CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 40762/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente Rep. ORDINANZA reil 4 O sul ricorso iscritto al numero 29312 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione e concordato preventivo (P.I.: 0178012985)1 in persona del liquida- tore, legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59D23 D969S) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (P.I.: 01456850294), in persona del legale rappresentante pro tempore I.A.T. — [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (P.I.: 02022640931), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Ravenna n. 426/2018, pubblicata in data 24 aprile 2018; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 30 settembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:SOCIETA]., in liquidazione e concordato preventivo, ha pignorato i crediti vantati dalla propria debitrice [OSCURATO:SOCIETA]. Ric. n. 29312/2018 - Sez. 3 - Ad. 30 settembre 2021 - Ordinanza - Pagina 1 di 5 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. a titolo di canoni relativi ad un contratto di affitto di azienda. La società terza pignorata ha reso dichiarazione di quantità in senso negativo, ma il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art.549 c.p.c., ha assegnato ugualmente le somme pignorate. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha proposto opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazio- ne. L'opposizione è stata accolta dal Tribunale di Ravenna. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., sulla base di tre motivi. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede le società intimate. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazio- ne degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Motivo ai sensi dell'art. 360, n. 4, C.P.C. per violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere omesso il Tribunale di pronunciarsi (o per aver implici- tamente respinto) sulla eccezione di inopponibilità ai creditori delle cessioni e delle liberazioni di pigioni e di fitti compiute anteriormente al pignoramento in base ai criteri dell'anteriorità della trascrizione e della data certa». Con il secondo motivo (proposto in via subordinata rispetto al primo) si denunzia «Motivo ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.D.c., per violazione dell'art. 2918 c.c.». I primi due motivi del ricorso - sebbene posti dalla ricorrente in linea di subordinazione - sono in realtà logicamente e giuri- dicamente connessi e possono, quindi, essere esaminati con- giuntamente. Essi sono fondati. La società ricorrente fa presente che il giudice del merito ha deciso l'opposizione agli atti esecutivi proposta dalla terza pi- gnorata avverso l'ordinanza di assegnazione dei crediti pigno- Ric. n. 29312/2018 - Sez. 3 - Ad. 30 settembre 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 5 rati, limitandosi ad accertare che l'estinzione per pagamento di detti crediti era avvenuta in data anteriore al pignoramento, senza prendere in considerazione le proprie difese (che ave- vano peraltro portato il giudice dell'esecuzione a disporne l'assegnazione) in relazione all'inopponibilità del pagamento, benché anteriore al pignoramento, ai sensi dell'art. 2918 c.c., in quanto relativo a canoni o fitti non ancora scaduti. Effettivamente, nella sentenza impugnata non è in alcun modo presa in esame la questione dell'opponibilità del pagamento effettuato dalla affittuaria (avvenuto nel 2014) in relazione a canoni del contratto di affitto di azienda incontestabilmente non ancora scaduti, almeno in parte, né al momento del pa- gamento stesso, né al momento del pignoramento (che ha avuto luogo nel luglio 2015) e che, anzi, avrebbero avuto sca- denza, in parte, anche oltre l'anno dal pignoramento stesso (tale pagamento, secondo quanto affermato nella decisione impugnata, ha pacificamente avuto ad oggetto i canoni relativi all'intero triennio 2014/2016). La questione era stata espressamente posta dalla società cre- ditrice pignorante opposta e, comunque, avrebbe dovuto es- sere presa in esame anche di ufficio, trattandosi di questione attinente alla opponibilità, al creditore procedente, del paga- mento effettuato dal terzo e da questi addotto a fondamento del carattere negativo della propria dichiarazione, pagamento relativo a canoni di affitto e già ritenuto inopponibile dal giudi- ce dell'esecuzione con l'ordinanza oggetto di opposizione. Il giudice del merito dell'opposizione avrebbe, quindi, dovuto certamente valutare la sussistenza di tutti i presupposti richie- sti dalla legge ai fini dell'opponibilità dell'allegato pagamento al creditore procedente e, a tal fine, avrebbe dovuto (anche a prescindere da specifiche eccezioni di parte) applicare le di- sposizioni di legge che disciplinano la fattispecie, e cioè quelle dettate dall'art. 2918 c.c., le quali, oltre alla anteriorità al pi- Ric. n. 29312/2018 - Sez. 3 - Ad. 30 settembre 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 5 gnoramento del pagamento, richiedono, ai fini dell'opponibilità dello stesso, ulteriori presupposti (in particolare, la trascrizio- ne, per le liberazioni eccedenti il triennio) e prevedono co- munque limiti di efficacia (in particolare, l'anno successivo al pignoramento, per le liberazioni inferiori al triennio). Avendo del tutto omesso di verificare la sussistenza di tali presupposti e l'operatività dei suddetti limiti, avendo anzi, nel- la sostanza, il giudice del merito del tutto omesso di valutare l'applicabilità in concreto della norma di legge che regola la fattispecie astratta sottoposta al suo giudizio, la decisione im- pugnata va cassata affinché a tanto si provveda in sede di rin- vio. 2. Con il terzo motivo (proposto in via subordinata rispetto ai primi due) si denunzia «Motivo, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». Il terzo motivo del ricorso è dichiaratamente proposto dalla ri- corrente solo in via subordinata rispetto ai primi due. Avendo trovato accoglimento i primi due motivi del ricorso, esso deve pertanto ritenersi assorbito. In ogni caso, è opportuno osservare che, da una parte, l'accertamento dell'anteriorità del pagamento rispetto al pi- gnoramento costituisce oggetto di un accertamento di fatto adeguatamente motivato dal giudice del merito e, d'altra par- te, è la stessa ricorrente ad affermare espressamente di non avere in alcun modo inteso contestare tale accertamento, nell'ambito dell'esposizione relativa ai primi due motivi del ri- corso. 3. Sono accolti i primi due motivi del ricorso, assorbito il ter- zo. La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio al Tribunale di Ravenna, in persona di diverso ma- gistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ric. n. 29312/2018 - Sez. 3 - Ad. 30 settembre 2021 - Ordinanza - Pagina 4 di 5 per questi motivi La Corte: - accoglie i primi due motivi del ricorso, assorbito il terzo, e cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi ac- colti, con rinvio al Tribunale di Ravenna, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 30 settembre 2021. Il pre t Roberta ALDI Ti rkplzio Giudiziario F an V. [OSCURATO:PERSONA] oggi, li udiziario i Mine ATANIA Ric.