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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 ottobre 2025

Cassazione n. 36014/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna per il reato di cui all'art. 590 bis cod. pen.

L'esponente lamenta vizio di motivazione in relazione all'assenza del nesso di causalità, vizio di motivazione per omessa valutazione delle prove favorevoli all'imputato, vizio di violazione di legge per errata applicazione dell'art. 41 cod. pen sul concorso di cause; errata valutazione circa lo stato di alterazione psicofisica dell'imputato, essendo insufficiente la mera presenza di metaboliti di cocaina e cannabinoidi per dimostrare lo stato di alterazione; vizio di motivazione in ordine al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Le prime tre censure, con le quali si lamenta genericamente una omessa valutazione di prove e l'insussistenza del nesso causale, sono del tutto aspecifiche, non tenendo conto della motivazione della sentenza impugnata.

Va allora rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli) Anche il quarto motivo non si confronta con le argomentazioni della sentenza impugnata, che non ha mai affermato che l'imputato si trovasse in stato di alterazione, ma che, in base alle analisi tossicologiche, risultava aver assunto cocaina ed aveva invece negato la circostanza.

Quanto al diniego del beneficio della sospensione condizionale, i giudici di merito hanno inoltre reso motivazione esaustiva, congrua e conforme ai principi, richiamando i precedenti penali dell'imputato e la gravità della condotta ( mantenimento di una velocità manifestamente inadeguata allo stato dei luoghi e alle condizioni atmosferiche) ostativi ad una prognosi positiva in ordine alla astensione dal commettere ulteriori reati.

In proposito, deve ribadirsi che il giudice, nel valutare la concedibilità della sospensione condizionale della pena, non ha l'obbligo di esaminare tutti gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., ma può limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (Sez. 3, n. 35852 del 11/05/2016 , Rv. 267639 - 01, Sez. 5 - , n. 17953 del 07/02/2020, Rv. 279206 - 02).

Va infine rilevato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, Rv. 266818 - 01).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2025 Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna per il reato di cui all'art. 590 bis cod. pen. L'esponente lamenta vizio di motivazione in relazione all'assenza del nesso di causalità, vizio di motivazione per omessa valutazione delle prove favorevoli all'imputato, vizio di violazione di legge per errata applicazione dell'art. 41 cod. pen sul concorso di cause; errata valutazione circa lo stato di alterazione psicofisica dell'imputato, essendo insufficiente la mera presenza di metaboliti di cocaina e cannabinoidi per dimostrare lo stato di alterazione; vizio di motivazione in ordine al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena. Le prime tre censure, con le quali si lamenta genericamente una omessa valutazione di prove e l'insussistenza del nesso causale, sono del tutto aspecifiche, non tenendo conto della motivazione della sentenza impugnata. Va allora rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli) Anche il quarto motivo non si confronta con le argomentazioni della sentenza impugnata, che non ha mai affermato che l'imputato si trovasse in stato di alterazione, ma che, in base alle analisi tossicologiche, risultava aver assunto cocaina ed aveva invece negato la circostanza. Quanto al diniego del beneficio della sospensione condizionale, i giudici di merito hanno inoltre reso motivazione esaustiva, congrua e conforme ai principi, richiamando i precedenti penali dell'imputato e la gravità della condotta ( mantenimento di una velocità manifestamente inadeguata allo stato dei luoghi e alle condizioni atmosferiche) ostativi ad una prognosi positiva in ordine alla astensione dal commettere ulteriori reati. In proposito, deve ribadirsi che il giudice, nel valutare la concedibilità della sospensione condizionale della pena, non ha l'obbligo di esaminare tutti gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., ma può limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (Sez. 3, n. 35852 del 11/05/2016 , Rv. 267639 - 01, Sez. 5 - , n. 17953 del 07/02/2020, Rv. 279206 - 02). Va infine rilevato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Rv. 266818 - 01). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2025 Il Consigliere est
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