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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 giugno 2026

Cassazione n. 22126/2026

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o dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-controAgenzia delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore, [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado dellaSicilia n. 9247/2023 depositata il 16/11/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11554/2024Numero sezionale 5093/2026Numero di raccolta generale 22126/2026Data pubblicazione 27/06/2026La controversia trae origine dall’impugnazione, proposta da [OSCURATO:PERSONA] alla Commissione tributaria provinciale di Catania, dellacomunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29376201900023353,con la quale l’agente della riscossione aveva intimato il pagamento dellacomplessiva somma di euro 373.912,15, relativa a crediti di varia natura,nonché degli atti ad essa sottesi, limitatamente alla pretesa IVA: da unlato, la cartella di pagamento n. 29320170009119243/001, derivantedall’iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell’avviso di accertamento n.TYS03Y401378/2013, emesso per l’anno d’imposta 2008 nei confrontidella società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed eseguito nei confronti dellacontribuente quale coobbligata; dall’altro, la comunicazione di presa incarico n. 89317014354133002, riferita alle somme derivantidall’accertamento esecutivo n.

TYS01GN00464/2017, emesso nei confrontidella stessa contribuente per l’anno d’imposta 2013.

La ricorrentededuceva, tra l’altro, la mancata comunicazione dell’avviso diaccertamento preventivo, l’omessa notifica dell’avviso bonario e degli attiprodromici, la mancata notifica delle cartelle di pagamento, la prescrizionedel diritto, la decadenza dell’ente impositore, l’inesistenza della notificadell’atto impugnato perché eseguita tramite operatore postale privato e lamancanza di valida sottoscrizione dell’avviso di accertamento.

Sicostituivano in giudizio tanto l’Agenzia delle Entrate, che chiedeva il rigettodel ricorso sostenendo la rituale notificazione degli atti presupposti e ladefinitività delle pretese non tempestivamente impugnate, quanto l’agentedella riscossione, che eccepiva, fra l’altro, l’inammissibilità del ricorso, laregolarità della notifica della cartella n. 29320170009119243/001 e lalegittimità della procedura di riscossione.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Catania, con sentenza n.3468/12/2021, depositata il 13 aprile 2021, accoglieva il ricorsolimitatamente all’IVA 2013, alle sanzioni e agli interessi di cui alla cartella,Numero registro generale 11554/2024Numero sezionale 5093/2026Numero di raccolta generale 22126/2026Data pubblicazione 27/06/2026così qualificata dal primo giudice, n. 89317014354133002/000,annullandola al pari, in parte qua, della comunicazione preventiva diipoteca, e rigettava nel resto il ricorso, ritenendo, quanto alla cartella n.29320170009119243/001, che la stessa fosse stata notificata in data 4maggio 2017 e non impugnata nei termini.

Avverso tale decisioneproponeva appello l’Agenzia delle Entrate, deducendo che l’atto n.89317014354133002 non costituiva una cartella di pagamento, bensì unacomunicazione di presa in carico delle somme derivanti dall’accertamentoesecutivo n.

TYS01GN00464/2017, asseritamente notificato il 3 marzo2017 e non impugnato, con conseguente definitività della pretesa.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezionestaccata di Catania, con sentenza n. 9247/13/2023, depositata il 16novembre 2023, rigettava l’appello e confermava la sentenza di primogrado, pur correggendone la ricostruzione della sequenza procedimentale:la Corte territoriale rilevava che l’atto richiamato dalla comunicazionepreventiva di ipoteca era una comunicazione di presa in carico e non unacartella, ma riteneva che il reale oggetto della verifica fosse la regolaritàdella notificazione dell’avviso di accertamento esecutivo n.TYS01GN00464/2017; quindi, preso atto che la raccomandata era stataconsegnata al portiere e che non risultava provato l’invio dellacomunicazione di avvenuta notifica, reputava nulla la notificazionedell’avviso prodromico e, di conseguenza, confermava l’annullamento dellacomunicazione preventiva di ipoteca nella parte riferita a quella pretesa.L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tremotivi; l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasteintimate.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.Numero registro generale 11554/2024Numero sezionale 5093/2026Numero di raccolta generale 22126/2026Data pubblicazione 27/06/202639 e 112 cod. proc. civ., in combinato disposto con l’art. 4 del Protocollo n.7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, per avere la sentenzaimpugnata omesso di trarre le conseguenze processuali dalla dedottareiterazione di giudizi aventi ad oggetto la medesima comunicazionepreventiva di ipoteca e gli atti ad essa presupposti.

L’Agenzia ricorrenteespone che la contribuente avrebbe instaurato più controversie,strutturate in modo sovrapponibile e fondate su analoghe censure,avverso la medesima comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria,frazionando l’impugnazione in relazione alle diverse pretese tributarie.Deduce, pertanto, che il giudice di merito avrebbe dovuto dichiararel’inammissibilità del ricorso originario, ovvero comunque rilevare laviolazione del principio del ne bis in idem processuale, anche in ragionedell’istanza di riunione proposta in primo grado dall’Ufficio.Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.La prospettazione dell’Agenzia ricorrente muove dalla premessa secondocui la proposizione di più ricorsi avverso la medesima comunicazionepreventiva di iscrizione ipotecaria determinerebbe, di per sé, unaduplicazione processuale vietata, tale da imporre la declaratoria diinammissibilità del ricorso qui in esame.

Tale premessa non può esserecondivisa.

La litispendenza, come pure il divieto di bis in idemprocessuale, presuppone la piena identità delle domande, da apprezzarsicon riferimento ai soggetti, al petitum e alla causa petendi; identità chenon può essere desunta in modo automatico dalla circostanza che piùcontroversie abbiano quale comune sfondo procedimentale il medesimopreavviso di iscrizione ipotecaria, ove esse siano rivolte a contestarepretese tributarie diverse, ancorché indicate nel medesimo atto dellariscossione.Nel caso di specie, secondo quanto emerge dalla stessa esposizione delricorso e dagli atti processuali richiamati, le iniziative giudiziarie dellacontribuente, pur riferite alla medesima comunicazione preventiva diNumero registro generale 11554/2024Numero sezionale 5093/2026Numero di raccolta generale 22126/2026Data pubblicazione 27/06/2026ipoteca n. 29376201900023353, risultavano calibrate su distinti segmentidella pretesa erariale e su differenti rapporti impositivi o riscossivi.

Ilgiudizio oggetto del presente ricorso riguarda la pretesa IVA e,segnatamente, la comunicazione di presa in carico n.89317014354133002, derivante dall’accertamento esecutivo n.TYS01GN00464/2017, nonché la cartella n. 29320170009119243/001 neilimiti della pretesa IVA; gli altri giudizi indicati dalla ricorrente attenevano,invece, a diverse componenti del medesimo compendio debitorio, riferite adifferenti tributi o a differenti porzioni della pretesa azionata.

Ne consegueche il comune riferimento al preavviso ipotecario non è sufficiente asovrapporre integralmente le domande, poiché l’atto della riscossionefungeva da contenitore di plurimi carichi, ciascuno suscettibile di esserescrutinato in relazione alla propria sequenza procedimentale e ai propriIn questa prospettiva, la scelta processuale della parte di articolarel’impugnazione in relazione a specifiche pretese, per quanto possaapparire scarsamente coerente con esigenze di concentrazione e dieconomia processuale, non integra automaticamente una causa diinammissibilità del ricorso, né consente di applicare l’art. 39 cod. proc. civ.in difetto della rigorosa coincidenza dell’oggetto dei giudizi.

Laconnessione tra cause, anche quando intensa, non si identifica con lalitispendenza: essa può giustificare la riunione dei procedimenti, ma nondetermina, in sé, l’improcedibilità o l’inammissibilità della domandasuccessivamente proposta, ove questa presenti un autonomo oggetto diaccertamento.Né diversa conclusione può trarsi dall’istanza di riunione propostadall’Ufficio nel giudizio di primo grado.

La riunione di procedimenticonnessi costituisce strumento ordinatorio rimesso alla valutazione delgiudice, funzionale a evitare decisioni potenzialmente disarmoniche e afavorire la trattazione unitaria di cause collegate, ma la sua mancataNumero registro generale 11554/2024Numero sezionale 5093/2026Numero di raccolta generale 22126/2026Data pubblicazione 27/06/2026adozione non comporta, di regola, nullità della sentenza, salvo che siaspecificamente dimostrato un concreto pregiudizio del diritto di difesa ol’effettiva duplicazione di una medesima domanda già pendente.

Nel casoin esame, l’Agenzia non individua un pregiudizio processuale specificoderivante dalla mancata riunione, ma si limita a valorizzare la comunanzadel preavviso ipotecario e l’analogia delle censure, elementi che, per leragioni esposte, non bastano a trasformare la connessione in identità dicause.Parimenti non sussiste la dedotta violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.L’omessa pronuncia ricorre quando il giudice trascuri di decidere su unadomanda, eccezione o istanza che richieda una statuizione di merito o dirito idonea a definire, in tutto o in parte, il giudizio; non anche quandonon dia espresso seguito a una prospettazione difensiva o a una richiestadi trattazione congiunta priva, nei termini in cui è formulata, di autonomaportata decisoria.

L’istanza di riunione, infatti, non equivale a un’eccezionedi litispendenza o di giudicato in senso proprio, ove non sia accompagnatadalla dimostrazione della piena identità delle cause, ma sollecita l’eserciziodi un potere organizzatorio del giudice.Il richiamo all’art. 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione europea deidiritti dell’uomo non conduce a un esito diverso.

La doglianza dedottadall’Agenzia si colloca sul piano della disciplina interna della litispendenza,della connessione e della riunione dei procedimenti, non su quello deldivieto convenzionale di doppio giudizio o doppia sanzione, il quale nonpuò essere invocato in modo generico per convertire la pluralità di giudizitributari connessi, ma non identici, in una causa di improcedibilità delladomanda.In ogni caso, la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per asserita omessapronuncia su questioni pregiudiziali o di rito non è scrutinabile nei terminiprospettati.

Il vizio di omessa pronuncia presuppone la totale mancanza diuna decisione su una domanda o su un’eccezione in senso proprio, idoneaNumero registro generale 11554/2024Numero sezionale 5093/2026Numero di raccolta generale 22126/2026Data pubblicazione 27/06/2026a costituire un autonomo capo di sentenza, suscettibile di statuizione diaccoglimento o rigetto (Cass., 19 aprile 2019, n. 10422; Cass., 10 ottobre2018, n. 25154).

Non ricorre, invece, quando l’omissione denunciatainvesta mere questioni processuali, che non assurgono a capi di domandasul merito (Cass., 25 gennaio 2018, n. 1876; Cass., 23 gennaio 2009, n.1701).Ne deriva che, quando la doglianza riguarda l’omesso esame o la mancataesplicita trattazione di eccezioni processuali (o di questioni pregiudiziali dirito), non è configurabile il vizio di omessa pronuncia, dovendosi piuttostoverificare se ricorra un diverso error in procedendo (violazione o falsaapplicazione di norme sul procedimento) ovvero, nei soli limiti consentitidall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., un vizio motivazionale (Cass., 25gennaio 2018, n. 1876; Cass., 23 gennaio 2009, n. 1701).Con il secondo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 14della legge n. 890 del 1982 e dell’art. 6 della legge n. 212 del 2000,sostenendosi che la Corte di giustizia tributaria di secondo grado avrebbeerroneamente ritenuto necessaria, ai fini del perfezionamento dellanotifica dell’avviso di accertamento esecutivo n.

TYS01GN00464/2017, laspedizione della comunicazione di avvenuta notifica in caso di consegnadel plico al portiere.Secondo l’Agenzia, la notificazione dell’avviso sarebbe stata eseguitadirettamente dall’Ufficio finanziario a mezzo posta, ai sensi dell’art. 14della legge n. 890 del 1982, con conseguente applicazione della disciplinadel servizio postale ordinario e non delle regole proprie della notificazioneeseguita tramite ufficiale giudiziario o messo notificatore; da ciò laricorrente fa discendere l’insussistenza dell’obbligo di invio dellaraccomandata informativa e la ritualità della notifica dell’avviso diaccertamento esecutivo.Il secondo motivo è fondato.Numero registro generale 11554/2024Numero sezionale 5093/2026Numero di raccolta generale 22126/2026Data pubblicazione 27/06/2026Questa Corte ha affermato che, in caso di notificazione a mezzo postadell’atto impositivo eseguita direttamente dall’Ufficio finanziario ai sensidell’art. 14 della legge n. 890 del 1982, si applicano le norme concernentiil servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e nonquelle della medesima legge n. 890 del 1982, che riguardano la diversaipotesi della notificazione eseguita dall’ufficiale giudiziario ai sensi dell’art.149 cod. proc. civ. (Cass. n. 29642/2019; Cass. n. 15315/2014; Cass. n.17598/2010).Da tale principio discende che, nella notificazione diretta dell’attoimpositivo da parte dell’Ufficio finanziario mediante raccomandata conavviso di ricevimento, non va redatta alcuna relata di notifica, né èrichiesta una specifica annotazione sull’avviso di ricevimento in ordine allapersona alla quale il plico sia stato consegnato; l’atto pervenutoall’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato, senzanecessità dell’invio di una successiva raccomandata informativa, operandola presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ., superabilesoltanto ove il destinatario provi di essersi trovato, senza propria colpa,nell’impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 29642/2019, Rv.655744-01; Cass. n. 15315/2014, Rv. 631551-01).La sentenza impugnata non si è attenuta a tale regula iuris.La Corte territoriale ha ritenuto nulla la notificazione dell’avviso diaccertamento esecutivo n.

TYS01GN00464/2017 sul solo rilievo che ilplico, consegnato al portiere, non fosse stato seguito dall’invio dellacomunicazione di avvenuta notifica.

Così decidendo, ha applicato allanotificazione diretta dell’Ufficio un adempimento proprio della diversaprocedura notificatoria disciplinata dalla legge n. 890 del 1982 per gli attinotificati tramite ufficiale giudiziario o messo notificatore, introducendo unrequisito non previsto per la spedizione diretta a mezzo posta dell’attoimpositivo.Numero registro generale 11554/2024Numero sezionale 5093/2026Numero di raccolta generale 22126/2026Data pubblicazione 27/06/2026Né l’art. 6 della legge n. 212 del 2000 consente di pervenire a diversaconclusione.

Il dovere dell’Amministrazione finanziaria di assicurarel’effettiva conoscenza degli atti destinati al contribuente opera entro ilperimetro delle forme di notificazione previste dall’ordinamento e nonautorizza l’introduzione, in via interpretativa, di adempimenti ulterioririspetto a quelli richiesti dalla disciplina applicabile alla notificazionediretta a mezzo posta.

Una volta che il plico sia pervenuto all’indirizzo deldestinatario e sia stato ivi consegnato secondo le regole del serviziopostale ordinario, la conoscibilità legale dell’atto è assicurata dallapresunzione di cui all’art. 1335 cod. civ., salva la prova contraria, nellaspecie non valorizzata dalla sentenza impugnata, dell’impossibilitàincolpevole di prenderne cognizione.Con il terzo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.21 e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, assumendosi che, una voltariconosciuta la regolarità della notifica dell’avviso di accertamentoesecutivo prodromico, il ricorso originario proposto contro tale avvisoavrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile perché tardivo, mentrel’impugnazione della successiva comunicazione di presa in caricodell’agente della riscossione sarebbe stata ammissibile soltanto per vizipropri dell’atto, nella specie non dedotti.L’accoglimento del secondo motivo assorbe l’esame del terzo.Quest’ultimo, infatti, presuppone l’accertamento della rituale notificazionedell’avviso di accertamento esecutivo e mira a far discendere da essa latardività dell’impugnazione dell’atto presupposto, nonché la limitazionedell’impugnabilità della successiva comunicazione di presa in carico ai solivizi propri.Tali profili dovranno essere riesaminati dal giudice del rinvio alla luce delprincipio di diritto sopra enunciato, verificando se, una volta esclusa lanecessità della raccomandata informativa nella notificazione direttaNumero registro generale 11554/2024Numero sezionale 5093/2026Numero di raccolta generale 22126/2026Data pubblicazione 27/06/2026dell’avviso impositivo a mezzo posta, residuino questioni relative a vizipropri della comunicazione di presa in carico o della comunicazionepreventiva di iscrizione ipotecaria.In conclusione, rigettato il primo motivo, accolto il secondo e assorbito ilterzo, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione,affinché proceda a nuovo esame della controversia attenendosi al principiosopra enunciato e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo e dichiaraassorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaSicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/06/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-controAgenzia delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore, [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado dellaSicilia n. 9247/2023 depositata il 16/11/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11554/2024Numero sezionale 5093/2026Numero di raccolta generale 22126/2026Data pubblicazione 27/06/2026La controversia trae origine dall’impugnazione, proposta da [OSCURATO:PERSONA] alla Commissione tributaria provinciale di Catania, dellacomunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29376201900023353,con la quale l’agente della riscossione aveva intimato il pagamento dellacomplessiva somma di euro 373.912,15, relativa a crediti di varia natura,nonché degli atti ad essa sottesi, limitatamente alla pretesa IVA: da unlato, la cartella di pagamento n. 29320170009119243/001, derivantedall’iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell’avviso di accertamento n.TYS03Y401378/2013, emesso per l’anno d’imposta 2008 nei confrontidella società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed eseguito nei confronti dellacontribuente quale coobbligata; dall’altro, la comunicazione di presa incarico n. 89317014354133002, riferita alle somme derivantidall’accertamento esecutivo n. TYS01GN00464/2017, emesso nei confrontidella stessa contribuente per l’anno d’imposta 2013. La ricorrentededuceva, tra l’altro, la mancata comunicazione dell’avviso diaccertamento preventivo, l’omessa notifica dell’avviso bonario e degli attiprodromici, la mancata notifica delle cartelle di pagamento, la prescrizionedel diritto, la decadenza dell’ente impositore, l’inesistenza della notificadell’atto impugnato perché eseguita tramite operatore postale privato e lamancanza di valida sottoscrizione dell’avviso di accertamento. Sicostituivano in giudizio tanto l’Agenzia delle Entrate, che chiedeva il rigettodel ricorso sostenendo la rituale notificazione degli atti presupposti e ladefinitività delle pretese non tempestivamente impugnate, quanto l’agentedella riscossione, che eccepiva, fra l’altro, l’inammissibilità del ricorso, laregolarità della notifica della cartella n. 29320170009119243/001 e lalegittimità della procedura di riscossione.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Catania, con sentenza n.3468/12/2021, depositata il 13 aprile 2021, accoglieva il ricorsolimitatamente all’IVA 2013, alle sanzioni e agli interessi di cui alla cartella,Numero registro generale 11554/2024Numero sezionale 5093/2026Numero di raccolta generale 22126/2026Data pubblicazione 27/06/2026così qualificata dal primo giudice, n. 89317014354133002/000,annullandola al pari, in parte qua, della comunicazione preventiva diipoteca, e rigettava nel resto il ricorso, ritenendo, quanto alla cartella n.29320170009119243/001, che la stessa fosse stata notificata in data 4maggio 2017 e non impugnata nei termini. Avverso tale decisioneproponeva appello l’Agenzia delle Entrate, deducendo che l’atto n.89317014354133002 non costituiva una cartella di pagamento, bensì unacomunicazione di presa in carico delle somme derivanti dall’accertamentoesecutivo n. TYS01GN00464/2017, asseritamente notificato il 3 marzo2017 e non impugnato, con conseguente definitività della pretesa.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezionestaccata di Catania, con sentenza n. 9247/13/2023, depositata il 16novembre 2023, rigettava l’appello e confermava la sentenza di primogrado, pur correggendone la ricostruzione della sequenza procedimentale:la Corte territoriale rilevava che l’atto richiamato dalla comunicazionepreventiva di ipoteca era una comunicazione di presa in carico e non unacartella, ma riteneva che il reale oggetto della verifica fosse la regolaritàdella notificazione dell’avviso di accertamento esecutivo n.TYS01GN00464/2017; quindi, preso atto che la raccomandata era stataconsegnata al portiere e che non risultava provato l’invio dellacomunicazione di avvenuta notifica, reputava nulla la notificazionedell’avviso prodromico e, di conseguenza, confermava l’annullamento dellacomunicazione preventiva di ipoteca nella parte riferita a quella pretesa.L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tremotivi; l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasteintimate.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.Numero registro generale 11554/2024Numero sezionale 5093/2026Numero di raccolta generale 22126/2026Data pubblicazione 27/06/202639 e 112 cod. proc. civ., in combinato disposto con l’art. 4 del Protocollo n.7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, per avere la sentenzaimpugnata omesso di trarre le conseguenze processuali dalla dedottareiterazione di giudizi aventi ad oggetto la medesima comunicazionepreventiva di ipoteca e gli atti ad essa presupposti. L’Agenzia ricorrenteespone che la contribuente avrebbe instaurato più controversie,strutturate in modo sovrapponibile e fondate su analoghe censure,avverso la medesima comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria,frazionando l’impugnazione in relazione alle diverse pretese tributarie.Deduce, pertanto, che il giudice di merito avrebbe dovuto dichiararel’inammissibilità del ricorso originario, ovvero comunque rilevare laviolazione del principio del ne bis in idem processuale, anche in ragionedell’istanza di riunione proposta in primo grado dall’Ufficio.Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.La prospettazione dell’Agenzia ricorrente muove dalla premessa secondocui la proposizione di più ricorsi avverso la medesima comunicazionepreventiva di iscrizione ipotecaria determinerebbe, di per sé, unaduplicazione processuale vietata, tale da imporre la declaratoria diinammissibilità del ricorso qui in esame. Tale premessa non può esserecondivisa. La litispendenza, come pure il divieto di bis in idemprocessuale, presuppone la piena identità delle domande, da apprezzarsicon riferimento ai soggetti, al petitum e alla causa petendi; identità chenon può essere desunta in modo automatico dalla circostanza che piùcontroversie abbiano quale comune sfondo procedimentale il medesimopreavviso di iscrizione ipotecaria, ove esse siano rivolte a contestarepretese tributarie diverse, ancorché indicate nel medesimo atto dellariscossione.Nel caso di specie, secondo quanto emerge dalla stessa esposizione delricorso e dagli atti processuali richiamati, le iniziative giudiziarie dellacontribuente, pur riferite alla medesima comunicazione preventiva diNumero registro generale 11554/2024Numero sezionale 5093/2026Numero di raccolta generale 22126/2026Data pubblicazione 27/06/2026ipoteca n. 29376201900023353, risultavano calibrate su distinti segmentidella pretesa erariale e su differenti rapporti impositivi o riscossivi. Ilgiudizio oggetto del presente ricorso riguarda la pretesa IVA e,segnatamente, la comunicazione di presa in carico n.89317014354133002, derivante dall’accertamento esecutivo n.TYS01GN00464/2017, nonché la cartella n. 29320170009119243/001 neilimiti della pretesa IVA; gli altri giudizi indicati dalla ricorrente attenevano,invece, a diverse componenti del medesimo compendio debitorio, riferite adifferenti tributi o a differenti porzioni della pretesa azionata. Ne consegueche il comune riferimento al preavviso ipotecario non è sufficiente asovrapporre integralmente le domande, poiché l’atto della riscossionefungeva da contenitore di plurimi carichi, ciascuno suscettibile di esserescrutinato in relazione alla propria sequenza procedimentale e ai propriIn questa prospettiva, la scelta processuale della parte di articolarel’impugnazione in relazione a specifiche pretese, per quanto possaapparire scarsamente coerente con esigenze di concentrazione e dieconomia processuale, non integra automaticamente una causa diinammissibilità del ricorso, né consente di applicare l’art. 39 cod. proc. civ.in difetto della rigorosa coincidenza dell’oggetto dei giudizi. Laconnessione tra cause, anche quando intensa, non si identifica con lalitispendenza: essa può giustificare la riunione dei procedimenti, ma nondetermina, in sé, l’improcedibilità o l’inammissibilità della domandasuccessivamente proposta, ove questa presenti un autonomo oggetto diaccertamento.Né diversa conclusione può trarsi dall’istanza di riunione propostadall’Ufficio nel giudizio di primo grado. La riunione di procedimenticonnessi costituisce strumento ordinatorio rimesso alla valutazione delgiudice, funzionale a evitare decisioni potenzialmente disarmoniche e afavorire la trattazione unitaria di cause collegate, ma la sua mancataNumero registro generale 11554/2024Numero sezionale 5093/2026Numero di raccolta generale 22126/2026Data pubblicazione 27/06/2026adozione non comporta, di regola, nullità della sentenza, salvo che siaspecificamente dimostrato un concreto pregiudizio del diritto di difesa ol’effettiva duplicazione di una medesima domanda già pendente. Nel casoin esame, l’Agenzia non individua un pregiudizio processuale specificoderivante dalla mancata riunione, ma si limita a valorizzare la comunanzadel preavviso ipotecario e l’analogia delle censure, elementi che, per leragioni esposte, non bastano a trasformare la connessione in identità dicause.Parimenti non sussiste la dedotta violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.L’omessa pronuncia ricorre quando il giudice trascuri di decidere su unadomanda, eccezione o istanza che richieda una statuizione di merito o dirito idonea a definire, in tutto o in parte, il giudizio; non anche quandonon dia espresso seguito a una prospettazione difensiva o a una richiestadi trattazione congiunta priva, nei termini in cui è formulata, di autonomaportata decisoria. L’istanza di riunione, infatti, non equivale a un’eccezionedi litispendenza o di giudicato in senso proprio, ove non sia accompagnatadalla dimostrazione della piena identità delle cause, ma sollecita l’eserciziodi un potere organizzatorio del giudice.Il richiamo all’art. 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione europea deidiritti dell’uomo non conduce a un esito diverso. La doglianza dedottadall’Agenzia si colloca sul piano della disciplina interna della litispendenza,della connessione e della riunione dei procedimenti, non su quello deldivieto convenzionale di doppio giudizio o doppia sanzione, il quale nonpuò essere invocato in modo generico per convertire la pluralità di giudizitributari connessi, ma non identici, in una causa di improcedibilità delladomanda.In ogni caso, la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per asserita omessapronuncia su questioni pregiudiziali o di rito non è scrutinabile nei terminiprospettati. Il vizio di omessa pronuncia presuppone la totale mancanza diuna decisione su una domanda o su un’eccezione in senso proprio, idoneaNumero registro generale 11554/2024Numero sezionale 5093/2026Numero di raccolta generale 22126/2026Data pubblicazione 27/06/2026a costituire un autonomo capo di sentenza, suscettibile di statuizione diaccoglimento o rigetto (Cass., 19 aprile 2019, n. 10422; Cass., 10 ottobre2018, n. 25154). Non ricorre, invece, quando l’omissione denunciatainvesta mere questioni processuali, che non assurgono a capi di domandasul merito (Cass., 25 gennaio 2018, n. 1876; Cass., 23 gennaio 2009, n.1701).Ne deriva che, quando la doglianza riguarda l’omesso esame o la mancataesplicita trattazione di eccezioni processuali (o di questioni pregiudiziali dirito), non è configurabile il vizio di omessa pronuncia, dovendosi piuttostoverificare se ricorra un diverso error in procedendo (violazione o falsaapplicazione di norme sul procedimento) ovvero, nei soli limiti consentitidall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., un vizio motivazionale (Cass., 25gennaio 2018, n. 1876; Cass., 23 gennaio 2009, n. 1701).Con il secondo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 14della legge n. 890 del 1982 e dell’art. 6 della legge n. 212 del 2000,sostenendosi che la Corte di giustizia tributaria di secondo grado avrebbeerroneamente ritenuto necessaria, ai fini del perfezionamento dellanotifica dell’avviso di accertamento esecutivo n. TYS01GN00464/2017, laspedizione della comunicazione di avvenuta notifica in caso di consegnadel plico al portiere.Secondo l’Agenzia, la notificazione dell’avviso sarebbe stata eseguitadirettamente dall’Ufficio finanziario a mezzo posta, ai sensi dell’art. 14della legge n. 890 del 1982, con conseguente applicazione della disciplinadel servizio postale ordinario e non delle regole proprie della notificazioneeseguita tramite ufficiale giudiziario o messo notificatore; da ciò laricorrente fa discendere l’insussistenza dell’obbligo di invio dellaraccomandata informativa e la ritualità della notifica dell’avviso diaccertamento esecutivo.Il secondo motivo è fondato.Numero registro generale 11554/2024Numero sezionale 5093/2026Numero di raccolta generale 22126/2026Data pubblicazione 27/06/2026Questa Corte ha affermato che, in caso di notificazione a mezzo postadell’atto impositivo eseguita direttamente dall’Ufficio finanziario ai sensidell’art. 14 della legge n. 890 del 1982, si applicano le norme concernentiil servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e nonquelle della medesima legge n. 890 del 1982, che riguardano la diversaipotesi della notificazione eseguita dall’ufficiale giudiziario ai sensi dell’art.149 cod. proc. civ. (Cass. n. 29642/2019; Cass. n. 15315/2014; Cass. n.17598/2010).Da tale principio discende che, nella notificazione diretta dell’attoimpositivo da parte dell’Ufficio finanziario mediante raccomandata conavviso di ricevimento, non va redatta alcuna relata di notifica, né èrichiesta una specifica annotazione sull’avviso di ricevimento in ordine allapersona alla quale il plico sia stato consegnato; l’atto pervenutoall’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato, senzanecessità dell’invio di una successiva raccomandata informativa, operandola presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ., superabilesoltanto ove il destinatario provi di essersi trovato, senza propria colpa,nell’impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 29642/2019, Rv.655744-01; Cass. n. 15315/2014, Rv. 631551-01).La sentenza impugnata non si è attenuta a tale regula iuris.La Corte territoriale ha ritenuto nulla la notificazione dell’avviso diaccertamento esecutivo n. TYS01GN00464/2017 sul solo rilievo che ilplico, consegnato al portiere, non fosse stato seguito dall’invio dellacomunicazione di avvenuta notifica. Così decidendo, ha applicato allanotificazione diretta dell’Ufficio un adempimento proprio della diversaprocedura notificatoria disciplinata dalla legge n. 890 del 1982 per gli attinotificati tramite ufficiale giudiziario o messo notificatore, introducendo unrequisito non previsto per la spedizione diretta a mezzo posta dell’attoimpositivo.Numero registro generale 11554/2024Numero sezionale 5093/2026Numero di raccolta generale 22126/2026Data pubblicazione 27/06/2026Né l’art. 6 della legge n. 212 del 2000 consente di pervenire a diversaconclusione. Il dovere dell’Amministrazione finanziaria di assicurarel’effettiva conoscenza degli atti destinati al contribuente opera entro ilperimetro delle forme di notificazione previste dall’ordinamento e nonautorizza l’introduzione, in via interpretativa, di adempimenti ulterioririspetto a quelli richiesti dalla disciplina applicabile alla notificazionediretta a mezzo posta. Una volta che il plico sia pervenuto all’indirizzo deldestinatario e sia stato ivi consegnato secondo le regole del serviziopostale ordinario, la conoscibilità legale dell’atto è assicurata dallapresunzione di cui all’art. 1335 cod. civ., salva la prova contraria, nellaspecie non valorizzata dalla sentenza impugnata, dell’impossibilitàincolpevole di prenderne cognizione.Con il terzo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.21 e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, assumendosi che, una voltariconosciuta la regolarità della notifica dell’avviso di accertamentoesecutivo prodromico, il ricorso originario proposto contro tale avvisoavrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile perché tardivo, mentrel’impugnazione della successiva comunicazione di presa in caricodell’agente della riscossione sarebbe stata ammissibile soltanto per vizipropri dell’atto, nella specie non dedotti.L’accoglimento del secondo motivo assorbe l’esame del terzo.Quest’ultimo, infatti, presuppone l’accertamento della rituale notificazionedell’avviso di accertamento esecutivo e mira a far discendere da essa latardività dell’impugnazione dell’atto presupposto, nonché la limitazionedell’impugnabilità della successiva comunicazione di presa in carico ai solivizi propri.Tali profili dovranno essere riesaminati dal giudice del rinvio alla luce delprincipio di diritto sopra enunciato, verificando se, una volta esclusa lanecessità della raccomandata informativa nella notificazione direttaNumero registro generale 11554/2024Numero sezionale 5093/2026Numero di raccolta generale 22126/2026Data pubblicazione 27/06/2026dell’avviso impositivo a mezzo posta, residuino questioni relative a vizipropri della comunicazione di presa in carico o della comunicazionepreventiva di iscrizione ipotecaria.In conclusione, rigettato il primo motivo, accolto il secondo e assorbito ilterzo, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione,affinché proceda a nuovo esame della controversia attenendosi al principiosopra enunciato e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo e dichiaraassorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaSicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/06/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]