche proprio in relazione alla valutazione della condotta e della personalità dell'imputato che si è messo alla guida dell'auto dopo aver bevuto alcol e ha perso il controllo dell'auto che andava a sbattere contro il palo della luce; il Giudice ha escluso la sussistenza di elementi idonei a giustificare un'attenuazione del trattamento sanzionatorio anche in considerazione del comportamento processuale volto ad attribuire al trasportato deceduto la responsabilità nella determinazione del sinistro.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 4.11.2021 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] tella [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe con cui la Corte di Appello di Bologna in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bologna ha applicato la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni 4 confermando nel resto la sentenza di condanna in relazione al delitto di cui all'art. 589 bis comma 1 cod. pen., a seguito del quale era deceduto [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato deducendo la violazione di legge per la mancata applicazione delle attenuanti generiche e la eccessiva durata della sanzione amministrativa accessoria. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Invero il Giudice all' esito della sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 19.02.2019 pubblicata il 17.04.2019 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222 comma 2 quarto periodo del CDS, laddove prevede l'automatica revoca della patente di guida per i reati di omicidio stradale e lesioni aggravate stradali (589 bis e 590 bis cod. pen.) non riconducibili allo stato di ebbrezza o ad alterazioni per l'assunzione di droghe ha applicato la sanzione amministrativa della sospensione della patente nella durata massima, secondo il disposto del secondo e del terzo periodo del comma 2 dell'art. 222 cod. strada, ciò alla luce della gravità del fatto e dell'elevatissimo grado di colpa. Ha altresì escluso motivatamente la concessione delle attenuanti generiche proprio in relazione alla valutazione della condotta e della personalità dell'imputato che si è messo alla guida dell'auto dopo aver bevuto alcol e ha perso il controllo dell'auto che andava a sbattere contro il palo della luce; il Giudice ha escluso la sussistenza di elementi idonei a giustificare un'attenuazione del trattamento sanzionatorio anche in considerazione del comportamento processuale volto ad attribuire al trasportato deceduto la responsabilità nella determinazione del sinistro. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il 4.11.2021 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] tella [OSCURATO:PERSONA]
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