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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 maggio 2026

Cassazione n. 13169/2026

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appresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Basile [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Gugliotta-ricorrente incidentale-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2010/2025depositata il 7/07/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteprincipale e quella ricorrente incidentale abbiano chiesto la decisione deirispettivi ricorsi;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ i detti ricorsi devono intendersi rinunciati e deve provvedersi aNumero registro generale 21319/2025Numero sezionale 194/2026Numero di raccolta generale 13169/2026Data pubblicazione 07/05/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;- ritenuto che tra le parti costituite le spese del presente giudizio dilegittimità vanno poste a carico della parte ricorrente principale, cuisoltanto va riferita la soccombenza (Cass. 11482/2026; Cass.14497/2020; Cass. 4074/2014), mente nulla va statuito sulle dette spesenei confronti della parte intimata, in mancanza di attività difensiva dellastessa in questa sede;rilevato che non ricorrono i presupposti per l’accoglimento della domandadi risarcimento danni ex art. 96, c. 3, c.p.c. proposta dalla parte ricorrenteincidentale, P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Condanna la parte ricorrente principale al pagamento, in favore di Basilein euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 30 aprile 2026.[OSCURATO:PERSONA] DELEGATOAntonietta Scrima

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Basile [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Gugliotta-ricorrente incidentale-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2010/2025depositata il 7/07/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteprincipale e quella ricorrente incidentale abbiano chiesto la decisione deirispettivi ricorsi;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ i detti ricorsi devono intendersi rinunciati e deve provvedersi aNumero registro generale 21319/2025Numero sezionale 194/2026Numero di raccolta generale 13169/2026Data pubblicazione 07/05/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;- ritenuto che tra le parti costituite le spese del presente giudizio dilegittimità vanno poste a carico della parte ricorrente principale, cuisoltanto va riferita la soccombenza (Cass. 11482/2026; Cass.14497/2020; Cass. 4074/2014), mente nulla va statuito sulle dette spesenei confronti della parte intimata, in mancanza di attività difensiva dellastessa in questa sede;rilevato che non ricorrono i presupposti per l’accoglimento della domandadi risarcimento danni ex art. 96, c. 3, c.p.c. proposta dalla parte ricorrenteincidentale, P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Condanna la parte ricorrente principale al pagamento, in favore di Basilein euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 30 aprile 2026.[OSCURATO:PERSONA] DELEGATOAntonietta Scrima
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