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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 03161/2023

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uente Cron.

DECRETO Rep. sul ricorso 22420-2021 proposto da: ud. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - 2023 avverso la sentenza n 437/2021 della CORTE3 D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 29/07/2021; R.G.N. 22420/2021 letto l'atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dai ricorrenti e dal difensore; rilevato che la predetta rinuncia risulta vistata per adesione dal controricorrente; ritenuto che la rinuncia e l'adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l'adesione.

P.Q.M. dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza.

Così deciso in Roma il giorno [OSCURATO:PERSONA] !N CANCELLERIA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente Cron. DECRETO Rep. sul ricorso 22420-2021 proposto da: ud. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - 2023 avverso la sentenza n 437/2021 della CORTE3 D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 29/07/2021; R.G.N. 22420/2021 letto l'atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dai ricorrenti e dal difensore; rilevato che la predetta rinuncia risulta vistata per adesione dal controricorrente; ritenuto che la rinuncia e l'adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l'adesione. P.Q.M. dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza. Così deciso in Roma il giorno [OSCURATO:PERSONA] !N CANCELLERIA
Decreto Cassazione n. 03161/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris