Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2005
ECLI:EU:C:2005:89
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Conclusions
CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 16 febbraio 2005
(1)
Cause riunite C-354/03, C-355/03 e C-484/03
[OSCURATO:PERSONA]
e
[OSCURATO:PERSONA] (in liquidazione)
e
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] of Customs & Excise
[domande di pronuncia pregiudiziale, proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] of Justice of England and [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA])]
«Sesta direttiva IVA – Artt. 2, n. 1, e 4, nn. 1 e 2 – Attività economica – Operazione nazionale inserita in un circuito di cessioni che vede coinvolto un operatore irreperibile o che fa uso abusivo
di una partita IVA – Frode a carosello»
1.
In tre cause relative a soggetti coinvolti inconsapevolmente in un tipo di frode relativa all’imposta sul valore aggiunto
(in prosieguo: l’«IVA») definita «frode a carosello» la [OSCURATO:PERSONA] of Justice of England and [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (magistrato
di secondo grado d’Inghilterra e del Galles, per questioni tributarie) domanda a questa Corte se le operazioni negoziali che
formano parte di un disegno fraudolento ideato da terzi siano qualificabili come attività economiche ai sensi dell’art. 4,
n. 2, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE
(2)
.
2.
Le domande di pronuncia pregiudiziale originano dai ricorsi in appello dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] of Justice ([OSCURATO:PERSONA])
nelle cause promosse dalle società [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»)
e [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»). Convenuti, in tutte le cause, sono the [OSCURATO:PERSONA] of Customs
and Excise (ufficio britannico responsabile per la gestione e la riscossione dell’IVA; in prosieguo: «l’ufficio IVA»). I ricorsi
in appello della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] sono diretti ciascuno avverso una decisione del VAT and [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (commissione
tributaria competente in materia di IVA; in prosieguo: «il [OSCURATO:PERSONA]») (di Londra). Il ricorso in appello della [OSCURATO:PERSONA]
è diretto avverso una decisione del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. In tutte queste decisioni era stato affermato, sostanzialmente,
che le operazioni che fanno parte di una frode a carosello non ricadono nella sfera di applicazione dell’IVA.
I –
Disposizioni rilevanti del diritto comunitario
3.
L’art. 2 della prima direttiva del Consiglio 11 aprile 1967, 67/227/CEE
(3)
, stabilisce gli elementi essenziali del sistema comune dell’IVA:
«Il principio del sistema comune di imposta sul valore aggiunto consiste nell’applicare ai beni ed ai servizi un’imposta generale
sul consumo esattamente proporzionale al prezzo dei beni e dei servizi, qualunque sia il numero di operazioni intervenute
nel processo di produzione e di distribuzione antecedente alla fase dell’imposizione.
A ciascuna operazione, l’imposta sul valore aggiunto, calcolata sul prezzo del bene o del servizio all’aliquota applicabile
al suddetto bene o servizio, è esigibile, previa deduzione dell’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto che ha gravato
direttamente sul costo dei diversi elementi costitutivi del prezzo».
4.
Secondo l’art. 2, n. 1, della sesta direttiva, sono soggette all’IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate
a titolo oneroso da un soggetto passivo che agisce in quanto tale.
5.
L’art. 4, n. 1, della sesta direttiva stabilisce che si considera «soggetto passivo» «chiunque esercita in modo indipendente
e in qualsiasi luogo una delle attività economiche di cui al paragrafo 2, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di
detta attività».
6.
L’art. 4, n. 2, definisce come «attività economiche» «tutte le attività del produttore, di commerciante o di prestatore di
servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle delle professioni liberali o assimilate». L’art. 4, n. 2,
stabilendo che «si considera in particolare attività economica un’operazione che comporti lo sfruttamento di un bene materiale
o immateriale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità».
II –
Fatti e domande di pronuncia pregiudiziale
A –
Premessa generale: «frode a carosello»
7.
Nella sua ordinanza nella causa [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] fornisce una chiara spiegazione di quella che l’ufficio
IVA definisce una frode a carosello
(4)
:
«Nella sua forma più semplice una frode a carosello opera nel seguente modo. Un commerciante (“A”), iscritto nel registro
dell’IVA di uno Stato membro dell’Unione europea, vende beni imponibili ad un commerciante (“B”), registrato per l’IVA in
un altro Stato membro. La vendita di A a B è ad aliquota zero nello Stato membro di A [5 –Ai sensi dell’art. 28 quater, parte A, lett. a), della sesta direttiva, la cessione di beni ad un operatore in un altro
Stato membro è esente da IVA. Nella formulazione dello UK [OSCURATO:PERSONA] 1994 la cessione è «ad aliquota zero».]. B deve dichiarare l’acquisto e pagare la tassa ad esso relativa nel suo Stato membro e, posto che abbia l’intenzione di
utilizzare questi beni per una cessione a sua volta imponibile, fa valere quindi un credito per la stessa somma a titolo di
imposta pagata a monte. Normalmente, se egli partecipa ad una frode a carosello, non fa né l’una cosa né l’altra. B vende
quindi i beni ad un altro commerciante (“C”) iscritto nel registro dell’IVA del proprio Stato membro, fatturando e riscuotendo
l’IVA sulla controprestazione. Tuttavia omette di rendere conto alle autorità tributarie di tale IVA e scompare completamente;
diventa quello che [l’Ufficio IVA] definisce un «commerciante irreperibile». Nondimeno, nel momento in cui realizza la sua
vendita a C, mentre è ancora iscritto nel registro dell’IVA e prima che l’Ufficio IVA si renda conto che egli è, o potrebbe
diventare, un commerciante irreperibile e sia in grado di intervenire (ad esempio, cancellando B dal registro), egli fornisce
una fattura indicante l’IVA a C, che reclama l’IVA versata a B come imposta pagata a monte. C (che l’Ufficio IVA chiama “intermediario”)
vende quindi i beni ad un commerciante registrato in un altro Stato membro: l’elemento caratteristico della frode più semplice
è che questo acquirente è A, ed è tale circolarità che fa nascere il termine di «frode a carosello». C ha diritto all’imposta
assolta sui beni acquistati ma, poichè la vendita ad A è ad aliquota zero nello Stato membro di C, egli non deve dichiarare
alcuna tassa riscossa sui beni in uscita [6 –Come osservato prima, la cessione di beni ad un operatore in un altro Stato membro è esente da IVA. Il venditore è autorizzato
a detrarre l’imposta di cui è debitore in forza dell’art. 17, n. 2, lett. d), della sesta direttiva come introdotto dall’art. 28
septies, n. 1, della medesima.]. Se la frode ha successo, il risultato è che B ha incamerato, ma non dichiarato, l’IVA che le autorità tributarie devono
pagare a C. In questa situazione B agisce certamente con dolo e probabilmente anche A; C può ben essere del tutto all’oscuro
di quanto sta accadendo e dell’uso che viene fatto della sua partecipazione. (…) In base alla ricostruzione dell’Ufficio IVA,
l’obbiettivo di B non è di effettuare compravendite nell’esercizio di un’ordinaria attività, ma solo di mettersi nella condizione
di riscuotere l’IVA. (…) I beni non sono nulla più che un elemento di copertura necessario a conferire verosimiglianza alle
operazioni (…) A (almeno se prende parte alla frode), analogamente, non ha un genuino obiettivo commerciale nel riacquistare
quanto ha appena venduto. Benché sia possibile che anche A sia un partecipante inconsapevole, se i beni gli vengono venduti
da C ad un prezzo inferiore a quello a cui egli li ha venduti a B (o inferiore al prezzo a cui, in considerazione dell’andamento
del mercato, egli potrebbe venderli in futuro), la teoria dell’Ufficio IVA è che A e B agiscano di concerto e che il riacquisto
da parte di A sia preferito, in parte, per motivi di controllo e, in parte, perché è più semplice e più economico utilizzare
un determinato quantitativo di beni più volte piuttosto che acquistare per ogni sequenza una nuova fornitura sul mercato aperto.
(…) B può permettersi di vendere i beni a C a un prezzo inferiore a quanto pagato ad A, e lo farà se necessario ad assicurare
la vendita, perché sa di guadagnare omettendo di dichiarare l’IVA riscossa sui beni venduti».
8.
È possibile immaginare infinite variazioni della catena di operazioni negoziali, considerevolmente più complicate di quella
prima descritta, e in realtà gli stessi beni possono venire «spediti in giro» attraverso più catene differenti. In ogni caso,
il problema resta fondamentalmente lo stesso: un commerciante riscuote una somma pagatagli a titolo di IVA, ma non la dichiara
alle autorità tributarie. Il commerciante irreperibile può servirsi di una partita IVA «rapinata» o può registrarsi per l’IVA
e semplicemente scomparire prima che le autorità tributarie entrino in azione.
9.
Sembra che ci sia stato un incremento in questo tipo di frode nel commercio intracomunitario negli ultimissimi anni e attualmente
essa costituisce una forte preoccupazione per gli [OSCURATO:PERSONA] membri. Sebbene l’esatto ammontare del denaro coinvolto sia difficile
da valutare, essa provoca una notevole perdita per l’erario pubblico
(7)
.
B –
Fatti nelle cause in oggetto
10.
I fatti nelle cause in oggetto, come risultano dalle ordinanze di rinvio della [OSCURATO:PERSONA] of Justice, si presentano come segue.
a)
I fatti nelle cause [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
11.
[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] erano commercianti, principalmente di microcircuiti (chip) per computer, che esse acquistavano da
società nel [OSCURATO:PERSONA] e vendevano a clienti situati in altri [OSCURATO:PERSONA] membri. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno partecipato inconsapevolmente
a numerose operazioni integranti una frode a carosello. Esse non avevano rapporti con il commerciante resosi «irreperibile»,
né erano a conoscenza, o avevano ragione di esserlo, del loro coinvolgimento in una rete di operazioni se non quali ordinari
acquirenti da un fornitore e ordinari rivenditori ad una società in un altro Stato membro. L’Ufficio IVA ha respinto la domanda
di rimborso dell’IVA presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], in quanto gli acquisti e le vendite dichiarati sarebbero stati
privi di giustificazione economica e non avrebbero fatto parte di alcuna attività economica. Secondo l’Ufficio IVA, ai fini
dell’IVA gli acquisti non sarebbero forniture utilizzate o da utilizzarsi a fini commerciali e le vendite non sarebbero cessioni
effettuate nell’ambito di un’attività economica.
12.
[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato le decisioni dell’Ufficio IVA dinnanzi al [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha riunito i due procedimenti.
Con decisione 1° maggio 2003, il detto [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], concludendo che
l’Ufficio IVA avesse correttamente sostenuto che le operazioni in questione non ricadevano nella sfera di applicazione dell’IVA.
Esso reputava che un commerciante non abbia diritto al rimborso dell’IVA assolta su beni acquistati che egli poi abbia venduto
a società fuori del [OSCURATO:PERSONA], quando nella catena di cessioni c’è un commerciante irreperibile o un commerciante che fa
uso abusivo di una partita IVA, perfino se il commerciante che reclama il rimborso non fosse in alcun modo coinvolto, e non
fosse a conoscenza, dell’inadempimento da parte dell’altro commerciante degli obblighi a lui incombenti o dell’uso abusivo
della partita IVA, e le catene di cessioni che includevano gli acquisti e le vendite da parte del commerciante facessero parte
di una frode a carosello messa in opera da terzi a sua insaputa. Sia la [OSCURATO:PERSONA] che la [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato ricorso in
appello dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] of Justice avverso la decisione del detto [OSCURATO:PERSONA].
b)
I fatti nella causa [OSCURATO:PERSONA]
13.
[OSCURATO:PERSONA] era, all’epoca dei fatti, una società di diritto inglese e gallese ed operava come commerciante di componenti
per computer. La parte più consistente, per valore, dei suoi affari era costituita da acquisti all’ingrosso di microprocessori
(«central process units», unità centrali di elaborazione; in prosieguo: la o le «CPU») da fornitori iscritti nel registro
dell’IVA nel [OSCURATO:PERSONA], che vendeva a commercianti registrati per l’IVA in altri [OSCURATO:PERSONA] membri. Nel maggio 2002, commerciando
come aveva sempre fatto, la [OSCURATO:PERSONA] ha realizzato numerosi acquisti e vendite di CPU. Parte di queste vendite – 51 operazioni,
che costituivano approssimativamente il 99% del fatturato della [OSCURATO:PERSONA] per il maggio 2002 – è stata operata in favore
di clienti in altri [OSCURATO:PERSONA] membri. In tutti i casi la [OSCURATO:PERSONA] ha comprato le CPU da un fornitore britannico a quello che
considerava un ragionevole valore di mercato, le ha ricevute in consegna e ha pagato al fornitore il prezzo convenuto, più
una somma fatturatagli a titolo di IVA. Essa ha fornito le CPU ai suoi clienti stranieri per un prezzo un po’ più alto di
quello che essa stessa aveva pagato. Dal momento che tali forniture erano ad aliquota zero, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato una
dichiarazione IVA per il maggio 2002 con cui reclamava il rimborso della somma che aveva pagato sui suoi acquisti a titolo
di IVA. L’Ufficio IVA ha respinto, in relazione a 27 acquisti, la richiesta della [OSCURATO:PERSONA] di rimborso delle imposte pagate
a monte.
14.
[OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la decisione dell’Ufficio IVA dinanzi al [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Con decisione 29 aprile 2003, emendata
con addendum 8 maggio 2003, il detto [OSCURATO:PERSONA] ha concluso che 26 dei 27 acquisti non potevano essere considerati attività
economiche ai sensi della sesta direttiva ed erano al di fuori della sfera di applicazione dell’IVA. Esso considerava che
quegli acquisti facessero parte di una serie di operazioni aventi un obbiettivo fraudolento. Sebbene la [OSCURATO:PERSONA] non sapesse
nulla di quell’obbiettivo e non fosse coinvolta in nessuna trasgressione, quelle operazioni erano prive di giustificazione
economica. Esse dovevano essere valutate secondo criteri oggettivi. Pertanto era irrilevante che la [OSCURATO:PERSONA] non avesse
agito illecitamente. Infine, la [OSCURATO:PERSONA] non poteva vantare, a titolo di aspettativa legittima, che la sua richiesta per
un rimborso dell’IVA pagata a monte venisse accolta, e l’Ufficio IVA, privando la [OSCURATO:PERSONA] di tale rimborso, non contravveniva
ai principi di proporzionalità o di certezza del diritto né violava, nei suoi confronti, i diritti dell’uomo. [OSCURATO:PERSONA]
ha presentato un ricorso in appello avverso questa decisione dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] of Justice. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea,
nella sua ordinanza di rinvio, che la [OSCURATO:PERSONA] non era a conoscenza della frode denunciata dall’Ufficio IVA e che la società
non ha agito con grave negligenza nel condurre le sue attività.
C –
Questioni pregiudiziali
15.
Considerando che la legge nazionale applicabile – il [OSCURATO:PERSONA] 1994 (legge britannica 1994 sull’IVA)– deve essere
interpretata alla luce del sistema comune dell’IVA, la [OSCURATO:PERSONA] of Justice cerca un’indicazione circa il modo di stabilire
se le operazioni in questione ricadano nella sfera di applicazione di tale sistema. Nella presente causa si controverte sul
se la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] abbiano svolto un’attività economica, prendendo involontariamente parte ad un «carosello».
[OSCURATO:PERSONA] of Justice chiede, essenzialmente, se operazioni quali quelle in questione vadano qualificate come attività
economiche ai sensi dell’art. 4, n. 2, della sesta direttiva e se, per compiere questa valutazione, si debba considerare la
catena di operazioni nel complesso o ogni operazione singolarmente.
16.
Hanno presentato osservazioni scritte l’[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]; i governi del [OSCURATO:PERSONA] e di Danimarca; il
Consiglio; e la Commissione. All’udienza tenuta l’8 dicembre 2004 la Corte ha ascoltato le osservazioni orali delle società
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dei governi del [OSCURATO:PERSONA], della Repubblica ceca e della Danimarca, nonché della Commissione.
Il Consiglio decideva di non presentare osservazioni orali una volta chiarito che nessuna parte avrebbe messo in questione
la validità delle disposizioni della sesta direttiva.
III –
Valutazione
17.
Ovviamente, il commercio di CPU viene considerato normalmente come un’attività economica. Perciò la seguente analisi si concentrerà
principalmente sulle ragioni per cui, secondo l’opinione del [OSCURATO:PERSONA], questo non sarebbe il caso nelle presenti circostanze.
In primo luogo, esaminerò l’affermazione secondo cui occorrerebbe valutare la natura delle operazioni con riferimento allo
schema complessivo del carosello. In secondo luogo, considererò l’opinione che si debba prestare attenzione allo scopo fraudolento
che è alla base delle operazioni. Considererò successivamente le implicazioni della giurisprudenza secondo la quale certe
attività illecite ricadono fuori della sfera di applicazione dell’IVA. Come quarto punto, tratterò la questione della certezza
del diritto, un elemento su cui la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno posto molta enfasi nelle loro osservazioni orali
e scritte. La parte finale offrirà alcune riflessioni in vista della necessità di far fronte alla frode a carosello.
A –
L’opinione che il carosello debba essere considerato complessivamente
18.
Le società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la Commissione ritengono che le operazioni abbiano la qualità di attività economiche
ai sensi dell’art. 4, n. 2, della sesta direttiva. Secondo loro l’acquisto e la vendita di CPU è, di per sé, un’attività economica.
Il fatto che altre persone abbiano iniziato una catena di operazioni per frodare le autorità tributarie non ha alcuna attinenza
con la natura delle operazioni cui hanno partecipato le società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].
19.
I governi di Danimarca e della Repubblica ceca appoggiano la tesi del [OSCURATO:PERSONA], secondo cui le operazioni non hanno la
qualità di attività economiche ai sensi della direttiva. [OSCURATO:PERSONA] afferma che le operazioni che fanno parte di una frode
a carosello non ricadono nella sfera di applicazione della sesta direttiva, dal momento che non sono genuine attività economiche;
il loro fine ultimo è l’appropriazione indebita di denaro pagato a titolo di IVA, piuttosto che la messa in circolazione di
prodotti nel mercato a fini di consumo. Dal momento che l’IVA su tali operazioni non è pagabile, non ci può essere un fondamento
per il recupero dell’IVA. L’argomento vale per tutti gli anelli del carosello perché, senza il disegno fraudolento, nessuna
delle operazioni avrebbe avuto luogo.
20.
Cruciale nella linea di ragionamento del [OSCURATO:PERSONA] è l’opinione che lo schema del carosello debba essere considerato nel
suo complesso per determinare se l’IVA si applichi ad ognuna delle operazioni al suo interno. Non condivido questo punto di
vista.
21.
La Corte ha ripetutamente affermato che la sfera d’applicazione determinata dalla nozione di «attività economica» di cui all’art 4,
n. 2, della sesta direttiva è vasta e che il termine ha un carattere oggettivo
(8)
. Le esenzioni dalla sfera di applicazione dell’IVA devono essere espresse e precise
(9)
. Come la Corte ha dichiarato nella causa [OSCURATO:PERSONA]: «Il sistema comune d’imposta sul valore aggiunto garantisce (…) la perfetta
neutralità dell’imposizione fiscale per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di dette
attività (…)»
(10)
. Nella sua sentenza 26 marzo 1987, Commissione
/
[OSCURATO:PERSONA], la Corte sosteneva che per determinare se un’attività è un’attività economica ai fini del sistema comune dell’IVA,
«l’attività viene considerata di per sé, indipendentemente dalle sue finalità o dai suoi risultati»
(11)
.
22.
[OSCURATO:PERSONA] fa riferimento alle sentenze Faaborg-[OSCURATO:PERSONA]
(12)
e [OSCURATO:PERSONA]
(13)
per argomentare che occorre considerare le operazioni alla luce di tutte le circostanze in cui esse si svolgono per accertare
se siano soggette ad IVA. Ad ogni modo, tali sentenze non autorizzano la conclusione che una catena di cessioni debba essere
considerata nel suo complesso per determinare se le operazioni che ne fanno parte vadano qualificate come attività economica.
23.
Nel caso Faaborg-[OSCURATO:PERSONA] si domandava alla Corte se le operazioni di ristorazione vadano qualificate come cessioni
di beni o come prestazioni di servizi ai sensi della sesta direttiva. La Corte rispondeva che le operazioni di ristorazione
devono essere considerate come prestazioni di servizi, poiché sono contrassegnate da una serie di elementi e di atti, dei
quali la fornitura del cibo è soltanto una parte e nel cui ambito predominano ampiamente i servizi
(14)
.
24.
La causa [OSCURATO:PERSONA] riguardava la questione se l’attività di gestione di un campo da golf debba essere classificata,
per determinare se possa essere considerata esente da IVA, come locazione di beni immobili o come prestazione di servizi connessa
alla pratica dello sport o dell’educazione fisica. La Corte sosteneva che «l’attività di gestione di un campo da golf implica,
in linea generale, non soltanto la messa a disposizione passiva di un terreno, ma altresì un gran numero di attività commerciali,
come la supervisione, la gestione e l’assistenza costante da parte del prestatario, la messa a disposizione di altri impianti,
e così via»
(15)
. Di conseguenza, in assenza di circostanze del tutto particolari la locazione di un campo da golf non costituisce la prestazione
principale
(16)
.
25.
Né nella causa Faaborg-[OSCURATO:PERSONA] né in quella [OSCURATO:PERSONA] veniva messo in dubbio che le attività in questione
fossero di natura economica. Entrambe le cause coinvolgevano operazioni imponibili ai sensi della sesta direttiva. Tuttavia,
invece di suddividere l’operazione imponibile nelle sue varie parti per tassarle separatamente, la Corte applicava il principio
dell’«unità della prestazione», come osservava l’avvocato generale Ruiz-[OSCURATO:PERSONA] nelle conclusioni da lui presentate
nella causa [OSCURATO:PERSONA]
(17)
.
26.
Inoltre, le circostanze prese in considerazione dalla Corte nel caso Faaborg‑[OSCURATO:PERSONA] riguardavano una serie di atti
realizzati nella stessa occasione in connessione con una sola operazione da parte di un solo soggetto passivo. Nel caso [OSCURATO:PERSONA] la Corte esaminava una serie di atti che, nel loro insieme, costituivano una sola attività economica.
27.
Al contrario, una frode a carosello riguarda una serie di attività consecutive, realizzate da numerosi commercianti in una
catena di cessioni. È elemento essenziale del sistema comune dell’IVA il fatto che l’IVA diventi esigibile per ogni operazione
nell’ambito di una catena di cessioni
(18)
. Occorre perciò valutare ogni operazione singolarmente. Conseguentemente, il carattere di una determinata operazione nella
catena non può essere modificato da eventi precedenti o successivi
(19)
.
28.
[OSCURATO:PERSONA] sostiene, correttamente, che l’IVA deve essere applicata conformemente alla situazione economica effettiva.
Tuttavia, questo non implica che il carattere di un’operazione in una catena di cessioni debba essere determinato con riferimento
all’intera catena. Proprio all’opposto, la giurisprudenza riafferma la regola che un’attività deve essere valutata oggettivamente
e autonomamente quando afferma che occorre prendere in considerazione la situazione economica effettiva e che la forma giuridica
non è decisiva
(20)
.
29.
La regola secondo cui ogni operazione deve essere considerata singolarmente e di per sé, indipendentemente dal suo scopo o
dai suoi risultati, si fonda sui principi di neutralità del sistema comune dell’IVA e di certezza del diritto, il quale ultimo
esige che l’applicazione del diritto comunitario sia prevedibile per i soggetti
(21)
. Questo assicura che al momento dell’operazione imponibile si possa, in linea di principio, determinare se la medesima rientri
o meno nella sfera di applicazione della sesta direttiva.
B –
Lo scopo alla base delle operazioni
30.
[OSCURATO:PERSONA] osserva inoltre che è necessario considerare lo scopo alla base delle operazioni
(22)
, che in questo caso è quello di perpetrare una frode. Senza tale scopo, il carosello e tutte le operazioni che lo costituiscono
non sarebbero esistiti come normale fenomeno economico. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che questo punto di vista sia, di fatto, soggettivo,
perché adotta la prospettiva del commerciante irreperibile, ignorando le intenzioni degli altri commercianti. Secondo il [OSCURATO:PERSONA] però il suo punto di vista non si fonda sulle intenzioni di un particolare commerciante, ma sulla deduzione oggettiva
che i beni sono circolati come parte di uno schema di carosello che non serviva ad un fine economico.
31.
Questa tesi deve essere respinta, già solo perché si basa su una valutazione dello scopo e dei risultati dell’intera catena
invece che sulle caratteristiche di ogni singola operazione. L’affermazione che le operazioni, in definitiva, non avevano
uno scopo economico si fonda su una serie di circostanze che va al di là dei fattori che determinano se un’operazione inserita
nella catena rientri nella sfera di applicazione dell’IVA. Come ho concluso in precedenza, ogni operazione deve essere valutata
singolarmente, senza considerare il suo scopo o risultato. Il carattere di un’operazione inserita in una catena non è influenzato
dal fatto che i beni, in seguito, passino per le mani dello stesso commerciante. Lo scopo dell’appropriazione indebita di
denaro può essere stato all’origine della catena di operazioni, ma tale appropriazione indebita è un’attività con una sua
logica distinta; non è inerente al commercio di CPU e non modifica il carattere delle singole operazioni in un qualsiasi altro
punto della catena.
32.
[OSCURATO:PERSONA] attribuisce chiaramente particolare importanza alla circostanza che lo scopo alla base del carosello è di commettere
quella che esso considera una frode IVA.
33.
Contrariamente a quanto suggerisce il [OSCURATO:PERSONA], però, non risulta dalla posizione della Corte nelle cause Breitsohl
(23)
e INZO
(24)
che un’attività venga privata della sua natura economica quando viene svolta per scopi fraudolenti o quando, in considerazione
del suo risultato, agevola in qualche modo una frode.
34.
Una questione del tutto differente viene in considerazione quando una persona che presenta domanda di detrazione dell’IVA
fornisce dichiarazioni false circa la sua qualità di soggetto passivo. Questa era la questione considerata nelle cause Breitsohl
e INZO. La Corte ha affermato che «la qualità di soggetto passivo è definitivamente acquisita solo se la dichiarazione dell’intenzione
di avviare l’attività economica programmata sia stata effettuata in buona fede dall’interessato. Nelle situazioni fraudolente
o abusive in cui ad esempio quest’ultimo ha finto di voler avviare un’attività economica specifica, ma ha cercato in realtà
di far entrare nel suo patrimonio privato beni che potevano costituire oggetto di una detrazione, l’amministrazione tributaria
può chiedere, con effetto retroattivo, il rimborso delle somme detratte poiché queste detrazioni sono state concesse sulla
base di false dichiarazioni»
(25)
.
35.
Questa giurisprudenza riconosce che le autorità tributarie possono esigere «che la dichiarata intenzione di avviare un’attività
economica cha dà luogo ad operazioni imponibili venga confermata da elementi oggettivi e in assenza di tali elementi può rifiutare
il diritto alla detrazione»
(26)
. Tale questione non è rilevante nel presente caso. In primo luogo, non si afferma che le società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] abbiano presentato domanda per la detrazione dell’IVA sulla base di false dichiarazioni da loro rese o che esse non
intendessero svolgere alcuna attività economica. In secondo luogo, una netta distinzione deve essere fatta tra l’intenzione
di intraprendere attività economiche e lo scopo perseguito con le attività economiche stesse
(27)
.
36.
Inoltre l’osservazione del [OSCURATO:PERSONA], che particolare importanza dev’essere attribuita alla circostanza che lo scopo che
sta alla base delle operazioni sia una frode, se accettata, sarebbe difficile da conciliare con il testo dell’art 4, n. 1,
della sesta direttiva, che fa riferimento ad ogni attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta
attività. Infatti un tale approccio ignorerebbe il carattere oggettivo del concetto di «attività economica» e provocherebbe
l’incongruente risultato di escludere dalla sfera di applicazione della sesta direttiva un’intera catena di cessioni solo
perché un operatore della catena omette di presentare la dichiarazione IVA alle autorità tributarie. Un simile risultato lascia
particolarmente perplessi perché significherebbe che il commerciante, come risultato della sua omessa dichiarazione IVA, di
fatto non sarebbe obbligato per primo a pagare l’IVA.
C –
Attività illecite e sfera di applicazione dell’IVA
37.
[OSCURATO:PERSONA] suggerisce un parallelismo tra il caso presente e i casi in cui la Corte ha dichiarato che certe attività illecite
non sono qualificabili come attività economiche e che, conseguentemente, non ricadono nella sfera di applicazione del sistema
comune dell’IVA. Non trovo questa analogia convincente.
38.
Secondo giurisprudenza costante il principio di neutralità fiscale impedisce una distinzione generale fra attività lecite
ed illecite
(28)
. In linea di principio perfino operazioni illecite ricadono nella sfera di applicazione della sesta direttiva e sono soggette
ad IVA
(29)
. L’unica eccezione ricorre quando un’attività ricade completamente fuori del settore economico legale per le sue speciali
caratteristiche
(30)
. Ad esempio, la cessione di stupefacenti non rientra nella sfera di applicazione della sesta direttiva
(31)
, mentre l’esercizio di una roulette illegale sì, poiché quest’ultima pratica è in concorrenza con le attività di gioco d’azzardo
lecite
(32)
.
39.
In ogni caso, a differenza di stupefacenti o denaro falsificato, le CPU non sono soggette, usando le parole della Corte, per
definizione, ad un divieto assoluto d’importazione e di commercio nella Comunità
(33)
. L’esclusione dalla sfera di applicazione del sistema dell’IVA si riferisce unicamente a prodotti che per la loro intima
natura e per le loro speciali caratteristiche non possono essere commercializzati o inseriti nei circuiti economici
(34)
. Non è il caso delle CPU.
40.
In secondo luogo, contrariamente a quanto afferma il [OSCURATO:PERSONA], il commercio delle CPU non ricade interamente fuori del
settore economico legale per il fatto che la catena di cessioni alla fine risulta circolare. Com’è chiaro dalla descrizione
dello stesso Ufficio IVA di cosa esso considera una frode a carosello, la sua caratteristica è che essa fa uso di canali economici
leciti per poter agevolare l’incameramento di importi pagati come IVA.
D –
Il principio di certezza del diritto
41.
Se la Corte accettasse l’interpretazione difesa dal [OSCURATO:PERSONA], ne risulterebbe una notevole incertezza in relazione all’applicazione
della sesta direttiva. Una tale interpretazione significherebbe che se i commercianti volessero essere sicuri, al momento
dell’operazione, di diventare titolari di diritti e obblighi ai sensi del sistema dell’IVA, essi dovrebbero prevedere l’eventuale
ritorno dei beni specifici oggetto dell’operazione, in un certo momento futuro, nelle mani di un commerciante che ha già preso
parte alla catena di cessioni. Se questo fosse il caso, essi avrebbero anche bisogno di essere al corrente di ogni successiva
«sparizione» di quel commerciante
(35)
. Contemporaneamente si dovrebbe tener conto della possibilità che una stessa partita possa comprendere beni che sono utilizzati
nella frode e beni che non lo sono – solo questi ultimi sarebbero soggetti ad IVA, se venisse accettata l’argomentazione del
[OSCURATO:PERSONA]. Questa interpretazione del termine «attività economica» contrasta con il principio di certezza del diritto che
è un principio generale del diritto comunitario, che deve essere osservato dagli [OSCURATO:PERSONA] membri nel dare attuazione alla sesta
direttiva
(36)
. Come le società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] inoltre correttamente sostengono, l’approccio del [OSCURATO:PERSONA] potrebbe agire
da deterrente al commercio legittimo.
E –
Modi per far fronte alla frode a carosello
42.
Sembra che il [OSCURATO:PERSONA] pensi di combattere la frode a carosello – o almeno di eliminare i problemi essa che pone – limitando
la sfera di applicazione del sistema dell’IVA. A mio avviso la Corte non dovrebbe approvare questa linea. Essa trasferirebbe
drasticamente il peso del problema dalle autorità tributarie al settore privato, a danno del commercio legale e del corretto
funzionamento del sistema dell’IVA. Inoltre essa dissuaderebbe gli [OSCURATO:PERSONA] membri dall’adottare misure appropriate contro la
frode a carosello. A tal proposito vale la pena di sottolineare che il fatto che un’attività ricada nella sfera di applicazione
della sesta direttiva non significa che gli [OSCURATO:PERSONA] membri perdano il potere di intervenire contro di essa
(37)
. Infatti l’art. 21 della sesta direttiva attribuisce agli [OSCURATO:PERSONA] membri la facoltà di introdurre una responsabilità tributaria
solidale. Di conseguenza, un soggetto passivo può essere ritenuto responsabile del pagamento dovuto dalla sua controparte
contrattuale se sapeva o avrebbe dovuto sapere delle attività fraudolente della medesima
(38)
. [OSCURATO:PERSONA] membri hanno adottato misure di questo tipo contro la frode a carosello
(39)
.
IV –
Conclusione
43.
Sulla base di queste considerazioni sono dell’opinione che la Corte deve dare la seguente risposta alla [OSCURATO:PERSONA] of Justice:
Per determinare se un’operazione negoziale inserita in una catena di cessioni sia qualificabile come attività economica ai
sensi dell’art. 4, n. 2, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle
legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto:
base imponibile uniforme, l’operazione dev’essere considerata singolarmente e autonomamente. Operazioni che facciano parte
di un circuito di cessioni in cui un operatore si appropria indebitamente degli importi pagatigli a titolo di IVA, invece
di dichiarare tali importi alle autorità tributarie, non cessano, per tale motivo, di costituire attività economiche ai sensi
dell’art. 4, n. 2, della sesta direttiva.
1
–
Lingua originale: il portoghese.
2
–
Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri
relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145,
pag. 1; in prosieguo: la «sesta direttiva»).
3
–
Prima direttiva del Consiglio 11 aprile 1967, 67/227/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri
relative alle imposte sulla cifra d’affari (GU 1967, n. 71, pag. 1301; in prosieguo: la «prima direttiva»).
4
–
Ordinanza del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 29 aprile 2003 (presidente: sig. [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA]/C&E, punti 15-18
(note aggiunte dallo scrivente).
5
–
Ai sensi dell’art. 28 quater, parte A, lett. a), della sesta direttiva, la cessione di beni ad un operatore in un altro Stato
membro è esente da IVA. Nella formulazione dello UK [OSCURATO:PERSONA] 1994 la cessione è «ad aliquota zero».
6
–
Come osservato prima, la cessione di beni ad un operatore in un altro Stato membro è esente da IVA. Il venditore è autorizzato
a detrarre l’imposta di cui è debitore in forza dell’art. 17, n. 2, lett. d), della sesta direttiva come introdotto dall’art. 28
septies, n. 1, della medesima.
7
–
Relazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo sull’utilizzo degli accordi di cooperazione amministrativa
nella lotta antifrode in materia di IVA, 16 Aprile 2004, COM(2004) 260 def.
8
–
Ad es., sentenze 26 marzo 1987, causa 235/85, Commissione/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 1471, punto 8), 14 febbraio 1985, causa
268/83, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 655, punto 19), 4 dicembre 1990, causa C-186/89, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4363, punto 17), nonché
26 giugno 2003, causa C‑305/01, MGK‑Kraftfahrzeuge‑Factory ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-6729, punto 42).
9
–
Sentenza Commissione/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 19.
10
–
[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 19, e 21 settembre 1988, causa 50/87, Commissione/Francia ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 4797, punto 15).
11
–
Sentenza Commissione/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 8.
12
–
Sentenza 2 maggio 1996, causa C-231/94 ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-2395).
13
–
Sentenza 18 gennaio 2001, causa C-150/99 ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-493).
14
–
Sentenza Faaborg-[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 14. La Corte notava che la situazione è differente nel «caso di un’operazione
avente ad oggetto alimenti “da asportare”, non accompagnata da servizi volti a rendere piú piacevole il consumo in loco in
un ambiente adeguato».
15
–
[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 26.
16
–
Ibidem.
17
–
Conclusioni presentate nella causa C‑412/03, [OSCURATO:PERSONA], decisa con sentenza 20 gennaio 2005 ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑743,
paragrafo 21). Cfr. sentenza 12 giugno 2003, causa C‑275/01, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5965, punti 25-30).
18
–
V. l’art. 2 della prima direttiva.
19
–
V., in questo senso, sentenza 29 giugno 1999, causa C‑158/98, [OSCURATO:PERSONA] «[OSCURATO:PERSONA]» ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3971, punto 22).
20
–
V. in questo senso, sentenze 21 ottobre 2004, causa C‑8/03, BBL ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10157, punto 36), 29 aprile 2004, causa C-77/01,
EDM ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4295, punto 48), nonché [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 18, [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 23.
21
–
V., ad esempio, sentenze 22 febbraio 1984, causa 70/83, Kloppenburg ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 1075, punto 11), 15 dicembre 1987, causa 348/85,
Danimarca/Commissione ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 5225, punto 19), 1 ottobre 1998, causa C‑209/96, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5655,
punto 35), 22 novembre 2001, causa C‑301/97, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8853, punto 43), nonché 29 aprile 2004, causa
C‑17/01, Sudholz ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4243, punto 34).
22
–
A questo riguardo il [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento alle sentenze 20 giugno 1996, causa C‑155/94, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3013,
punti 31‑36); 20 giugno 1991, causa C‑60/90, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3111, punto 12).
23
–
Sentenza 8 giugno 2000, causa C-400/98 ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4321).
24
–
Sentenza 29 febbraio 1996, causa C-110/94 ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-857).
25
–
Sentenza INZO, cit., punto 24. V., anche, sentenze Breitsohl, cit., punto 39, nonché 21 marzo 2000, cause riunite da C‑110/98
a C‑147/98, Gabalfrisa e a. ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1577).
26
–
Conclusioni dell’avvocato generale Jacobs presentate nella causa C‑32/03, decisa con sentenza 3 marzo 2005, I/S Fini H/Skatteministeriet
([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1599, paragrafo 21).
27
–
Un confronto tra le due seguenti situazioni può rendere più chiaro questo punto. Situatione I: X dichiara di voler aprire
un ristorante ed acquista la qualità (provvisoria) di soggetto passivo. Egli acquista sedie, tavoli ed altro equipaggiamento
e presenta domanda di detrazione dell’IVA. Tuttavia, egli non apre il ristorante. Situatione II: Y apre un ristorante e ne
fa uso per operare una truffa. Egli fornisce servizi di ristorazione e fattura l’IVA ai suoi clienti, ma poi occulta gli incassi
registrati nel tentativo di ingannare le autorità tributarie e trattenere parte dell’IVA ricevuta. La situatione I getta un’ombra
di dubbio sulla qualità di X come soggetto passivo. Le autorità tributarie possono richiedere prove obbiettive a riprova dell’intenzione
dichiarata di X e valutare se X effettivamente abbia avuto intenzione di esercitare attività di ristorazione (v., ad es.,
sentenze INZO, cit., 15 gennaio 1998, causa C‑37/95, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1, nonché 8 giugno 2000, causa C‑396/98,
Schloßstraße, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4279). Al contrario, la situazione II non incide sullo status di Y come soggetto passivo, perché
Y svolge un’attività economica: egli fornisce servizi di ristorazione. Risulta dall’art. 4, n. 1, della sesta direttiva che
il fine o il risultato di questa attività non incide sulla sua qualità di soggetto passivo.
28
–
Ad es., sentenze [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 19, e 11 giugno 1998, causa C‑283/95, Fischer ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3369, punto 28).
29
–
[OSCURATO:PERSONA] 28 febbraio 1984, causa 294/82, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 1177), 2 agosto 1993, causa C‑111/92, Lange ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4677,
punto 16), 5 luglio 1988, causa 289/86, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 3655, punto 20), 5 luglio 1988, causa 269/86, Mol ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 3627,
punto 18), 28 maggio 1998, causa C-3/97, Goodwin e Unstead ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-3257, punto 9), nonché 29 giugno 2000, causa C‑455/98,
[OSCURATO:PERSONA] e a. ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4993, punto 19).
30
–
[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 20, e Mol, cit., punto 18.
31
–
[OSCURATO:PERSONA], cit., e [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 23.
32
–
Sentenza 17 maggio 2001, cause riunite C‑322/99 e C‑323/99 Fischer e Brandenstein, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4049, punti 19‑23 e 28. Circa
il fondamento giuridico dell’argomentazione della Corte l’avvocato generale Jacobs osserva, al paragrafo 20 delle conclusioni
da lui presentate nella causa Witzemann, che «è difficile individuare su cosa si basi effettivamente detto principio» e che
«inoltre, non (…) si [può] sostenere che vige un principio giuridico fondamentale che osta all’imposizione sulle operazioni
illecite» (sentenza 6 dicembre 1990, causa C-343/89, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4477). La Corte considera, sostanzialmente, che l’IVA si
applica ad attività rientranti nella sfera del normale settore economico o perché sono lecite o perché possono competere con
attività economiche legali; fuori di quest’area il principio di neutralità fiscale non entra in gioco. V., anche, conclusioni
dell’avvocato generale Fennelly presentate, nella causa [OSCURATO:PERSONA], cit., paragrafo 16.
33
–
Sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 15. V., anche, sentenza Witzemann, cit., e le conclusioni dell’avvocato generale Léger presentate
nella causa Goodwin e Unstead, cit., paragrafo 20.
34
–
[OSCURATO:PERSONA] e a., cit., punti 19 e 21, Fischer e Brandenstein, cit., punto 20, e Lange, cit., punto 12.
35
–
Solo se queste condizioni ricorressero cumulativamente la teoria del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe applicabile. Né la circolarità della
catena di cessioni né il fatto che ci sia o ci sarà un commerciante irreperibile basterebbero, considerati isolatamente, per
concludere che un'operazione ricade al di fuori della sfera di applicazione dell’IVA. La «frode del commerciante irreperibile»
può ricorrere in una catena di cessioni lineare, ed in questo caso le operazioni della catena ricadrebbero nondimeno nel sistema
dell’IVA. Il commercio circolare può ricorrere come fenomeno economico normale nei mercati di certe materie prime. Il sistema
dell’IVA è progettato per far fronte a questo fenomeno e le operazioni rimangono soggette ad IVA, a prescindere dal fatto
che i beni commerciati finiscano realmente ad un consumatore o meno.
36
–
Negli stessi termini: sentenza 29 aprile 2004, cause riunite C‑487/01 e C‑7/02, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-5337,
punti 57, 58, 65 e 69). Per analogia: sentenza 6 aprile 1995, causa C‑4/94, BLP Group ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑983, punto 24). V. anche:
sentenze 3 dicembre 1998, causa C‑381/97, Belgocodex ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8153, punto 26), Schloßstraße, cit., punto 44, 11 luglio
2002, causa C‑62/00, Marks & Spencer ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-6325, punto 44), nonché 26 aprile 1988, causa 316/86, Krücken ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 2213,
punto 22). La Corte ha affermato costantemente che il principio della certezza del diritto s’impone con rigore particolare
quando si tratta di una normativa idonea a comportare conseguenze finanziarie, al fine di consentire agli interessati di conoscere
con esattezza l’estensione dei loro diritti e obblighi. V, ad es., sentenze 15 dicembre 1987, causa 325/85, Irlanda/Commissione
([OSCURATO:PERSONA]. pag. 5041, punto 18), 15 dicembre 1987, causa 326/85, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 5091, punto 24), nonché Sudholz,
cit., punto 34; e, dello stesso tenore, sentenza 9 luglio 1981, causa 169/80, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 1931, punto 17).
37
–
Il gioco d’azzardo illegale, ad esempio, è un’attività economica ai sensi dell’art. 4, n. 2, della sesta direttiva; certamente
questo non impedisce agli [OSCURATO:PERSONA] membri di intervenire contro il gioco d’azzardo illegale: v. sentenza Fischer, cit. V. anche,
espressamente, sentenza Lange, cit, punto 24.
38
–
È in questo contesto che si dovrebbe trattare la questione se il commerciante in realtà sapesse o avrebbe dovuto sapere dell’esistenza
di un disegno fraudolento e non, come suggerito dal governo danese, nel contesto della definizione di «attività economica».
39
–
Incluso, nel frattempo, il [OSCURATO:PERSONA] (v. art. 18 del [OSCURATO:PERSONA] 2003 – legge britannica 2003 in materia di entrate dell'erario).