CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 settembre 2026
Cassazione n. 25838/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ACOMO, rappresentate e difesedall’avv. [OSCURATO:PERSONA];-ricorrenti-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA [OSCURATO:PERSONA] n. 341/2024 depositata il 12 gennaio2024;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 16 settembre2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] presentava alla [OSCURATO:PERSONA] di Palermodell’Agenzia delle Entrate istanza di rimborso della maggior ritenuta IRPEFoperata dall’ENEL, nella qualità di sostituto d’imposta, sulla prestazionepensionistica integrativa aziendale a lui erogata in forma di capitalenell’anno 2000.Numero registro generale 16711/2024Numero sezionale 5854/2026Numero di raccolta generale 25838/2026Data pubblicazione 26/09/20261.1 A fondamento dell’avanzata richiesta esponeva quanto segue:- dal 1° dicembre 1976 egli aveva rivestito la qualifica di dirigentedell’ENEL fino alla cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta il 30 giugno1996 in virtù di risoluzione consensuale anticipata;- l’ente datore di lavoro, in base all’art. 12, quarto comma, del CCNLper i dirigenti di aziende industriali del 16 maggio 1985, aveva stipulato infavore di esso istante una polizza di assicurazione sulla vita e control’invalidità permanente con una primaria compagnia assicuratrice;- a séguito della sottoscrizione dell’accordo sindacale intervenuto fral’Ente predetto e la [OSCURATO:PERSONA] dei Dirigenti di AziendeIndustriali (FNDAI) in data 16 aprile 1986, detta polizza era stataconvertita in un trattamento di pensione integrativa aziendale mediante lacostituzione del Fondo P.I.A.;- a partire dal 1° marzo 1999, primo mese successivo al compimentodel sessantacinquesimo anno di età, aveva iniziato a percepire taletrattamento pensionistico in forma periodica fino al 31 ottobre 2000,allorquando, avvalendosi della facoltà accordatagli da altro successivoaccordo sindacale del 26 luglio 2000, aveva optato per l’erogazione incapitale della pensione integrativa nella misura del 50 per cento, salvo ildiritto di continuare a percepirla in forma periodica per la parte rimanente;- il capitale a lui erogato era stato assoggettato a tassazione separatadall’ENEL, mediante applicazione di una ritenuta con l’aliquota del 34,08per cento, in forza della disciplina prevista per il trattamento di finerapporto dagli artt. 16, comma 1, lett. a), e 18 comma 1, del t.u.i.r.,vecchia numerazione, corrispondenti agli attuali artt. 17, comma 1, lett.a), e 21, comma 1;- la norma applicabile al caso di specie era, invece, quella recatadall’art. 6, primo comma, della legge n. 482 del 1985, secondo la qualesui capitali versati in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vitadeve essere operata una ritenuta a titolo d’imposta del 12,5 per cento,Numero registro generale 16711/2024Numero sezionale 5854/2026Numero di raccolta generale 25838/2026Data pubblicazione 26/09/2026«commisurata alla differenza tra l’ammontare del capitale corrisposto equello dei premi riscossi, ridotta del 2 per cento per ogni anno successivoal decimo se il capitale è corrisposto dopo almeno dieci anni dallaconclusione del contratto di assicurazione».2. Formatosi il silenzio-rifiuto sull’istanza, il contribuente impugnava ildiniego tacito opposto dall’Amministrazione dinanzi alla CommissioneTributaria Provinciale (CTP) di Palermo, che accoglieva il suo ricorso,affermando «[...] il diritto del ricorrente al rimborso, per gli importimaturati fino al 27.11.2000, della differenza tra quanto versato all’Erariodal sostituto d’imposta e quanto dovuto a séguito dell’applicazionedell’aliquota del 12,50% alle sole somme liquidate per il rendimento, oltreinteressi dal versamento al soddisfo».3. La decisione di primo grado veniva successivamente confermatadalla [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Sicilia, che rigettaval’appello erariale.4. La pronuncia d’appello era però cassata da questa Corte, che conordinanza n. 9407/2020 del 21 maggio 2020 accoglieva il secondo motivodel ricorso di legittimità proposto dall’Agenzia delle Entrate, dichiarandoinammissibile il primo, e rinviava la causa, per un nuovo esame, alla CTRdella Sicilia in diversa composizione.4.1 Nel menzionato provvedimento veniva posto in rilievo che laCommissione regionale «non [avev]a distinto, all’interno del Fondo, trasomme derivanti o meno dall’effettivo investimento del capitaleaccantonato sul mercato [...]», laddove, in ossequio alla consolidatagiurisprudenza di legittimità, essa «[...] avrebbe dovuto quantificarel’eventuale credito del contribuente spiegando i criteri aritmetici e logicidella soluzione adottata, in esito ad un’attenta e concreta verifica circal’impiego dei capitali in parola nel mercato».5. Il susseguente giudizio di rinvio esitava nella sentenza n. 341/2024del 12 gennaio 2024, con la quale la Corte di giustizia tributaria diNumero registro generale 16711/2024Numero sezionale 5854/2026Numero di raccolta generale 25838/2026Data pubblicazione 26/09/2026secondo grado (già CTR) siciliana, ritenuto che la documentazioneacquisita al processo «[...] non fornis[s]e alcun elemento chiarificatoresulle quantità di capitale accantonato, effettivamente investito sulmercato, e [su] quale [fosse] stato il rendimento netto dello o deglispecifici investimenti», respingeva l’originario ricorso della parte privata.6. Contro quest’ultima sentenza Marcella, Silvia e [OSCURATO:PERSONA],nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], nelle more deceduto, hannoproposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.7. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.8. Ravvisata la manifesta infondatezza del ricorso, il Consiglieredelegato dal Presidente di Sezione ha formulato, ai sensi dell’art. 380-bis,primo comma, c.p.c., una sintetica proposta di definizione accelerata delgiudizio.9. Entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, conistanza sottoscritta dal loro difensore, le eredi Marino hanno chiesto ladecisione.10. La causa è stata, quindi, avviata alla trattazione in camera diconsiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso sono denunciate, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degliartt. 1, comma 2, e 7, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 210c.p.c.1.1 Si rimprovera alla CGT di secondo grado di non aver dispostod’ufficio, avvalendosi dei poteri istruttori ad essa attribuiti dall’art. 7 deld.lgs. n. 546 del 1992, la produzione dei documenti necessari per darerescindente n. 9407/2020, stante l’impossibilità per il contribuente (e dellesue eredi) di procurarsene la disponibilità.1.2 La censura è infondata.Numero registro generale 16711/2024Numero sezionale 5854/2026Numero di raccolta generale 25838/2026Data pubblicazione 26/09/20261.3 Per consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice, i poteriistruttori attribuiti al giudice tributario dall’art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992- stante l’intervenuta abrogazione del comma 3, che consentiva alleCommissioni Tributarie di ordinare alle parti il deposito di documentiritenuti necessari per la decisione della causa - non sono utilizzabili persopperire alle carenze delle parti nell’assolvimento dell’onere probatorio sudi loro incombente, bensì esclusivamente in funzione integrativa deglielementi di giudizio già in atti (cfr. Cass. n. 21433/2017 31117/2018,Cass. n. 12383/2021, Cass. n. 22132/2024).Tale intervento officioso è consentito soltanto qualora sussistaun’obiettiva situazione di incertezza e la parte interessata non sia in gradodi produrre i documenti utili a sostenere la propria linea difensiva, peressere questi nella disponibilità della controparte o di terzi (cfr. Cass. n.24464/2006, Cass. n. 955/2016, Cass. n. 19334/2024), e non anche nelcaso in cui il materiale probatorio acquisito imponga una determinatasoluzione della controversia (cfr. Cass. n. 27445/2008, Cass. n.16171/2018, Cass. n. 4762/2020).1.4 Nella specie, la CGT di secondo grado ha riscontrato «[...] carenzeindicative sia nella documentazione prodotta che nel ricorso inriassunzione», sottolineando che «[i]n tali atti non si indica e non sifornisce alcun elemento chiarificatore sulle quantità di capitaleaccantonato, effettivamente investito sul mercato, e [su] quale sia stato ilrendimento dello o degli specifici investimenti», sì da «[...] nonconsent[ir]e al Giudice di potere quantificare gli importi dei fattorideterminanti gli ammontar[i] sui quali potere applicare le percentualiimpositive [...]».1.5 Nel descritto contesto, rammentato che in caso di impugnazionedel diniego di rimborso (anche nella forma del silenzio-rifiuto) ilcontribuente riveste la posizione di attore in senso formale e sostanziale(cfr. Cass. n. 1906/2020, Cass. n. 9882/2022, Cass. n. 28233/2023, Cass.Numero registro generale 16711/2024Numero sezionale 5854/2026Numero di raccolta generale 25838/2026Data pubblicazione 26/09/2026n. 199/2026), risulta giustificata l’omessa attivazione dei poteri officiosi indiscorso ad opera dei giudici di rinvio, a fronte delle accertate carenzededuttive e istruttorie della parte onerata dell’allegazione e della prova deifatti ai quali la legge ricollega il trattamento impositivo invocato.1.6 Non contrasta con il richiamato indirizzo interpretativo l’ordinanzan. 24748/2025, richiamata dal ricorrente nell’istanza di decisione ex art.380-bis, secondo comma, c.p.c.Invero, tale pronuncia si riferisce a una fattispecie ben diversa daquella che occupa, avendo la Corte ritenuto censurabile l’omesso eserciziodei poteri istruttori da parte del giudice tributario - in funzione integrativa,e non sostitutiva - nel caso di mancata produzione in giudizio del processoverbale di constatazione (p.v.c.) regolarmente notificato al contribuente, ilcui contenuto era stato «riportato nei suoi passaggi essenziali, e peraltroanche significativi», nella motivazione dell’avviso di accertamentoimpugnato.2. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.3. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza esi liquidano come in dispositivo.4. Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta didefinizione accelerata comunicata ai difensori delle parti, vanno applicati,ai sensi dell’art. 380-bis, terzo comma, c.p.c., contemplante un’ipotesinormativa di abuso del processo (cfr. Cass. Sez. U. n. 27433/2023), ilterzo e il quarto comma dell’art. 96 del medesimo codice.4.1 Le eredi Marino devono essere, pertanto, condannate alpagamento:(a) di una somma equitativamente determinata a favore dellacontroparte;(b) di un’ulteriore somma di denaro, stabilita nel rispetto dei limiti dilegge, in favore della cassa delle ammende.4.2 Per la relativa quantificazione si rimanda al dispositivo.Numero registro generale 16711/2024Numero sezionale 5854/2026Numero di raccolta generale 25838/2026Data pubblicazione 26/09/20265. Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti dellericorrenti l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti in solido:(a) a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità,liquidate in complessivi 6.000 euro, oltre ad eventuali oneri prenotati adebito;(b) a pagare a favore della stessa controricorrente, ai sensi dell’art.96, terzo comma, c.p.c., l’ulteriore somma equitativamente determinata in6.000 euro;(c) a pagare in favore della cassa delle ammende, a norma dell’art.96, quarto comma, c.p.c., la somma di 3.000 euro.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002(Testo unico in materia di spese di giustizia), dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto perla proposta impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 16 settembre 2026.La PresidenteRoberta Crucitti