CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 maggio 2023
Cassazione n. 51213/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA, sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 31/05/2023 dalla Corte di Cassazione; visti gli atti e il provvedimento del Presidente della Quinta sezione penale della Corte di cassazione; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 14 settembre 2023, il Presidente della Quinta sezione penale di questa Corte ha disposto, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., la trattazione del procedimento R.G. n. 1919/2023 - celebrato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla Sez. 5 penale della Corte di cassazione, all'udienza pubblica del 31 maggio 2023 e terminato con sentenza n. 1771/2023 -, onde procedere alla correzione materiale del ruolo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Gli errori segnalati nella richiesta di correzione rivolta al Presidente della Quinta sezione di questa Corte - all'esito della quale è stata fissata l'odierna udienza - involgono, all'evidenza, valutazioni la cui correttezza è suscettibile di sindacato nell'ambito del presente giudizio. Invero, si tratta di errori che trovano ragione nella lettura complessiva della sentenza e che si risolvono in mere sviste nella parte in cui indicano come unico quelli che in realtà erano separati ricorsi e come unico quelli che in realtà erano due ricorrenti. 3. Ne deriva che, nel caso di specie, va disposta la correzione del ruolo, così come richiesto, nei termini di cui al dispositivo. P.Q.M. Dispone correggersi l'errore materiale contenuto nel dispositivo annotato sul ruolo dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] relativo al proc. n. 1919/2023, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel senso che laddove leggesi "dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende", leggasi "dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende". Così d