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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 30592/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a MONTEPRANDONE avverso la sentenza del 22/03/2022 della [OSCURATO:PERSONA] ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 22/03/2022 della Corte di appello di Ancona, che ha confermato la sentenza in data 11/07/2019 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva condannato per i reati di ricettazione, falso e truffa.

Deduce:

1.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 648, 485 e 491 cod.pen: vizio di omessa motivazione in relazione ai rilievi difensivi.

Il ricorrente premette che l'affermazione di responsabilità si fonda sulle sole dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile, al cui riguardo non può ritenersi soddisfatto il controllo di attendibilità effettuato dai giudici di merito, in quanto sviluppato con motivazione apparente.

1.2. Violazione di legge in relazione all'art. 62-bis cod.pen. e vizio di motivazione.

Anche con riguardo alla negazione delle circostanze attenuanti generiche si denuncia l'apparenza della motivazione, resa in contrasto con i principi dettati in materia dalla giurisprudenza di legittimità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. La Corte di appello ha dato puntuale risposta a tutte le deduzioni esposte con l'impugnazione di merito, rimarcando come la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] emergesse dalle dichiarazioni precise e dettagliate della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], -che lo ha anche riconosciuto fotograficamente - riscontrate dagli accertamenti effettuati dalla Polizia giudiziaria (con particolare riferimento all'offerta in vendita dell'olio della persona offesa sulla pubblica piazza a un prezzo inferiore di quello di acquisto).

Quanto alle circostanze attenuanti generiche, la Corte di appello le ha negate non rinvenendo alcun elemento favorevolmente valutabile e riscontrando elementi di segno contrario nei precedenti penali, nella condotta di vita e nella personalità dell'imputato.

1.2. A fronte di una motivazione completa, logica e non contraddittoria, il ricorso si sostanzia nella mera reiterazione dei medesimi motivi sollevati con l'atto di appello, adeguatamente affrontati e risolti dalla Corte di appello.

A fronte di tale evenienza, questa Corte ha costantemente chiarito che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari).

In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta.

1.3. Peraltro, in conseguenza di quanto fin qui esposto, il ricorso propone questioni non consentite in sede di legittimità, in quanto non è volto a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mira a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello reiterando le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia.

Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Da tutto ciò discende l'inammissibilità del ricorso.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a MONTEPRANDONE avverso la sentenza del 22/03/2022 della [OSCURATO:PERSONA] ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 22/03/2022 della Corte di appello di Ancona, che ha confermato la sentenza in data 11/07/2019 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva condannato per i reati di ricettazione, falso e truffa. Deduce: 1.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 648, 485 e 491 cod.pen: vizio di omessa motivazione in relazione ai rilievi difensivi. Il ricorrente premette che l'affermazione di responsabilità si fonda sulle sole dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile, al cui riguardo non può ritenersi soddisfatto il controllo di attendibilità effettuato dai giudici di merito, in quanto sviluppato con motivazione apparente. 1.2. Violazione di legge in relazione all'art. 62-bis cod.pen. e vizio di motivazione. Anche con riguardo alla negazione delle circostanze attenuanti generiche si denuncia l'apparenza della motivazione, resa in contrasto con i principi dettati in materia dalla giurisprudenza di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. La Corte di appello ha dato puntuale risposta a tutte le deduzioni esposte con l'impugnazione di merito, rimarcando come la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] emergesse dalle dichiarazioni precise e dettagliate della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], -che lo ha anche riconosciuto fotograficamente - riscontrate dagli accertamenti effettuati dalla Polizia giudiziaria (con particolare riferimento all'offerta in vendita dell'olio della persona offesa sulla pubblica piazza a un prezzo inferiore di quello di acquisto). Quanto alle circostanze attenuanti generiche, la Corte di appello le ha negate non rinvenendo alcun elemento favorevolmente valutabile e riscontrando elementi di segno contrario nei precedenti penali, nella condotta di vita e nella personalità dell'imputato. 1.2. A fronte di una motivazione completa, logica e non contraddittoria, il ricorso si sostanzia nella mera reiterazione dei medesimi motivi sollevati con l'atto di appello, adeguatamente affrontati e risolti dalla Corte di appello. A fronte di tale evenienza, questa Corte ha costantemente chiarito che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. 1.3. Peraltro, in conseguenza di quanto fin qui esposto, il ricorso propone questioni non consentite in sede di legittimità, in quanto non è volto a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mira a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello reiterando le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia. Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Da tutto ciò discende l'inammissibilità del ricorso. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
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