CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2022
Cassazione n. 06329/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - La Corte di appello di L'Aquila, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Avezzano, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di tentato furto aggravato ascrittole, alla misura indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputata, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena irrogata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - La censura relativa alla mancata sospensione condizionale della pena non risulta proposta né con i motivi di appello né nel corso della discussione del gravame. Peraltro, la medesima avrebbe dovuto affrontare la questione relativa all'eventuale preclusione derivante dai precedenti penali specifici individuabili nel certificato del casellario giudiziale, altrimenti difettando anche di specificità. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 12 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]„ Pal