CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 marzo 2022
Cassazione n. 08041/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 14925-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.39, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; 2022 - ricorrenti - 661 contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE;F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 14925/2016 - intimato - Numero sezionale 661/2022 Numero di raccolta generale 8041/2022 avverso la sentenza n. 3560/2016 della CORTE Data pubblicazione 11/03/2022 D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/06/2015 R.G.N. 4468/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: La Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava la nullità dell’atto di precetto opposto per importi eccedenti gli € 60.682,87, somma cui limitava il diritto degli appellati di procedere ad esecuzione forzata. Alla base della lite vi era l’atto di precetto notificato in data 24.7.2008 dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA], come in epigrafe indicati, al Ministero dell’Economia, con cui veniva ingiunto il pagamento - sulla base delle pronunzie specificamente indicate nella sentenza della Corte territoriale - della somma di € 441.144,62 (a titolo di trattamento economico connesso alla riconosciuta qualifica superiore di dirigente del dante causa), avverso il quale, respinta l’istanza F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 14925/2016 di sospensione dal giudice dell’esecuzione in data Numero sezionale 661/2022 Numero di raccolta generale 8041/2022 9.7.2009, il Ministero proponeva ricorso in Data pubblicazione 11/03/2022 opposizione all’esecuzione davanti al giudice del lavoro. Avverso tale sentenza di seconde cure, i ricorrenti in epigrafe indicati propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il Ministero dell’economia e delle finanze non ha svolto attività difensiva. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e dell’art. 12 delle disposizioni preliminari al c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. 2. Con il secondo mezzo ci si duole, in relazione all’art. 360 n. 3. c.p.c., della violazione del giudicato. 3. Le doglianze articolate in entrambi i motivi ruotano intorno alla dedotta erronea interpretazione del decisum della sentenza di condanna al pagamento delle differenze retributive poste alla base del precetto: in particolare, viene dedotta l’erronea interpretazione del titolo, con riferimento al calcolo della rivalutazione che si F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 assume essere avvenuto in violazione della lettera Numero registro generale 14925/2016 Numero sezionale 661/2022 della sentenza e del giudicato su di essa maturato.Numero di raccolta generale 8041/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 4. Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo. 5. La sentenza, non notificata, risulta pubblicata in data 9 giugno 2015 e il ricorso per cassazione notificato in data 8 giugno 2016, quindi in violazione dell’art. 327 c.p.c. che, a seguito della novella operata con la l. n. 69 del 18 giugno 2009, ha ridotto il termine per la proposizione del ricorso per cassazione da annuale a semestrale. Né vi è dubbio in ordine alla applicabilità ratione temporis dell’art. 327 c.p.c. novellato. Precisato, al riguardo, che l’applicabilità del 327 c.p.c. come modificato dalla citata l. del 2009 inerisce ai soli giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della stessa e, nello specifico, a far tempo dal 4 luglio 2009 (in tal senso, si vedano, tra le altre, Cass. n. 9216/2019, Cass. n. 19943/2014 e Cass. n. 6007/2012, alle cui motivazioni ci si riporta), nel caso di specie esso è senz’altro applicabile essendo stato introdotto il giudizio di primo grado dopo detta data, secondo quanto emerge dalla stessa sentenza di appello (l’introduzione del giudizio di merito in primo grado è infatti successiva alla ordinanza di F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 rigetto della sospensione della esecuzione resa in Numero registro generale 14925/2016 Numero sezionale 661/2022 data 9.7.2009 - cfr. pag. 2 della sentenza) oltre Numero di raccolta generale 8041/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 che dallo storico di lite (che la individua nell’anno 2012). Conclusivamente, il ricorso è inammissibile in quanto tardivo. 6. Nulla per le spese, non avendo parte intimata svolto attività difensiva. 7. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 22 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 14925/2016 Numero sezionale 661/2022 Numero di raccolta generale 8041/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2