Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2019

ECLI:EU:C:2019:946
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019CO0408_INF

Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 31 ottobre 2019 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa C‑408/19 P) «Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Lettera in cui il Consiglio dell’Unione europea si dichiara incompetente a modificare il regolamento di procedura della Corte – Atto non impugnabile – Irricevibilità manifesta del ricorso in primo grado – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»

1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivi manifestamente irricevibili o manifestamente infondati – Rigetto in qualsiasi momento, con ordinanza motivata, senza trattazione orale (Regolamento di procedura della Corte, art. 181) (v. punti 10, 11)

2. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Lettera in cui il Consiglio dell’Unione europea si dichiara incompetente a modificare il regolamento di procedura della Corte – Esclusione (Art. 253, comma 6, TFUE) (v. punto 18)

3. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale – Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Irricevibilità manifesta (v. punti 20‑22)

4. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Ricorso del Tribunale ad una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti (Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 117, 119 e 126) (v. punti 23, 24)

5. Procedimento giurisdizionale – Decisione adottata con ordinanza motivata – Possibilità di statuire senza trattazione orale – Ricorso manifestamente irricevibile (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; regolamento di procedura del Tribunale, art. 126) (v. punti 25‑28) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata. 2) [OSCURATO:PERSONA] GmbH si farà carico delle proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CO0408_INF Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 31 ottobre 2019 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa C‑408/19 P) «Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Lettera in cui il Consiglio dell’Unione europea si dichiara incompetente a modificare il regolamento di procedura della Corte – Atto non impugnabile – Irricevibilità manifesta del ricorso in primo grado – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata» 1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivi manifestamente irricevibili o manifestamente infondati – Rigetto in qualsiasi momento, con ordinanza motivata, senza trattazione orale (Regolamento di procedura della Corte, art. 181) (v. punti 10, 11) 2. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Lettera in cui il Consiglio dell’Unione europea si dichiara incompetente a modificare il regolamento di procedura della Corte – Esclusione (Art. 253, comma 6, TFUE) (v. punto 18) 3. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale – Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Irricevibilità manifesta (v. punti 20‑22) 4. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Ricorso del Tribunale ad una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti (Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 117, 119 e 126) (v. punti 23, 24) 5. Procedimento giurisdizionale – Decisione adottata con ordinanza motivata – Possibilità di statuire senza trattazione orale – Ricorso manifestamente irricevibile (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; regolamento di procedura del Tribunale, art. 126) (v. punti 25‑28) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata. 2) [OSCURATO:PERSONA] GmbH si farà carico delle proprie spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2019 — Fons Iuris — Fons Iuris