CassazionedecretoSezione 3Decisione del 23 aprile 2025
Cassazione n. 11334/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
opposizione a decreto ingiuntivo. Ricorso inammissibile per difetto di specificità. Ud. cc. 23 aprile 2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28411/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del quale è domiciliato per legge; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di PALERMO n. 506/2021 depositata il 02/04/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2013 [OSCURATO:PERSONA] ricorreva al Tribunale di Sciacca chiedendo che fosse ingiunto a [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in liquidazione, di corrispondergli la somma di euro 25 mila, oltre interessi legali e spese del procedimento. A fondamento della domanda veniva allegato che: a) era intervenuto in data 30 aprile 2012 contratto preliminare di cessione di partecipazione al capitale sociale di detta società, intercorso tra lui e sua moglie (alienanti), da un lato, e [OSCURATO:PERSONA] (acquirente), padre di [OSCURATO:PERSONA]: b) parte ingiunta era intervenuta nel predetto preliminare in una duplice veste: a titolo personale, per il pagamento del prezzo per conto dell’acquirente attraverso l’emissione di assegni bancari, pure posti a supporto del ricorso monitorio; nonché quale liquidatore della società, per la regolarizzazione amministrativa dei titoli oggetto di compravendita. In accoglimento del ricorso, il Tribunale di Sciacca con decreto n. 212/2013 ingiungeva a [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in liquidazione, di pagare a [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 25 mila, oltre interessi legali e spese del procedimento. Il ricorso ed il decreto ingiuntivo venivano notificati a [OSCURATO:PERSONA], personalmente, senza attribuzione di alcuna qualità, nel luogo della sua residenza mediante consegna di copia a mani proprie. [OSCURATO:PERSONA], a titolo personale, senza specificare alcuna qualità, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione al dedotto rapporto obbligatorio, eccependo che [OSCURATO:PERSONA] era stato inadempiente rispetto alla stipula del definitivo in favore di [OSCURATO:PERSONA], formulando domanda di accertamento di insussistenza del credito azionato nei suoi confronti. In via riconvenzionale, formulava domanda di accertamento della nullità e/o annullabilità del contratto preliminare per mancanza di uno degli elementi essenziali e domanda di risoluzione del medesimo contratto per inadempimento di parte ingiungente. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva, contestando l’opposizione. Istruita documentalmente la causa, il Tribunale di Sciacca, con sentenza n. 534/2015, dichiarava la carenza di interesse di [OSCURATO:PERSONA] alla proposizione dell’opposizione avverso un decreto ingiuntivo con cui quello stesso Tribunale aveva ingiunto al medesimo Tortorici, nella qualità di liquidatore della “[OSCURATO:PERSONA]”, di pagare a [OSCURATO:PERSONA] l’importo di 25mila euro. Il giudice di primo grado, in particolare, rilevava che [OSCURATO:PERSONA], nell’opporsi a quel decreto, aveva agito (non nella qualità indicata nel provvedimento monitorio, bensì) «in proprio quale unico destinatario dell’ingiunzione opposta». Avverso la sentenza del giudice di primo grado presentava appello [OSCURATO:PERSONA], prospettando la violazione degli artt. 1180 e 1988 c.c. e, quindi, deducendo che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] fosse estraneo al rapporto obbligatorio che aveva dato causa all’emissione dell’assegno, in quanto: a) per effetto della promessa di pagamento generatasi con l’emissione dell’assegno bancario posto a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, [OSCURATO:PERSONA] era direttamente obbligato nei suoi confronti per il pagamento del prezzo della vendita delle partecipazioni sociali oggetto del contratto preliminare; b) nel costituirsi in primo grado, [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato domanda diretta all’annullamento o alla pronuncia di nullità di quel contratto preliminare: in conseguenza di tale domanda, il giudizio di opposizione si era esteso a quel rapporto, sicché lui, parte opposta in primo grado, aveva «ribadito la propria pretesa di pagamento anche nei confronti dell’appellato»; c) nel merito della pretesa, era indubbio che l’assegno bancario, nei rapporti diretti tra il traente e il prenditore, anche se privo di valore cartolare, doveva essere considerato come una promessa di pagamento ai sensi dell’art. 1988 c.c., con conseguente presunzione, fino a prova contraria, dell’esistenza del rapporto sottostante. Si costituiva nel giudizio di appello [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la conferma della sentenza impugnata. Al riguardo deduceva che la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA] nel petitum dell ’ atto di citazione in appello era stata formulata per la prima volta solo in quel gradoe, quindi, chiedeva che la stessa fosse dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 345, 1° comma, c.p.c.. La Corte di appello di Palermo, con sentenza n. 506/2021, respingeva l’appello, non avendo [OSCURATO:PERSONA] interesse ad impugnare una sentenza che, di fatto e di diritto, gli aveva definitivamente riconosciuto ciò per cui egli aveva agito in sede monitoria. Invero, nel ricorso per decreto ingiuntivo, il richiedente, [OSCURATO:PERSONA], si affermava creditore di [OSCURATO:PERSONA] «nella qualità di liquidatore della società [OSCURATO:PERSONA], società in liquidazione» (pag. 1), e che lo stesso ricorrente domandavaquindi l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (solo ed esclusivamente) nella suindicata qualità. Il conseguente provvedimento ingiungeva il chiesto pagamento a [OSCURATO:PERSONA] (unicamente) «nella qualità di liquidatore della società [OSCURATO:PERSONA], società in liquidazione». [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato opposizione senza spiegare la qualità indicata nel ricorso monitorio e nel successivo provvedimento di ingiunzione, per cui il giudice di primo grado ha correttamente dichiarato la carenza di interesse dell’opponente in ordine alla proposizione di quell’opposizione, senza pronunciarsi sul merito della questione e, in particolare, senza revocare il decreto opposto. (se non la compensazione delle spese di lite). 2. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], benché intimato, non ha svolto difese. Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] di parte ricorrente non ha depositato memoria. La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione. RAGIONI DELLA DECISIONE1. [OSCURATO:PERSONA] articola in ricorso un unico motivo con il quale denuncia: “Violazione o falsa applicazione degli artt. 99, 100, 101, e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 1° comma n. 3 e 5 – artt.180 c.c. (adempimento del terzo) e 1988 c.c. (promessa di pagamento) in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3 e 5 c.p.c.”nella parte in cui ha ritenuto che l’oggetto del presente giudizio sia circoscritto esclusivamente alle pretese da lui avanzate con il ricorso monitorio contro parte ingiunta nella qualità di liquidatore della società Fanara. Osserva che: a) l’oggetto del giudizio si determina notoriamente sulla base non soltanto della domanda dell’attore ma anche delle difese del convenuto; b) [OSCURATO:PERSONA], al quale era stato notificato il decreto a titolo personale e che sempre a titolo personale aveva proposto opposizione, nell’opporsi al ricorso ingiuntivo, aveva anche agito in via riconvenzionale per chiedere la declaratoria di nullità e comunque la risoluzione del contratto preliminare ed era stato in giudizio personalmente e senza alcun riferimento ad alcuna carica societaria; c) lui, a fronte dell’opposizione, aveva ribadito il suo diritto di credito anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Deduce che: a) la domanda di pagamento, da lui formulata in ricorso, e la domanda riconvenzionale, formulata dall’opposto si distinguono sotto il profilo soggettivo, nonché per petitum e causa petendi; b) per effetto dell’opposizione, l’oggetto del giudizio si era anche esteso al rapporto di cessione di quote sociali; c) al riguardo di detto rapporto, [OSCURATO:PERSONA] era intervenuto assumendo personalmente l’obbligazione di pagamento per conto del genitore, attraverso l’emissione dell’assegno posto a supporto del decreto ingiuntivo; e lui, [OSCURATO:PERSONA], aveva interesse a che fosse affermato il suo diritto di credito anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] personalmente, come dedotto anche in sede di atto di appello sulla base degli artt. 1180 e 1988 c.c. In definitiva, secondo il ricorrente, la corte di merito avrebbe errato nel dichiarare la sua carenza di interesse ad appellare; e, violando l’art. 112 c.p.c., avrebbe anche omesso di statuire su tutte le domande avanzate dalle parti costituite nel giudizio. 2. Il ricorso è inammissibile. Vero è che, secondo un consolidato orientamento di questa Corte (Cass. n. 5415/2019, n. 16564/2018, n. 22754/2013),“Nell’ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell’opposizione a decreto ingiuntivo, l’opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall’opponente, egli si venga a trovare, a sua volta, nella posizione processuale di convenuto, al quale non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione (eventuale) di una reconventio reconventionische deve, però, dipendere dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla stessa come mezzo di eccezione ovvero di domanda riconvenzionale”. Come pure è vero che, nel porsi in consapevole contrasto con la giurisprudenza che precede, -Cass. n. 9633/2022 ha affermato che: “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l’opponente non abbia proposto una domanda o un’eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicendasostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all’opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all’attore formale e sostanziale dall’art. 183 c.p.c.”; -Cass. n. 32933/2023 ha precisato che: “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l’opponente non abbia proposto una domanda o un’eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni, chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all’opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all’attore formale e sostanziale dall’art. 183 c.p.c.”. Senonché – dato atto che dalla intestazione della sentenza impugnata risulta che il ricorrente in sede di appello aveva concluso chiedendo: “Riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva dell’opposto e passiva dell’opponente e ritenuto l’appellato estraneo al rapporto obbligatorio cristallizzato nel contratto versato in atti dall’appellante sub n. 1 del fascicolo monitorio, rapporto dedotto in giudizio anche con la domanda riconvenzionale dell’opponente, che ha dato causa all’emissione dell’assegno bancario (pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata), piuttosto che riconoscere il credito dell’opposto, oggi appellante, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per essersi egli obbligato direttamente per il pagamento del prezzo della cessione e per avere, conseguentemente, emesso l’assegno bancario prodotto con il fascicolo monitorio” - il ricorso è privo della necessaria specificità, richiesta dall ’ art. 366 comma 1 n. 3 e n. 6, in quanto non riporta né nella esposizione del fatto (p. 5) e neppure nella illustrazione del motivo (p. 11) il contenuto testuale e specifico della domanda formulata in primo grado (e, secondo la tesi qui riproposta, incentrata su di una specifica qualità personale della controparte), in risposta all’opposizione della controparteavverso il decreto ingiuntivo. Peraltro, non può non rilevarsi che il ricorrente (p. 11) - a sostegno dell’assunto che, in seguito alle domande avversarie, difendendosi da queste, in via di reconventio reconventionis, aveva ribadito il suo diritto di credito anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che in giudizio stava personalmente e senza alcun riferimento a cariche societarie - indica (p. 11) come luogo processuale in cui ciò avrebbe svolto detta domanda la pagina due della comparsa di risposta presentata nel giudizio di opposizione: ma, a seguito dell’accesso agli atti, consentito dalla natura del vizio prospettato, questa Corte deve rilevare che tale comparsa è costituita da una sola pagina. È, pertanto, impossibile verificare se e quale domanda sia stata ritualmente e tempestivamente proposta in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, avente gli oggetti che il ricorrente lamenta non essere stati esaminati in primo e in secondo grado. 3. Alla inammissibilità del ricorso non consegue la condanna di parte ricorrente alle spese processuali, non essendo stata svolta alcuna difesa da parte intimata, ma consegue la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente ed