CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 28282/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI RAGUSAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di RAGUSAudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa ricorre per cassazione avverso il provvedimento con cui il G.i.p. del predetto Tribunale non ha convalidato l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di cui agli artt. 110, 56 e 624 bis cod. pen. 2.11 ricorrente deduce illegittimità dell'ordinanza, poiché la polizia giudiziaria è intervenuta a seguito di segnalazione di tentato furto in abitazione da parte di un cittadino che aveva visto una persona salire sulle spalle di un complice, raggiungere il balcone di un appartamento, infrangere un vetro e introdursi all'interno. Gli operanti, appena giunti, avevano scorto l'indagato, soggetto gravato da plurimi precedenti penali e di polizia, anche specifici, a pochi metri di distanza dall'abitazione. [OSCURATO:PERSONA], appena visti gli operanti, cercò di allontanarsi rapidamente e, a fronte del tentativo della polizia giudiziaria di sottoporlo a controllo, si dette alla fuga, venne bloccato e cercò inutilmente di divincolarsi e di sfuggire alla presa. La prosecuzione dell'intervento consentì di cogliere il complice all'interno dell'abitazione che era stata messa a soqquadro. Il G.i.p non convalidava l'arresto, per difetto dello stato di flagranza, applicando però la misura degli arresti domiciliari, sulla base delle dichiarazioni del complice, che aveva ammesso che ad aiutarlo ad arrampicarsi sul balcone dell'appartamento era stato il Sayari. Ritiene il Pubblico ministero ricorrente che la determinazione inerente alla mancata convalida sia erronea, dovendosi tener conto, nell'ottica della quasi- flagranza, dell'atteggiamento dell'indagato, che, nella specie, costituiva un chiaro indicatore della commissione del reato da parte sua. Si chiede pertanto annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. La nozione di quasi-flagranza di cui all'art. 382 cod. proc. pen. si correla alla diretta percezione, da parte della polizia giudiziaria, degli elementi idonei a indurre a ritenere sussistente, con altissima probabilità, la responsabilità del soggetto ( Cass., Sez. 4, n. 38404 del 19-6-2019, Rv. 277187; Sez. Sez. 2, n. 19948 del 4-4-2017, Rv. 270317). E, in quest'ottica, si è chiarito, in giurisprudenza, che, ai fini della configurabilità della c.d. "quasi flagranza ", la nozione di tracce del reato può ricomprendere anche l'atteggiamento tenuto dall'autore del fatto che costituisca, con assoluta probabilità, un indicatore dell'avvenuta perpetrazione del reato in termini di stretta contiguità temporale 1 7. rispetto al momento dell'intervento della polizia giudiziaria ( Cass., Sez. 5, n. 3719 del 28-11-2019, dep. 2020, Rv. 278295). 2. Nel caso di specie, l'atteggiamento dell'indagato, il quale venne sorpreso a pochi metri dall'abitazione interessata al furto, tentò di dileguarsi e, raggiunto dagli operanti, si divincolò nel tentativo di darsi alla fuga, legittimamente venne valorizzato dalla polizia giudiziaria, ai fini dell'arresto. Non ha dunque rilievo quanto argomentato dal giudice a quo a proposito della mancata effettuazione del riconoscimento da parte del testimone da cui proveniva la segnalazione originaria, a fronte di quanto direttamente percepito dalla polizia giudiziaria circa l'inequivocabile collegamento tra l'atteggiamento dell'indagato e la commissione del reato (Cass., Sez 4, n. 7305 del 10-11-2009, dep. 2010, Rv. 246496). Dalla motivazione del provvedimento impugnato si evince poi che il giudice non ha attribuito rilevante valenza alla presenza sul luogo dell'indagato: ciò è erroneo, essendo stato scorto il Sayari, come poc'anzi rilevato, a pochi metri dall'immobile in cui è avvenuto il furto. Dunque sussisteva lo stato di quasi - flagranza, reso anzi ancor più evidente dalla circostanza che il furto, al momento dell'intervento della polizia giudiziaria, era ancora in atto, sia pure non da parte del Sayari ma del complice, che si trovava ancora all'interno dell'abitazione. 3. L'ordinanza in esame va dunque annullata senza rinvio, sussistendo tutti i presupposti per la convalida, in quanto l'arresto era stato legittimamente effettuato. PQM Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perché l'arresto è stato legittimamente effet