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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2026

Cassazione n. 32236/2026

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ANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2026 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 10844/2026 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe, deducendo, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge in rela-zione alla ritenuta destinazione alla cessione a terzi dello stupefacente caduto in sequestro e alla conseguente affermazione di penale responsabilità.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso-lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punta di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.

3. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.

I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto con ampia motiva-zione, pienamente corrispondente ai principi più volte affermati sul punto, del per-ché hanno ritenuto i fatti in contestazione riconducibili alla previsione incrimina-trice di cui all'art. 73 co. 5 d.P.R. 309/90, sia con riferimento alla condotta posta in essere al momento in cui ha fatto ingresso sull'autobus sia per modalità concrete del fatto, ivi compresa la quantità complessiva e la modalità di occultamento della droga, sull'autobus e in casa.

Ebbene, la sentenza impugnata, diversamente da quanto sostiene il ricor-rente, opera un buon governo della pluriennale giurisprudenza di questa Corte Suprema in materia di possesso di sostanze stupefacenti ad uso non esclusiva-mente personale.

Va ricordato che la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze ogget-tive e soggettive del fatto (cfr. Sez. 4, n. 7191/2018, Rv. 272463, conf., Sez. 6, n. 44419/2008, Rv. 241604).

E questa Corte di legittimità ha costantemente af-fermato - e va qui ribadito- che in tema di sostanze stupefacenti, il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto - e l'eventuale superamento dei limiti ta-bellari indicati dall'art. 73-bis, comma primo, lett. a), del d.P.R. n. 309 del 1990 -N. 10844/2026 R non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non per-sonale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo (che acquista maggiore rile-vanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili), le modalità di pre-sentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione (cfr. ex multis, Sez. 3, n. 46610 del 9/10/2014, Salaman, Rv. 260991).

Tuttavia, il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dall'art. 73, cornma primo bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990 se da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spac-cio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri ele-menti, tale conclusione (così Sez. 6, n. 11025 del 6/3/2013, [OSCURATO:PERSONA] ed altro, rv. 255726, fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso avverso la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto l'illiceità penale della detenzione dell'equiva-lente di 27,5 dosi di eroina anche in considerazione della accertata incapacità eco-nomica dell'imputato ai fini dea costituzione di "scorte" per uso personale; conf.

Sez. 6, n. 9723 del 17/1/2013, Serafino, Rv. 254695).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-bilità (Corte cost. sent. n. 186 dei 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pa-gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san-zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.Mmende.

Così deciso il 14/07/2026 Il C igliere este ore Il Presidente c nzo [OSCURATO:PERSONA] D r,-..: i4 tr- [OSCURATO:PERSONA] 28 450 2026 L'ASSISTENTE I [OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2026 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 10844/2026 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe, deducendo, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge in rela-zione alla ritenuta destinazione alla cessione a terzi dello stupefacente caduto in sequestro e alla conseguente affermazione di penale responsabilità. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso-lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punta di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. 3. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto con ampia motiva-zione, pienamente corrispondente ai principi più volte affermati sul punto, del per-ché hanno ritenuto i fatti in contestazione riconducibili alla previsione incrimina-trice di cui all'art. 73 co. 5 d.P.R. 309/90, sia con riferimento alla condotta posta in essere al momento in cui ha fatto ingresso sull'autobus sia per modalità concrete del fatto, ivi compresa la quantità complessiva e la modalità di occultamento della droga, sull'autobus e in casa. Ebbene, la sentenza impugnata, diversamente da quanto sostiene il ricor-rente, opera un buon governo della pluriennale giurisprudenza di questa Corte Suprema in materia di possesso di sostanze stupefacenti ad uso non esclusiva-mente personale. Va ricordato che la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze ogget-tive e soggettive del fatto (cfr. Sez. 4, n. 7191/2018, Rv. 272463, conf., Sez. 6, n. 44419/2008, Rv. 241604). E questa Corte di legittimità ha costantemente af-fermato - e va qui ribadito- che in tema di sostanze stupefacenti, il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto - e l'eventuale superamento dei limiti ta-bellari indicati dall'art. 73-bis, comma primo, lett. a), del d.P.R. n. 309 del 1990 -N. 10844/2026 R non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non per-sonale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo (che acquista maggiore rile-vanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili), le modalità di pre-sentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione (cfr. ex multis, Sez. 3, n. 46610 del 9/10/2014, Salaman, Rv. 260991). Tuttavia, il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dall'art. 73, cornma primo bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990 se da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spac-cio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri ele-menti, tale conclusione (così Sez. 6, n. 11025 del 6/3/2013, [OSCURATO:PERSONA] ed altro, rv. 255726, fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso avverso la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto l'illiceità penale della detenzione dell'equiva-lente di 27,5 dosi di eroina anche in considerazione della accertata incapacità eco-nomica dell'imputato ai fini dea costituzione di "scorte" per uso personale; conf. Sez. 6, n. 9723 del 17/1/2013, Serafino, Rv. 254695). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-bilità (Corte cost. sent. n. 186 dei 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pa-gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san-zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.Mmende. Così deciso il 14/07/2026 Il C igliere este ore Il Presidente c nzo [OSCURATO:PERSONA] D r,-..: i4 tr- [OSCURATO:PERSONA] 28 450 2026 L'ASSISTENTE I [OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] 3