CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04252/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12631/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s. p . a . , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma , via [OSCURATO:PERSONA] n. 124, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che l o rappresenta e difende, unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso l’ordinanza della Corte di cassazione n. 26352 del 17 ottobre 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi -Revocazionedi sentenza della S.C. -Sanzioni.Cons. est. G.M. Nonno 1. Con sentenza n. 26352 del 17 / 10 / 19 la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito IL) avverso la sentenza n. 1934/05/15del 17/09/2015 della Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 143/15/09 della Commissione tributaria provinciale di Bari (di seguito CTP). La sentenza impugnata confermava la decisione di appello e, quindi, l’accertamento dell’Ufficio in ordine all’utilizzazione, da parte della società contribuente, di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. 1.1. In particolare, per quanto ancora interessa in questa sede, la menzionata sentenza della S.C. non entrava nel merito della richiesta –formulata con memoria ex art. 378 cod. proc. civ. depositata in data 0/11/2018 – di applicazione dello ius superveniens costituito dall’art. 15 del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, modificativo ed integrativo degli artt. 1, 6 e 9 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 in materia di determinazione delle sanzioni applicabili, disciplina entrata in vigore dal 01/01/2016. 2. Avverso la sentenza n. 26352 del 2019 della Corte di cassazione IL proponeva ricorso per revocazione, affidato ad un unico motivo. 3. AE resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso per revocazione IL denuncia l’errore di fatto in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata, non avendo valutato lo ius superveniens in materia di sanzioni amministrative applicabili, costituito dall’art. 15 del d.lgs. n. 158 del 2015 e sottoposto all’attenzione della Corte con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ. tempestivamente depositata in data 06/11/2018 per l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 1.1. Il motivo è fondato.Cons. est. G.M. Nonno 1.2. L’errore di fatto che può dar luogo alla revocazione della sentenza, anche della Corte di cassazione (cfr., ex multis, Cass. S.U. n. 5303 del 12/06/1997; Cass. S.U. n. 26022 del 30/10/2008; Cass. S.U. n. 13181 del 28/05/2013; Cass. n. 6198 del 22/03/2005; Cassn. 836 del 23/01/2012; Cass. n. 9835 del 15/06/2012; Cass. n. 4605 del 22/02/2013; Cass. n. 22569 del 02/10/2013; Cass. n. 26479 del 21/12/2016; Cass. n. 8615 del 03/04/2017): a) deve consistere nell'erronea percezione degli atti di causa che si sostanzia nella supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure nella supposizione dell'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunciato e purché, da un lato, la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di valutazione o di giudizio, e, dall'altro, quella risultante dagli atti e documenti di causa non sia stata contestata dalle parti; b) non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche; c) deve avere i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza e gli atti o documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche; d) deve essere essenziale e decisivo; e) deve risolversi esclusivamente in un vizio di assunzione del "fatto", che può anche consistere nel contenuto degli atti processuali oggetto di cognizione del giudice (quali la sentenza impugnata o gli atti di parte), e non può, quindi, concernere il contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti.Cons. est. G.M. Nonno 1.2.1. In particolare, si è ritenuto che l'errore revocatorio sia configurabile in caso di omessa percezione sia dell'esistenza di un motivo di ricorso (Cass. nn. 4605 e 22569 del 2013, citt. ), sia di questioni sulle quali il giudice d'appello non si è pronunciato inquanto ritenute, anche implicitamente, assorbite (Cass. S.U. n. 23833 del 23/11/2015; Cass. n. 26479 del 2016, cit.; Cass. n. 7988 del 30/03/2018; Cass. n. 23502 del 28/09/2018; Cass. n. 1897 del 24/01/2022). 1.2.2. Con specifico riferimento allo ius superveniensin materia di sanzioni tributarie, lo stesso «è applicabile anche in sede di revocazione di sentenza della Corte di cassazione, purché l'entrata in vigore si sia realizzata in un momento successivo alla proposizione del ricorso o del controricorso e l'innovazione normativa sia stata evidenziata, nel giudizio "a quo", con la memoria ex art. 378 c.p.c.» (Cass. n. 17479 del 31/05/2022; si veda anche Cass. n. 26479 del 2016, cit.). 1.3. Nel caso di specie, l’art. 15 del d.lgs. n. 158 del 2015 ha inciso, a far data dal 01/01/2016, sul regime sanzionatorio previsto dagli artt. 1, 6 e 9 del d.lgs. n. 471 del 1997, prevedendo sanzionisicuramente più favorevoli al contribuente. 1.4. L’applicabilità di tali disposizioni è stata prospettata dalla società contribuente con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ. che, essendo stata depositata tempestivamente, era anche la prima difesa utile nella quale IL avrebbe potuto porre la questione, tenuto conto dell’entrata in vigore della lex mitior in epoca successiva alla notificazione del ricorso per cassazione, avvenuta il 02/12/2015. 1.5. Orbene, risulta evidente che alla Corte, nel pronunciare la sentenza revocanda, è mancata la "percezione" della presentazione, in detta memoria, della relativa questione di applicabilità dello ius superveniens nella stessa formulata e quindi ne è difettata la Cons. est. G.M. Nonno correlativa statuizione, non essendovene traccia in alcuna parte della decisione. 2. Il ricorso va, dunque, accolto, con conseguente revoca in parte qua della sentenza impugnata in sede rescindente e, con riferimento alla fase rescissoria, la sentenza della CTR n. 1934/05/15 del 17/09/2015 va cassata con riferimento al solo aspetto sanzionatorio e alla determinazione delle spese (dovendo confermarsi, per il resto, le statuizioni assunte con la sentenza impugnata, non oggetto di revocazione) e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio e di quello oggetto di revocazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, revoca la sentenza impugnata nei limiti di cui in motivazione, cassa in parte qua la sentenza della Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA] n. 1934/05/15 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversa c