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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 26308/2022

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al numero 25740 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] - intimato - Nonché ADER - Agenzia delle entrate - riscossione -intimata- per la cassazione della ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Alessandria n. 168/02/2021, depositata in data 7 settembre 2021 nel giudizio iscritto al n. 421/2015.

Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 luglio 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - l'Agenzia delle entrate emetteva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], socio di Gavec s.r.I., l'avviso di accertamento n.

T73012B01558/2014, con il quale recuperava nei confronti di quest'ultimo, per l'anno 2009, maggiore Irpef, add. com . e add. prov., in applicazione della presunzione di distribuzione pro quota degli utili extracontabili accertati in capo alla detta società a ristretta base partecipativa, in forza del presupposto avviso n.

TL3032700892/2013; -avverso il suddetto avviso n.

T7J012B01558/2014, il socio [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Alessandria che, con ordinanza n. 540/04/2015, sospendeva il giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definitività della decisione relativa all'impugnativa da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. del presupposto avviso TL3032700892/2013; - il giudizio pregiudiziale, all'epoca pendente dinanzi alla Commissione tributaria Regionale della Liguria, si concludeva con sentenza n. 1076/04/2016, oggetto di impugnativa dinanzi alla Corte di Cassazione che, con ordinanza n. 12999 del 2018, accoglieva il ricorso cassando la sentenza di appello con rinvio alla medesima CTR; -la società contribuente non provvedeva alla riassunzione del relativo giudizio nel termine di sei mesi e stante la mancata presentazione da parte del socio [OSCURATO:PERSONA] di istanza per la ripresa del processo sospeso pendente dinanzi alla CTP di Alessandria nei termini di cui all'art. 43 del d.lgs. n. 546/92, l'Agenzia delle entrate depositava istanza di estinzione del giudizio per inattività delle parti ex art. 45 del d.lgs. n. 546/92; -con provvedimento n. 168/02/2021, denominato "sentenza" depositato il 7.9.2021, la CTP di Alessandria dichiarava inammissibile l'istanza di estinzione del giudizio per inattività delle parti in quanto, a suo avviso, non si era verificata la cessazione della causa di sospensione non essendo stato il giudizio pregiudiziale- non riassunto nei termini di legge a seguito di cassazione con rinvio da parte della Corte di cassazione - dichiarato estinto - ai sensi dell'art. 45, comma 4, del d.lgs. n. 546/92 con decreto del Presidente della sezione o con sentenza dalla Commissione; -l'Agenzia ha impugnato la predetta statuizione con regolamento di competenza deducendo la violazione degli artt. 295 e 393 c.p.c. nonché degli artt. 39, 43,45 e 63 del d.lgs. n. 546/1992 in relazione all'art. 42 c.p.c.; - il contribuente e l'Agenzia delle entrate-Riscossione sono rimasti intimati; - il Pubblico Ministero, con la nota depositata in data 7 febbraio 2022, ha chiesto l'accoglimento del ricorso richiamando Cass. n. 19476 del 2016, secondo cui, in caso di estinzione del processo per mancata riassunzione della causa avanti al giudice del rinvio, i termini di prescrizione o di decadenza iniziano a decorrere dalla scadenza del termine utile per la riassunzione nonostante la mancata pronuncia dell'ordinanza di estinzione del giudizio di rinvio; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con unico mezzo l'Agenzia delle entrate denuncia la violazione degli artt. 295 e 393 cod. proc. civ., nonché degli artt. 39, 43, 45 e 63 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 42 cod. proc. civ.

Censura la decisione impugnata per non avere la CTP di Alessandria dichiarato l'estinzione del giudizio per inattività delle parti, pur essendo venuta meno la causa che aveva determinato la sospensione necessaria ex art.295 cod. proc. civ. a seguito della mancata riassunzione del processo pregiudiziale, senza che fosse necessaria una espressa pronuncia di estinzione di tale processo. 2.Giova premettere che, nel processo tributario, l'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992 - secondo cui «non si applicano le disposizioni 3P del codice di procedura civile sui regolamenti di competenza» - non esclude la proposizione del regolamento di competenza avverso i provvedimenti di sospensione del processo ex art. 295 cod. proc. civ., impugnazione senz'altro ammissibile alla stregua del combinato disposto degli artt. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e 42 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 18100/2013, Cass. n. 16210/2018, Cass. n. 18061/2021, in motivazione). 3.Nel caso di specie, la CTP di Alessandria, disattendendo l'istanza di estinzione del processo per inattività delle parti formulata dall'Agenzia delle entrate, ha emesso un provvedimento, reso in forma di sentenza, ma avente sostanzialmente il contenuto di ordinanza confermativa della precedente ordinanza con la quale era stata disposta la sospensione necessaria del processo.

Tale provvedimento concerne dunque la sospensione del processo ex art. 295 cod. proc. civ. ed è pertanto suscettibile d'impugnazione con lo strumento del regolamento necessario di competenza. 4.11 ricorso è quindi ammissibile. 5.Tanto premesso, si osserva che nel giudizio pregiudiziale concernente l'avviso di accertamento emesso nei confronti della GAVEC s.r.I., dopo l'ordinanza di questa Corte con la quale veniva cassata la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Liguria, la società contribuente non provvedeva alla riassunzione nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della decisione previsto dall'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992.

La medesima disposizione, al comma 2, stabilisce che se la riassunzione non avviene entro il suddetto termine l'intero processo si estingue.

Secondo l'orientamento di questa Corte, «Nel processo tributario, l'omessa o tardiva riassunzione, nel termine di legge, del giudizio a seguito di rinvio dalla Corte di cassazione, ne determina l'estinzione che, differentemente da quanto avviene nel giudizio ordinario, è rilevabile anche d'ufficio ex artt. 45, comma 3, e 63 del d.lgs. n. 546 del 1992, e comporta il venir meno dell'intero procedimento, con conseguente definitività dell'avviso di accertamento» (Cass. n. 32276/2018; conf.

Cass. n. 23922/2016).

Si è inoltre precisato che l'omessa riassunzione dopo la pronuncia della Corte di cassazione di rinvio davanti alla commissione tributaria determina l'estinzione del processo, estinzione per la quale non è prescritto un particolare provvedimento del giudice (Cass. n. 19476/2016, in motivazione).

Orbene, la CTP di Alessandria ha fondato la decisione impugnata sul dato formale della mancata dichiarazione di estinzione del giudizio pregiudiziale (essendo incontroverso l'intervenuto decorso del termine per la riassunzione dinanzi al giudice del rinvio), ritenendo, di conseguenza, che permanesse la sospensione del processo pregiudicato non essendo cessata la causa che ne aveva determinato la sospensione.

In tal modo, la CTP, omettendo di considerare che l'estinzione per omessa riassunzione del giudizio a seguito di rinvio dalla Corte di cassazione è rilevabile anche d'ufficio e che comunque essa non necessita di uno specifico provvedimento del giudice, non si è uniformata ai principi sopra richiamati (v. nello stesso senso Cass., sez. 6-5, n. 15085/2022 e 15086/2022 in relazione ad analoga vicenda). 6.In conclusione, il ricorso deve essere accolto e il provvedimento impugnato cassato.

Le parti vanno rimesse dinanzi alla CTP di Alessandria per l'adozione dei provvedimenti conseguenti, nonché per il regolamento delle spese del giudizio di merito. 7.Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. 8.Nessuna statuizione va emessa in ordine alle spese nei riguardi dell'Agenzia delle entrate-Riscossione in considerazione della sua posizione processuale.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Alessandria, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di merito. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell'Agenzia delle entrate, delle spese del regolamento di compete

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al numero 25740 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] - intimato - Nonché ADER - Agenzia delle entrate - riscossione -intimata- per la cassazione della ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Alessandria n. 168/02/2021, depositata in data 7 settembre 2021 nel giudizio iscritto al n. 421/2015. Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 luglio 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - l'Agenzia delle entrate emetteva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], socio di Gavec s.r.I., l'avviso di accertamento n. T73012B01558/2014, con il quale recuperava nei confronti di quest'ultimo, per l'anno 2009, maggiore Irpef, add. com . e add. prov., in applicazione della presunzione di distribuzione pro quota degli utili extracontabili accertati in capo alla detta società a ristretta base partecipativa, in forza del presupposto avviso n. TL3032700892/2013; -avverso il suddetto avviso n. T7J012B01558/2014, il socio [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Alessandria che, con ordinanza n. 540/04/2015, sospendeva il giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definitività della decisione relativa all'impugnativa da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. del presupposto avviso TL3032700892/2013; - il giudizio pregiudiziale, all'epoca pendente dinanzi alla Commissione tributaria Regionale della Liguria, si concludeva con sentenza n. 1076/04/2016, oggetto di impugnativa dinanzi alla Corte di Cassazione che, con ordinanza n. 12999 del 2018, accoglieva il ricorso cassando la sentenza di appello con rinvio alla medesima CTR; -la società contribuente non provvedeva alla riassunzione del relativo giudizio nel termine di sei mesi e stante la mancata presentazione da parte del socio [OSCURATO:PERSONA] di istanza per la ripresa del processo sospeso pendente dinanzi alla CTP di Alessandria nei termini di cui all'art. 43 del d.lgs. n. 546/92, l'Agenzia delle entrate depositava istanza di estinzione del giudizio per inattività delle parti ex art. 45 del d.lgs. n. 546/92; -con provvedimento n. 168/02/2021, denominato "sentenza" depositato il 7.9.2021, la CTP di Alessandria dichiarava inammissibile l'istanza di estinzione del giudizio per inattività delle parti in quanto, a suo avviso, non si era verificata la cessazione della causa di sospensione non essendo stato il giudizio pregiudiziale- non riassunto nei termini di legge a seguito di cassazione con rinvio da parte della Corte di cassazione - dichiarato estinto - ai sensi dell'art. 45, comma 4, del d.lgs. n. 546/92 con decreto del Presidente della sezione o con sentenza dalla Commissione; -l'Agenzia ha impugnato la predetta statuizione con regolamento di competenza deducendo la violazione degli artt. 295 e 393 c.p.c. nonché degli artt. 39, 43,45 e 63 del d.lgs. n. 546/1992 in relazione all'art. 42 c.p.c.; - il contribuente e l'Agenzia delle entrate-Riscossione sono rimasti intimati; - il Pubblico Ministero, con la nota depositata in data 7 febbraio 2022, ha chiesto l'accoglimento del ricorso richiamando Cass. n. 19476 del 2016, secondo cui, in caso di estinzione del processo per mancata riassunzione della causa avanti al giudice del rinvio, i termini di prescrizione o di decadenza iniziano a decorrere dalla scadenza del termine utile per la riassunzione nonostante la mancata pronuncia dell'ordinanza di estinzione del giudizio di rinvio; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con unico mezzo l'Agenzia delle entrate denuncia la violazione degli artt. 295 e 393 cod. proc. civ., nonché degli artt. 39, 43, 45 e 63 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 42 cod. proc. civ. Censura la decisione impugnata per non avere la CTP di Alessandria dichiarato l'estinzione del giudizio per inattività delle parti, pur essendo venuta meno la causa che aveva determinato la sospensione necessaria ex art.295 cod. proc. civ. a seguito della mancata riassunzione del processo pregiudiziale, senza che fosse necessaria una espressa pronuncia di estinzione di tale processo. 2.Giova premettere che, nel processo tributario, l'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992 - secondo cui «non si applicano le disposizioni 3P del codice di procedura civile sui regolamenti di competenza» - non esclude la proposizione del regolamento di competenza avverso i provvedimenti di sospensione del processo ex art. 295 cod. proc. civ., impugnazione senz'altro ammissibile alla stregua del combinato disposto degli artt. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e 42 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 18100/2013, Cass. n. 16210/2018, Cass. n. 18061/2021, in motivazione). 3.Nel caso di specie, la CTP di Alessandria, disattendendo l'istanza di estinzione del processo per inattività delle parti formulata dall'Agenzia delle entrate, ha emesso un provvedimento, reso in forma di sentenza, ma avente sostanzialmente il contenuto di ordinanza confermativa della precedente ordinanza con la quale era stata disposta la sospensione necessaria del processo. Tale provvedimento concerne dunque la sospensione del processo ex art. 295 cod. proc. civ. ed è pertanto suscettibile d'impugnazione con lo strumento del regolamento necessario di competenza. 4.11 ricorso è quindi ammissibile. 5.Tanto premesso, si osserva che nel giudizio pregiudiziale concernente l'avviso di accertamento emesso nei confronti della GAVEC s.r.I., dopo l'ordinanza di questa Corte con la quale veniva cassata la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Liguria, la società contribuente non provvedeva alla riassunzione nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della decisione previsto dall'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992. La medesima disposizione, al comma 2, stabilisce che se la riassunzione non avviene entro il suddetto termine l'intero processo si estingue. Secondo l'orientamento di questa Corte, «Nel processo tributario, l'omessa o tardiva riassunzione, nel termine di legge, del giudizio a seguito di rinvio dalla Corte di cassazione, ne determina l'estinzione che, differentemente da quanto avviene nel giudizio ordinario, è rilevabile anche d'ufficio ex artt. 45, comma 3, e 63 del d.lgs. n. 546 del 1992, e comporta il venir meno dell'intero procedimento, con conseguente definitività dell'avviso di accertamento» (Cass. n. 32276/2018; conf. Cass. n. 23922/2016). Si è inoltre precisato che l'omessa riassunzione dopo la pronuncia della Corte di cassazione di rinvio davanti alla commissione tributaria determina l'estinzione del processo, estinzione per la quale non è prescritto un particolare provvedimento del giudice (Cass. n. 19476/2016, in motivazione). Orbene, la CTP di Alessandria ha fondato la decisione impugnata sul dato formale della mancata dichiarazione di estinzione del giudizio pregiudiziale (essendo incontroverso l'intervenuto decorso del termine per la riassunzione dinanzi al giudice del rinvio), ritenendo, di conseguenza, che permanesse la sospensione del processo pregiudicato non essendo cessata la causa che ne aveva determinato la sospensione. In tal modo, la CTP, omettendo di considerare che l'estinzione per omessa riassunzione del giudizio a seguito di rinvio dalla Corte di cassazione è rilevabile anche d'ufficio e che comunque essa non necessita di uno specifico provvedimento del giudice, non si è uniformata ai principi sopra richiamati (v. nello stesso senso Cass., sez. 6-5, n. 15085/2022 e 15086/2022 in relazione ad analoga vicenda). 6.In conclusione, il ricorso deve essere accolto e il provvedimento impugnato cassato. Le parti vanno rimesse dinanzi alla CTP di Alessandria per l'adozione dei provvedimenti conseguenti, nonché per il regolamento delle spese del giudizio di merito. 7.Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. 8.Nessuna statuizione va emessa in ordine alle spese nei riguardi dell'Agenzia delle entrate-Riscossione in considerazione della sua posizione processuale. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Alessandria, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di merito. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell'Agenzia delle entrate, delle spese del regolamento di compete
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