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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 febbraio 2024

Cassazione n. 34597/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natg a CATANZARO 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e la sentenza impugnata.

1. Rilevato che i tre motivi dedotti non superano il vaglio di ammissibilità.

1.1. Il primo motivo, oltre ad essere generico, non si confronta in alcun modo con l'ineccepibile argomentazione, utilizzata dalla Corte distrettuale per superare il pedissequo motivo di appello, secondo cui per integrare il delitto di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, a norma dell'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, è sufficiente il dolo generico, e cioè la consapevolezza degli obblighi di adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e la cosciente volontà di violare le prescrizioni del provvedimento applicativo della misura di prevenzione personale, a nulla rilevando le finalità che abbiano ispirato la condotta del sorvegliato speciale (così, nella vigente disciplina, Sez. 1, n. 11929 del 02/02/2024, Alessandrino, Rv. 286010 - 01Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016, dep. 2017, Confortino, Rv. 270262, nonché, in relazione a quella precedente, Sez. 1, n. 3303 del 23/10/1987, dep. 1988, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 177860/01).

Non è, infatti, richiesto che l'agente abbia agito al fine di frustrare o compromettere le esigenze di controllo.

Nel caso in verifica, come evidenziato dalla Corte territoriale, l'imputato aveva acquisto tale consapevolezza.

1.2. Il secondo motivo, oltre ad essere anch'esso generico, trascura del tutto il reale contenuto della motivazione che la sentenza impugnata ha posto a fondamento della denegazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen., non dall'abitualità della violazione bensì dalla gravità del reato, correttamente desunta dai connotati soggettivi ed oggettivi della condotta illecita

1.3. Il terzo motivo, relativo al mancato accoglimento della richiesta di estinzione del reato per intervenuta prescrizione stante la natura contravvenzionale del reato contestato, non tiene conto che, in piena sintonia coi principi espressi da questa Corte di legittimità, la sentenza impugnata, alla luce del chiaro tenore del capo di imputazione ("per avere contravvenuto agli obblighi di sorveglianza speciale con l'obbligo di soggiorno") ha giuridicamente definito il reato constato non una contravvenzione ma non un delitto nonostante l'erroneo uNur1 13 riferimento a econdo comma dell'art. 75 del d.lgs. n. 159 del 2011 (cfr. Sez. 1, n. 30141 del 05/04/2019, Poltrone, Rv. 276602 - 01, secondo cui in tema di contestazione dell'accusa, si deve avere riguardo alla specificazione del fatto più che all'indicazione delle norme di legge violate, per cui ove il fatto sia descritto in modo puntuale, la mancata o erronea individuazione degli articoli di legge violati è irrilevante e non determina nullità, salvo che non si traduca in una compressione dell'esercizio del diritto di difesa.)

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna defq--icorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna kricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 120 -g-iiagno 2024. (A. ik)((-10 21-3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natg a CATANZARO 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e la sentenza impugnata. 1. Rilevato che i tre motivi dedotti non superano il vaglio di ammissibilità. 1.1. Il primo motivo, oltre ad essere generico, non si confronta in alcun modo con l'ineccepibile argomentazione, utilizzata dalla Corte distrettuale per superare il pedissequo motivo di appello, secondo cui per integrare il delitto di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, a norma dell'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, è sufficiente il dolo generico, e cioè la consapevolezza degli obblighi di adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e la cosciente volontà di violare le prescrizioni del provvedimento applicativo della misura di prevenzione personale, a nulla rilevando le finalità che abbiano ispirato la condotta del sorvegliato speciale (così, nella vigente disciplina, Sez. 1, n. 11929 del 02/02/2024, Alessandrino, Rv. 286010 - 01Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016, dep. 2017, Confortino, Rv. 270262, nonché, in relazione a quella precedente, Sez. 1, n. 3303 del 23/10/1987, dep. 1988, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 177860/01). Non è, infatti, richiesto che l'agente abbia agito al fine di frustrare o compromettere le esigenze di controllo. Nel caso in verifica, come evidenziato dalla Corte territoriale, l'imputato aveva acquisto tale consapevolezza. 1.2. Il secondo motivo, oltre ad essere anch'esso generico, trascura del tutto il reale contenuto della motivazione che la sentenza impugnata ha posto a fondamento della denegazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen., non dall'abitualità della violazione bensì dalla gravità del reato, correttamente desunta dai connotati soggettivi ed oggettivi della condotta illecita 1.3. Il terzo motivo, relativo al mancato accoglimento della richiesta di estinzione del reato per intervenuta prescrizione stante la natura contravvenzionale del reato contestato, non tiene conto che, in piena sintonia coi principi espressi da questa Corte di legittimità, la sentenza impugnata, alla luce del chiaro tenore del capo di imputazione ("per avere contravvenuto agli obblighi di sorveglianza speciale con l'obbligo di soggiorno") ha giuridicamente definito il reato constato non una contravvenzione ma non un delitto nonostante l'erroneo uNur1 13 riferimento a econdo comma dell'art. 75 del d.lgs. n. 159 del 2011 (cfr. Sez. 1, n. 30141 del 05/04/2019, Poltrone, Rv. 276602 - 01, secondo cui in tema di contestazione dell'accusa, si deve avere riguardo alla specificazione del fatto più che all'indicazione delle norme di legge violate, per cui ove il fatto sia descritto in modo puntuale, la mancata o erronea individuazione degli articoli di legge violati è irrilevante e non determina nullità, salvo che non si traduca in una compressione dell'esercizio del diritto di difesa.) 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna defq--icorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna kricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 120 -g-iiagno 2024. (A. ik)((-10 21-3
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