CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 20724/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: 1) [OSCURATO:PERSONA] Stefano, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) MELANDRI Graziano, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) [OSCURATO:PERSONA] Paolo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4) [OSCURATO:PERSONA] Giancarlo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 15/05/2025 dalla Corte d'Appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo: quanto al [OSCURATO:PERSONA], l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili, ed il rigetto nel resto; quanto al MELANDRI, il rigetto del ricorso; quanto al [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA]; la declaratoria di inammissibilità dei rispettivi ricorsi uditi i difensori delle parti civili, avv. [OSCURATO:PERSONA] (per il comune di Catanzaro), avv. [OSCURATO:PERSONA] (per la Provincia di Catanzaro) e avv. [OSCURATO:PERSONA] (per [OSCURATO:PERSONA]), che hanno concluso per la conferma della sentenza impugnata e la liquidazione delle spese sostenute nel grado;uditi i difensori dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA] (per MELANDRI), avv. [OSCURATO:PERSONA] (per [OSCURATO:PERSONA]), avv. [OSCURATO:PERSONA] (per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e avv. [OSCURATO:PERSONA] (per [OSCURATO:PERSONA]), che hanno concluso insistendo per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Catanzaro ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Catanzaro, in data 15/07/2021, la quale, per quanto qui rileva: aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] Stefano e MELANDRI Graziano alla pena di giustizia in relazione, rispettivamente, ai reati di cui al capo A (il [OSCURATO:PERSONA]) e ai capi C e D (il MELANDRI); aveva condannato i predetti imputati, in solido con il responsabile civile Presidenza del Consiglio dei [OSCURATO:PERSONA], al risarcimento dei danni in favore di tutte le parti civili costituite; aveva dichiarato non doversi procedere, quanto al [OSCURATO:PERSONA], in ordine a tutti gli altri reati a lui ascritti (tranne i capi E, L, Z, in relazione ai quali l'imputato veniva assolto), nonché, quanto al [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai reati di cui ai capi A e C (il [OSCURATO:PERSONA] veniva altresì assolto dal reato sub B). In particolare, la Corte d'Appello: dichiarava non doversi procedere nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] quanto al capo B (dichiarato prescritto in primo grado) per essere l'imputato stato già giudicato con sentenza irrevocabile, e - quanto al residuo capo A - per intervenuta prescrizione; assolveva il MELANDRI dal reato sub D perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, rideterminando la pena per il residuo capo C; confermava la sentenza impugnata quanto al [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA]; revocava la condanna del [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni in favore delle parti civili Ministero dell'ambiente, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; confermava le altre statuizioni, condannando il [OSCURATO:PERSONA] e il MELANDRI alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili Ministero dell'economia, Agenzia delle Entrate, Presidenza del Consiglio dei [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché (il solo [OSCURATO:PERSONA]) alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili Regione [OSCURATO:PERSONA], Comune di [OSCURATO:PERSONA] e Comune di Catanzaro. 2. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta competenza territoriale dell'A.G. di Catanzaro. Si censura la motivazione della Corte territoriale (in linea con le decisioni reiettive già emesse in primo grado) secondo cui la competenza territoriale deve essere individuata - per l'impossibilità di stabilire il luogo dicostituzione del vincolo associativo di cui al capo A - facendo riferimento al reato immediatamente più grave (nella specie, la sottrazione fraudolenta di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, contestata al capo C). Al riguardo, la difesa osserva che il luogo di ideazione e programmazione del sodalizio di cui al capo A (cui si deve aver riguardo, ove non emerga con certezza il luogo di costituzione del vincolo) doveva essere individuato in Venezia, dove avevano sede legale tutte le società coinvolte nelle operazioni, e dove risiedevano ed operavano professionalmente sia il [OSCURATO:PERSONA] che gli altri soggetti individuati come partecipi. A sostegno dell'assunto, si richiamano precedenti giurisprudenziali che avevano tra l'altro chiarito la natura recessiva, per l'individuazione della competenza, del luogo di commissione dei reati-fine. A proposito di questi ultimi, peraltro, la competenza territoriale doveva anche in questo caso radicarsi a Venezia, ivi essendo stati compiuti gli atti asseritamente fraudolenti di costituzione di società mediante scissione ([OSCURATO:PERSONA] da SUA nel 2007, [OSCURATO:SOCIETA] da [OSCURATO:PERSONA] nel 2010) ed ivi essendo tenute le nuove società a presentare le rispettive dichiarazioni fiscali: laddove invece i pagamenti dei crediti vantati da [OSCURATO:SOCIETA] da parte del [OSCURATO:PERSONA] delegato per l'emergenza ambientale, ritenuti dai giudici di merito rilevanti per la consumazione di un reato eventualmente permanente, dovevano in realtà considerarsi un mero post factum. A tale ultimo riguardo, la difesa richiama l'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale secondo cui il reato di cui all'art. 11 ha natura istantanea, e si perfeziona al momento dell'alienazione simulata o di uno degli altri atti fraudolenti idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva (mentre la natura eventualmente permanente può ravvisarsi solo in casi residuali e particolari, quali ad es. l'utilizzo di società schermo, il ricorso ad un trust, ecc.). Pertanto, anche a voler seguire l'impostazione della Corte d'Appello, si doveva concludere per la competenza dell'A.G. veneziana; del resto, a tali conclusioni era pervenuto anche il G.u.p. del Tribunale di Napoli, che - nell'analogo procedimento per bancarotta della [OSCURATO:PERSONA] e per associazione per delinquere - si era dichiarato territorialmente incompetente nel senso indicato. 2.2. Violazione di legge con riferimento all'elemento oggettivo del reato sub A). Si censura la sentenza per non aver ricondotto la vicenda nel senso del concorso di persone nell'unico reato ormai rilevante (ascritto al capo C), difettando totalmente l'elemento organizzativo - come dedotto in appello censurando l'identificazione, operata dal Tribunale, di tale elemento nel "gruppo [OSCURATO:PERSONA]" - e non potendo ritenersi sufficiente l'indicato intento di sottrarsi costantemente agli obblighi tributari (condotta suscettibile di risvolti penali solo in presenza delle 3circostanze indicate nelle varie norme incriminatrici) e la generica affermazione, peraltro ovvia, della possibilità di compiere reati anche in contesti di per sé leciti. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle statuizioni civili. Si censura la sentenza per non aver considerato che le parti civili si erano effettivamente costituite con riferimento alle condotte associative sub A (presupposto insussistente quanto all'Agenzia delle Entrate, con conseguente illegittimità della condanna al risarcimento), e per non aver rilevato che gli enti territoriali si erano effettivamente costituiti per il capo A), ma solo in relazione all'ipotesi accusatoria - non confermata in giudizio - di un programma criminoso incentrato su reati ambientali: per tale ragione, del resto, la sentenza aveva disposto la revoca delle statuizioni in favore delle associazioni ambientaliste. Si censura infine la liquidazione delle spese legali alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA], che in realtà costituivano un unico soggetto a seguito di fusione per incorporazione. 3. Ricorre per cassazione il MELANDRI, a mezzo del proprio difensore, deducendo, con unico articolato motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, ritenuta apparente, con riferimento alla conferma della condanna per il reato sub C). Si lamenta il fatto che le deduzioni svolte in appello, pur correttamente riportate in sentenza, erano state sostanzialmente ignorate: in particolare, si richiama quanto dedotto circa l'incompatibilità logica tra la commissione del reato con la cessione del ramo di azienda (agosto 2010) e la rilevanza, ai fini della consumazione, delle ordinanze di pagamento emesse nei mesi di marzo/maggio 2011 dal commissario MELANDRI, per questa ragione ritenuto concorrente nel reato. Al riguardo, la difesa evidenzia: che la [OSCURATO:SOCIETA] era subentrata nell'appalto assegnato ad [OSCURATO:PERSONA], con "presa d'atto" a firma del commissario che aveva preceduto il MELANDRI; che il richiamo della natura di reato di pericolo dell'art. 11 risultava inconferente, rispetto a quanto dedotto in ordine alla presenza solo successiva del ricorrente, il quale aveva emesso ordinanze di pagamento certamente dovute, dal momento che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva realmente eseguito le prestazioni cui era tenuta (del resto, la legittimità di quei pagamenti era stata affermata anche nel giudizio contabile ormai definito con sentenza irrevocabile). A tale ultimo proposito, la difesa evidenzia che la Corte dei Conti aveva tra l'altro chiarito: che nel passaggio da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA] vi era stata una cessione di ramo d'azienda, e non di contratto, comunque del tutto indifferente per gli interessi della società appaltante; che il servizio di smaltimento dei rifiuti era stato realmente effettuato, ciò che - unitamente alla ricordata "presa d'atto" - rendeva necessitata, per il MELANDRI, l'adozione delle ordinanze di pagamento, fermo restando che il ricorrente aveva messo a disposizione di [OSCURATO:PERSONA] le 4somme oggetto di pignoramento presso terzi nelle azioni esecutive contro [OSCURATO:PERSONA]. A fronte di tali emergenze, la Corte territoriale si era "rifugiata", per confermare la decisione di condanna, nella valorizzazione di risultanze captative nemmeno adeguatamente specificate. 4. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo: 4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al difetto di "atto fraudolento" e di idoneità concreta ex ante con riferimento ai capi A e C. Si censura la sentenza per non aver considerato le disposizioni civilistiche che, fissando il principio della solidarietà del cessionario dell'azienda (ritenuto conforme a Costituzione dalla Consulta), finiscono per rafforzare la garanzia patrimoniale che si vorrebbe pregiudicata dagli atti di cessione. Si deduce quindi l'inidoneità di questi ultimi a concretare l'elemento oggettivo dell'art. 11, e si censurano i riferimenti della sentenza alla possibilità di rinunciare alla prescrizione e agli approfondimenti istruttori che dimostrerebbero l'insussistenza delle condizioni per applicare l'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. 4.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati contestati. Si censura la motivazione della Corte territoriale, che non aveva considerato che il [OSCURATO:PERSONA] si era occupato delle vicende solo su un piano professionale, volto ad assicurare la legittima prosecuzione delle attività aziendali, mentre - quanto al reato associativo - mancava ogni prova della sussistenza di una volontà di contribuire alla realizzazione del programma criminoso. 4.3. Vizio di motivazione, ritenuta apparente, con riferimento alla mancata adozione di una pronuncia liberatoria ai sensi del capoverso dell'art. 129, i cui presupposti erano emersi con evidenza. 5. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Si censura il percorso argomentativo adottato dalla Corte d'Appello, che non aveva tenuto conto del fatto che l'estraneità del [OSCURATO:PERSONA] era emersa evidente, alla luce delle dichiarazioni dei testi VISENTIN, MANENTE e [OSCURATO:PERSONA]. 6. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita, quanto al [OSCURATO:PERSONA], l'annullamento della sentenza limitatamente alle statuizioni civili, ritenendo infondate le ulteriori censure dedotte; quanto al MELANDRI, sollecita il rigetto del ricorso perché infondato; quanto al [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA], il P.G. conclude sollecitando una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, per la manifesta infondatezza delle censure prospettate. 57. Con motivi nuovi tempestivamente trasmessi, la difesa del [OSCURATO:PERSONA] replica alle argomentazioni del P.G., insistendo per l'accoglimento di tutti i motivi di ricorso. 8. Con memoria ritualmente trasmessa, la difesa del MELANDRI replica alla requisitoria del P.G., insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene il Collegio che, con riferimento alla posizione di tutti gli odierni ricorrenti, debba conferirsi rilievo preliminare ed assorbente alla fondatezza del motivo, proposto anche in questa sede dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA], con cui è stata sollecitata una declaratoria di incompetenza territoriale dell'A.G. di Catanzaro, dovendosi ritenere competente quella di Venezia. 2. Il reato più grave tra quelli ascritti al [OSCURATO:PERSONA] nell'odierno procedimento è pacificamente costituito dall'aver egli preso parte, in posizione apicale, all'associazione per delinquere di cui al capo A. Emerge in particolare, dalla lettura del predetto capo di imputazione, l'accusa di aver utilizzato alcune società dell'omonimo gruppo, a lui riferibili, "per compiere le attività illecite dirette alla sottrazione di ingenti somme di danaro all'Erario e ai creditori sociali dirottando le somme erogate da enti pubblici e, in particolare, dall'Ufficio del '[OSCURATO:PERSONA] per il superamento della emergenza nel settore dei rifiuti urbani nel territorio della Regione [OSCURATO:PERSONA]' verso società di nuova creazione, non ancora indebitate e non compromesse". Le modalità di concreta attuazione di tale schema delittuoso vengono delineate, con assoluta chiarezza, nel prosieguo del capo A). Si precisa infatti che "il [OSCURATO:PERSONA], dopo aver creato società che si aggiudicano appalti pubblici, le depaupera completamente attraverso cessioni di crediti senza corrispettivo e cessione delle attività in favore di altre società, a lui riconducibili, create mediante scissione societaria e/o conferimento di rami d'azienda dalla società originaria, in modo che la prima società diventi 'vuota', priva di poste attive e così insolvente nei confronti dei creditori sociali e dell'Erario e destinata alla liquidazione volontaria e/o al fallimento". Un pieno riscontro dell'applicazione di tale modalità operativa si desume dalle imputazioni di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, formulate nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] (in concorso con altri) ai capi B) e C). In particolare, al capo B), era stato contestato il compimento di atti fraudolenti sui beni della [OSCURATO:SOCIETA]. (aggiudicataria dell'appalto relativo al servizio di smaltimento rifiuti), finalizzati a sottrarla al pagamento delle imposte: atti posti in essere attraverso la costituzione per scissione della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., cui 6veniva ceduta - senza alcuna previa autorizzazione delle autorità competenti - la gestione dell'impianto per il trattamento dei rifiuti, con conseguente versamento, a tale nuova società, delle somme oggetto di transazione con il [OSCURATO:PERSONA] ("a stralcio delle pendenze creditorie già vantate dalla [OSCURATO:SOCIETA]."). Il medesimo schema operativo viene replicato, in termini sostanzialmente sovrapponibili, nel capo C), dove gli atti fraudolenti, questa volta finalizzati a sottrarre la [OSCURATO:PERSONA] (come detto subentrata alla SUA) al pagamento delle imposte, e a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, vengono individuati nella costituzione della [OSCURATO:SOCIETA]. e nella cessione, in favore di quest'ultima, di tutti i crediti vantati nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], nonché nell'ulteriore trasferimento non autorizzato della gestione dell'impianto. 3. Come già accennato nella sintesi dei motivi di ricorso, la Corte veneziana ha disatteso il motivo di appello concernente l'eccezione di incompetenza territoriale, formulata dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA] e già rigettata dal Tribunale. 3.1. La prospettazione difensiva, riproposta anche in questa sede, era imperniata sull'assunto per cui, da un lato, il luogo di svolgimento dell'attività di ideazione, programmazione e direzione del sodalizio doveva essere individuato a Venezia, dove avevano sede tutte le società del "gruppo [OSCURATO:PERSONA]", comprese quelle coinvolte nei reati-fine che, a Venezia, erano anche tenute a depositare le dichiarazioni fiscali. D'altro lato, la costituzione di queste ultime in territorio veneto costituiva un ulteriore elemento, ad avviso dei difensori, a sostegno dell'incompetenza territoriale dell'A.G. di Catanzaro. 3.2. La Corte d'Appello ha invece rigettato l'eccezione difensiva (pag. 14 seg.) ritenendo anzitutto "circostanze del tutto formali" quelle valorizzate dai difensori - "quasi a voler introdurre una presunzione territoriale" - a proposito dell'ubicazione della residenza delle persone fisiche e della sede delle persone giuridiche. Tale impostazione, infatti, non teneva conto - ad avviso della Corte territoriale - del fatto che il sodalizio "era destinato ad operare" nel territorio di Catanzaro, dove era collocato l'impianto e dove l'associazione avrebbe potuto contare sulla complicità dei funzionari regionali. Allo stesso modo, il rilievo attribuito al luogo di costituzione delle società coinvolte nelle fraudolente sottrazioni non poteva essere condiviso, dal momento che "la condotta di reato 'comprendeva' anche le delibere emesse dal [OSCURATO:PERSONA] delegato per l'emergenza ambientale, pagamenti che avrebbero determinato la protrazione dell'offesa al bene giuridico protetto dalla norma ed in definitiva il perfezionamento della frode fiscale". 7In tale prospettiva, la Corte d'Appello ha pienamente condiviso la valutazione del primo giudice secondo cui, non essendo stato possibile determinare il luogo di costituzione e di operatività del sodalizio, doveva aversi riguardo al reato immediatamente meno grave di cui al capo C, disattendendo l'assunto difensivo secondo cui detti pagamenti dovevano essere considerati un post factum, e richiamando la decisione adottata in sede cautelare da questa Suprema Corte (cfr. pag. 15 della sentenza impugnata). 4. Le conclusioni della Corte d'Appello di Catanzaro non possono essere condivise. 4.1. Si ritiene invero di dover dare seguito all'indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio, indipendentemente dalla coincidenza di tale luogo con quello di commissione dei reati-fine del sodalizio, che rileva solo se consente di individuare il luogo in cui si svolgono le attività di programmazione, ideazione e direzione del gruppo nonché, in subordine, quando è impossibile accertare l'ubicazione di quest'ultimo, a norma dell'art. 9, comma 1, cod. proc. pen., come luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione» (Sez. 3, n. 38009 del 10/05/2019, Assisi, Rv. 278166 — 01. In senso conforme, tra le molte altre, cfr. da ultimo, Sez. 1, n. 30290 del 25/06/2024, Kurti; Sez. 4, n. 10882 del 10/09/2025, Costantino). In tale prospettiva ermeneutica, deve per un verso osservarsi che nessuna concreta indicazione, a favore della competenza dell'A.G. di Catanzaro, può essere desunta dai reati-fine, dal momento che le erogazioni effettuate dal [OSCURATO:PERSONA] per l'emergenza rifiuti costituiscono pacificamente solo il segmento finale della complessa attività fraudolenta ipotizzata dall'accusa. Per altro verso - ed anche a voler prescindere dalla pur significativa trasmissione, all'A.G. veneziana, delle imputazioni societarie e concorsuali relative alla [OSCURATO:PERSONA], in origine pendenti presso l'A.G. di Napoli in ragione della declaratoria di fallimento emessa in quella sede (cfr. pag. 22 della sentenza emessa in data 18/10/2024 dal Tribunale di quella città, allegata in copia dalla difesa ricorrente) — ritiene il Collegio che la collocazione a Venezia delle fasi organizzative e programmatiche dell'attività associativa, prospettata dalla difesa ricorrente, non sia affatto interpretabile in chiave formalistica o presuntiva, qualora si abbia riguardo non solo e non tanto all'ubicazione delle sedi di tutte le società del "gruppo [OSCURATO:PERSONA]", quanto soprattutto al fatto che il predetto imputato, stando alla stessa ipotesi d'accusa, si avvaleva stabilmente di professionisti veneti ed operanti in Veneto, come l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e il commercialista dr. [OSCURATO:PERSONA], 8proprio per la predisposizione dell'"architettura giuridica delle nuove società", e per il concepimento e l'ideazione delle varie operazioni, ecc. (cfr. il capo A, nella parte relativa ai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). 4.2. Inoltre — e si tratta di un aspetto comunque decisivo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8, comma 3, cod. proc. pen. — nessun dubbio può porsi sul fatto che il sodalizio di cui al capo A) ha iniziato ad operare in territorio ricadente nella competenza dell'A.G. di Venezia. Sempre avendo riguardo — com'è d'obbligo — al tenore dell'imputazione, va evidenziato che tale momento deve essere individuato nella creazione per scissione delle società, destinate a beneficiare sia delle cessioni di crediti, sia del trasferimento della gestione dell'impianto, ecc. (cfr. in particolare la "sequenza" delineata dal capo A, nella parte relativa alla condotta del [OSCURATO:PERSONA]). In particolare, viene in rilievo - quale primo momento di tale concreta operatività - la costituzione della [OSCURATO:PERSONA] per scissione dalla SLIA, avvenuta in data 30/04/2007 davanti al notaio Candiani in Venezia-Mestre (cfr. pag. 8 del ricorso. È poi appena il caso di evidenziare che nessun rilievo può attribuirsi, ai fini che qui specificamente interessano, alla pronuncia liberatoria in favore del [OSCURATO:PERSONA] adottata dalla Corte di Appello, ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen., in relazione al capo B). Non può quindi in alcun modo condividersi l'assunto della Corte territoriale secondo cui la valorizzazione dei luoghi di costituzione delle società non avrebbe alcun rilievo, dal momento che "la condotta di reato 'comprendeva' anche le delibere emesse dal [OSCURATO:PERSONA]" (cfr. pag. 15 della sentenza). Infatti tali delibere, come già accennato, costituiscono nella prospettiva accusatoria il momento finale dell'attività delittuosa (anche quanto ai reati-fine: cfr. infra), e non possono quindi essere considerate ai fini dell'individuazione del dies a quo della vita del sodalizio, che aveva certamente iniziato ad operare, quanto meno, sin dalla costituzione della [OSCURATO:PERSONA] per scissione dalla SLIA. Conseguentemente - ed anche a voler in ipotesi seguire il minoritario indirizzo secondo cui «ai fini della individuazione della competenza territoriale in relazione ai delitti associativi, trattandosi di reati permanenti, deve ritenersi operante il criterio di cui all'art. 8, comma terzo, cod. proc. pen., per effetto del quale il giudice cui spetta la cognizione della regiudicanda è quello del luogo in cui la struttura organizzata inizia ad essere operativa» (Sez. 1, n. 20908 del 28/04/2015, Minerva, Rv. 263612 — 01) - nessun dubbio può porsi sulla individuazione, ai fini della determinazione della competenza per territorio, del luogo di costituzione della [OSCURATO:PERSONA], senza alcuna necessità di far ricorso ai criteri suppletivi dell'art. 9 cod. proc. pen.• . 4.3. Solo per completezza, è appena il caso di evidenziare che - anche a volersi porre nell'ottica della Corte territoriale, ed a voler quindi ritenere necessario "guardare" al delitto di sottrazione fraudolenta, nella forma eventualmente permanente consumatasi con le erogazioni calabresi - l'eccezione difensiva risulterebbe ugualmente fondata. Dovrebbe infatti trovare applicazione il principio, affermato da questa Suprema Corte, secondo cui «il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è un reato di pericolo eventualmente permanente, che si perfeziona nel primo momento di realizzazione della condotta finalizzata a eludere le pretese del fisco e la cui consumazione può protrarsi per tutto il tempo in cui vengono posti in essere atti idonei a mettere in pericolo l'obbligazione tributaria; ne consegue che la competenza per territorio va determinata in base al luogo in cui viene compiuto il primo atto finalizzato ad eludere le pretese del fisco, mentre il termine di decorrenza della prescrizione coincide con il momento di cessazione della consumazione del reato» (Sez. 3, n. 28457 del 28/04/2021, Giordano, Rv. 281594 - 01). 5. Dalla ritenuta fondatezza della censura formulata dal [OSCURATO:PERSONA], in ordine all'incompetenza territoriale dell'A.G. di Catanzaro, non possono che derivare conseguenze demolitorie delle sentenze di primo e di secondo grado non solo nei confronti del predetto imputato, ma anche degli altri ricorrenti. Deve invero darsi seguito all'insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di impugnazioni, gli effetti favorevoli derivanti dall'accoglimento del motivo di appello riferito all'incompetenza per territorio si estendono al coimputato non appellante o che abbia impugnato per motivi diversi, in quanto motivo di natura oggettiva e non esclusivamente personale» (Sez. 1, n. 34898 del 13/07/2022, Alfieri, Rv. 283500 - 01. In senso conforme, cfr. anche, in motivazione, Sez. 6, n. 9060 del 30/11/2022, dep. 2023, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 284336 - 01; Sez. 6, n. 15120 del 15/03/2023, Nitti). In considerazione della già intervenuta prescrizione dei reati ascritti, è peraltro necessario operare una distinzione tra le posizioni del [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] (i quali non hanno rinunciato alla prescrizione) e quella del MELANDRI (che invece ha espressamente rinunciato ad avvalersi della causa estintiva). In particolare, all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella emessa in data 15/07/2021 dal Tribunale di Catanzaro, con conseguente revoca delle residue statuizioni civili, che va disposto in relazione a tutti gli odierni ricorrenti, deve altresì conseguire - con riferimento al solo MELANDRI - anche la trasmissione degli atti, per l'ulteriore corso, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia. 10 P.Q.M