CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22954/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21029/2017 R.G. proposto da Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., con domicilio eletto in Roma, corso [OSCURATO:PERSONA] II n. 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro A.T.C. - Agenzia territoriale per la casa del [OSCURATO:PERSONA] e, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; –controricorrente – avverso la sentenza n. 212/17, depositata in data 8 febbraio 2017, della Commissione tributaria regionaledel Piemonte; [OSCURATO:PERSONA] Rimborso udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 6 giugno 2023,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. –con sentenza n. 212/17, depositata in data 8 febbraio 2017, laCommissione tributaria regionale del Piemonte ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia territoriale per la casa del [OSCURATO:PERSONA], così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che aveva disatteso l’impugnazione di un diniego di rimborso relativo all’IMU corrisposta dalla stessa appellante per l’anno 2012; 1.1 -il giudice del gravame ha rilevato, in sintesi, che la pronuncia di primo grado non aveva tenuto conto della evoluzione della disciplina dell’esenzione in contestazione [d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504,art. 7, comma 1, lett. i ) ] e che, - ai sensi del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 91bis, comma 3, conv. in l. 24 marzo 2012, n. 27, e del relativo regolamento di attuazione (d.m. 19 novembre 2012, n. 200), - nella fattispecie, detta esenzione doveva trovare applicazione avuto riguardo alla natura non commerciale dell’attività svolta dall’Agenzia e, nello specifico, all’entità dei canoni percepiti nello svolgimento dell’attività di edilizia sociale, canoni «inferiori alla metà del canone medio di mercato»; 2. – il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di quattro motivi di ricorso; - A.T.C. - Agenzia territoriale per la casa del [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Considerato che: 1. –il ricorso è articolato sui seguenti motivi: 1.1 - col primo motivo , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 9, comma 8, ed al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), deducendo, in sintesi, che - contrariamente a quanto ritenuto dal giudice del gravame -le sopravvenute disposizioni di disciplina dell’IMU non avevano affatto determinato il venir meno del requisito della utilizzazione diretta,qual rilevante ai fini del godimento dell’esenzione in discorso, e (solo) avevano inciso sulla connotazione di dette attività che, per l’appunto, dovevano essere svolte con modalità non commerciali ai sensi del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 91 bis, comma 3, conv. in l. 24 marzo 2012, n. 27, e del relativo regolamento di attuazione (d.m. 19 novembre 2012, n. 200); -pertanto, doveva escludersi che la locazione potesse ascriversi al requisito oggettivo dell’esenzione che implicava, per l’appunto, l’utilizzazione diretta delle unità immobiliari; 1.2 –il secondo motivo - che, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 91 bis, conv.in l. 24 marzo 2012, n. 27 - il ricorrente ripropone la quaestio iurisdevoluta col primo motivo di ricorso, rimarcando che - per effetto delle disposizioni di cui all’art. 91 bis, cit., ed al d.m. n. 200/2012 -era stato esclusivamente rimodulato il requisito soggettivo dell’esenzione - con riferimento allo svolgimento con modalità non commerciali dell’attività esente - e non era stato inciso il requisito oggettivo che implicava l’uso diretto della unità immobiliare, uso col quale rimaneva incompatibile lalocazione a favore di terzi; 1.3 –il terzo motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 10, conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214, assumendo il ricorrente che, così come già rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, obiettivamente incompatibile con la riconosciuta esenzione rimaneva l’attribuzione di una detrazione di imposta in relazione «agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616»; 1.4 – col quarto motivo il ricorrente ripropone, quindi, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,la questione di diritto articolata nel terzo motivo di ricorso, così denunciando omesso esame di fatto decisivo con riferimento alla detrazione di imposta che, prevista dall’art. 13, comma 10, cit., risultava incompatibile col riconoscimento dell’esenzione ai sensi del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i); 2. –i primi tre motivi di ricorso -dal cui congiunto esame, in quanto sottesa una comune quaestio iuris di fondo, consegue l’assorbimento del quarto motivo --sono fondati, e vanno accolti; 3. -la disposizione di cui al d.lgs. n. 504 del 1992, art. 7, c omma 1, lett. i), è stata interpretata dalla Corte, secondo un consolidato, e risalente, orientamento, nel senso che le previste esenzioni «presuppongono il ricorrere di una duplice condizione costituita dall'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente possessore e dall'esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito» (così Cass. Sez. U., 26 novembre 2008, n. 28160 cui adde, ex plurimis, Cass., 20 luglio 2016, n. 14913; Cass., 4 giugno 2014, n. 12495; Cass., 6 dicembre 2013, n. 27418; Cass., 11 maggio 2012, n. 7385); e si è, quindi, rimarcato che, ai fini dell’integrazione dell’esenzione, occorrono un requisito oggettivo - rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate dal legislatore ai fini dell'esenzione -ed un requisito soggettivo -costituito, a sua volta, dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali - (v., ex plurimis, Cass., 30 aprile 2019, n. 11409; Cass., 20 luglio 2016, n. 14913; Cass., 4 maggio 2016, n. 8870; Cass., 8 luglio 2015, n. 14226; Cass., 21 marzo 2012, n. 4502); 4. - la Corte, per vero, ha rilevato altresì che - asso lvendo le Agenzie territoriali per la casa del Piemonte (istituite con l. regione Piemonte 26 aprile 1993, n. 11) alle funzioni già attribuite agli [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA], di cui costituiscono, quindi, un’evoluzione normativa - la reclamata esenzione si pone in rapporto di incompatibilità con l’espressa previsione di una detrazione di imposta (ai sensi del d.lgs. n. 504, cit., art. 8, comma 4, e del d.l. n. 201 del 2011, art. 13, comma 10, cit.), ed implica, pertanto, l'utilizzo diretto delle unità immobiliari detenute; e si è, peraltro, rimarcato(anche) che i canoni locativi, seppur corrisposti in misura inferiore a quelli di mercato, sono volti a remunerare il capitale investito e, ad ogni modo, «non escludono il carattere economico dell'attività svolta, non essendovi equivalenza tra il concetto di corrispettivo tenue o modesto e quello di corrispettivo simbolico, il quale esclude completamente il rapporto sinallagmatico, sussistente invece nelprimo caso» (v. Cass., 14 settembre 2021, n. 24655; Cass., 14 maggio 2020, n. 8964; Cass., 30 dicembre 2019, n. 34601; v., altresì, Cass., 4 dicembre 2003, n. 18549); 4.1 – va, difatti, rilevato - quanto agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari– che l’esenzione prevista dal d.l. 27 maggio 2008, n. 93, art. 1, comma 3, conv. in l. legge 24 luglio 2008 n. 126,è venuta meno con l’abrogazione di detta speciale disposizione [d.l. n. 201 del 2011, art. 13, comma 14, lett. a); cfr. Cass., 24 giugno 2021, n. 18173] e che – quanto alla espressa previsione di un’esenzione dei «fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] n. 146 del 24 giugno 2008»- la stessa deve farsi ascendere dapprima al d.l. 31 agosto 2013, n. 102, art. 2, comma 4, conv. in l. 28 ottobre 2013, n. 124– che ha equiparato all'abitazione principale dett i fabbricati di civile abitazione (solo)a decorrere dal 1° gennaio 2014 – di poi alla l. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 707, lettera b), n. 3) (di modifica del d.l. n. 201 del 2011, art. 13) che – nell’escludere dalla tassazione il possesso « dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10» [art. 1, comma 707, lett. b), n. 2] – ha espressamente escluso dall’applicazione dell’ imposta municipale propria (anche) i fabbricati in questione; - e ne riesce, pertanto, evident e che - continuando a formar oggetto del trattamento di favore la detrazione di imposta prevista per gli«alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616» (d.l. n. 201 del 2011, art. 13, comma 10, cit.) – detta detrazione si pone in termini di incompatibilità con la riconosciuta esenzione che, ad ogni modo, nemmeno può correlarsi ratione temporis(siccome in contestazione l’IMU corrisposta per l’anno 2012) a quella introdotta (a decorrere dal gennaio 2014) per i citati fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (v., altresì, Cass., 14 dicembre 2021, n. 39799; Cass., 29 novembre 2021, n. 37342); 5. – va, peraltro, soggiunto che, come già rilevato dalla Corte sempre con riferimento ad alloggi assegnati dalle Agenzie territoriali per la casa del Piemonte, gli arrest i sopra ripercorsi sono stat i ulteriormente ribaditi, anche in fattispecie perfezionatesi in epoca antecedente alla modifica normativa dell’art. 7, comma 1, lett. i), cit., ad opera deld.l. n. 1 del 2012, art. 91-bis, comma 1, cit., es sendosi rilevato che il diritto all’esenzione dall’ICI presuppone che l’utilizzo, seppur indiretto, dell’unità immobiliare avvenga con modalità non commerciali, così come ritenuto nella decisione della Commissione dell'Unione Europea del 19 dicembre 2012, al fine di evitare che il regime dell’esenzione si risolva in un aiuto di Stato; così che è necessario, al fine dell'esclusione del carattere economico dell'attività, che quest'ultima sia svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un importo simbolico (Cass., 14 settembre 2021, n. 24655, cit.; Cass., 30 settembre 2019, n. 24308; Cass., 5 settembre 2019, n. 22223; Cass., 15 marzo 2019, n. 7415; Cass., 8 luglio 2016, n. 13970; v. altresì, quanto ai caratteri del canone locativo, e con riferimento a fattispecie omologhe a quella in trattazione, Cass., 14 maggio 2020, n. 8964; Cass., 30 dicembre 2019, n. 34601); 5.1- la citata decisione della Commissione, difatti - nel rimarcare che, secondo la stessa giurisprudenza unionale, in tema di aiuti di Stato e di concorrenza, la nozione di impresa, a prescindere dal suo status giuridico, si correla allo svolgimento di un'attività economica (v., tra le tante, CGUE, 1 luglio 2008, procedimento C-49/07, MOTOE, punti 27 e 28; CGUE, 10 gennaio 2006, procedimento C - 222/04, Ministero dell'Economia e delle Finanze, punti 107, 108, 122, 123; CGUE, 12 settembre 2000, procedimenti riuniti da C-180/98 a C-184/98, Pavlov e altri, punti 74 e 75) e che, pertanto, le finalità sociali, e di solidarietà, eventualmente perseguite non escludono la riconducibilità delle relative attività a detta nozione in quanto (anche) un’impresa che agisca senza fine di lucro può offrire beni e servizi sul mercato e, così, porsi in concorrenza con altre imprese - ha considerato quale aiuto di stato,incompatibile con il mercato interno (art. 107 TFUE), l’esenzione ICI di cui al d.lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i) e, per converso, lecita, perché non costituente aiuto di Stato, l'esenzione IMU che, seppur riconducibile alla sopra citata disposizione del d.lgs. n. 504, cit., art. 7, comma 1, conseguiva dalla rimodulazione regolatoria di quella stessa disposizione (d.l. n. 1 del 2012, art. 91 bis , comma 3, come modificato dal d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, art. 9, comma 6, conv. in l. 7 dicembre 2012, n. 213); 5.2 - il riferimento al concetto di corrispettivo simbolico - qual e elaborato dalla giurisprudenza della Corte in relazione alla specifica connotazione delle modalità non commerciali delle attività suscettibili di essere ricondotte all’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), cit. -ha trovato, poi, uno specifico riscontro regolativo nel d.m. n. 200 del 2012, cit., che, nel disciplinare i «requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalità non commerciali», ha espressamente previsto -nel contesto degli altri (pur) delineati requisiti, soggettivi e oggettivi - per le attività (come nella fattispecie) di natura ricettiva (ma la disposizione assume carattere tendenzialmente generale nella disciplina in discorso), che le modalità non commerciali sussistono se «sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio» (art. 4, comma 4); disposizione, quest’ultima, che -nel contesto della globale valutazione della disciplina dei requisiti, soggettivi e oggettivi, ascrivibili alle modalità non commerciali delle attività considerate - ha, giustappu nto, indotto la Commissione dell’Unione Europea alla ricordata conclusione quanto alla liceità dell'esenzione IMU, essendosi, in particolare, rimarcato che «a norma del regolamento, per avere natura simbolica il compenso non deve essere commisurato al costo del servizio, e dall'altro, che il limite della metà del prezzo medio, fissato per le stesse attività svolte nello stesso ambito territoriale con modalità concorrenziali, può essere utilizzato solo per escludere il diritto all'esenzione (come indicano leparole «in ogni caso») e non implica a contrario che possano beneficiare dell'esenzione i fornitori di servizi che applicano un prezzo al di sotto di tale limite.» (Decisione cit., § 6.4, punto 168 e ss.); 5.3 -la Corte ha, altresì, rimarcato, con riferimento al la l. regione Piemonte, 17 febbraio 2010, n. 3 (recante norme in materia di edilizia sociale) che la stessa « espressamente prevede che ” Il canone di locazione degli alloggi di edilizia sociale è diretto a compensare i costi generali, di amministrazione, manutenzione ordinaria e fiscali sostenuti per la gestione degli immobili, nonché a consentire il recupero di una parte delle risorse impiegate per la realizzazione degli stessi, da destinare a fini di reinvestimento.”(art. 19, comma 1); e, come reso esplicito anche dal relativo regolamento di attuazione (Decreto del Presidente della Giunta regionale, 4 ottobre 2011, n. 14/R), il canone in discorso -seppur variamente articolato in relazione ad aree e fasce reddituali [art. 6, ed allegati B) e C) del regolamento, cit.] -è, ad ogni modo, incentrato su di un valore base (costo di costruzione) corretto sulla base di diversi coefficienti correlati a cd. variabili oggettive [categoria catastale, classe demografica del Comune, ubicazione, vetustà, stato di conservazione; artt. 4 e 5, e allegato A), del regolamento, cit.];in ragione, allora, dei suoi criteri di determinazione, detto canone -che, in effetti, risulta commisurato (anche) al costo del servizio -non può affatto considerarsi simbolico, nell’accezione assunta dalla nozione nel contesto del d.m. n. 200 del 2012, art. 4, che, come detto, segna lo stesso limite di conformità dell’esenzione alla disciplina Eurounitaria in tema di aiuti di Stato» (così Cass., 14 settembre 2021, n. 24655, cit.);6. – l’impugnata sentenza va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con rigetto del ricorso originario della contribuente; -le spese dei gradi di merito vanno compensate tra le parti mentre le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte controricorrente. P.Q.M. La Corte accoglie i primi tre motividi ricorso, assorbito il quartomotivo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente; compensa, tra le parti, le spese dei gradi di merito e condanna la controricorrente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in