CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08811/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata / hi,okicéle (K/IDfri pAg 1,104142«; 1. ritenuto che l'unico motivo, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, propone censure non consentite in sede di legittimità o comunque manifestamente infondate, perché, senza nemmeno indicare specifici vizi dell'apparato giustificativo della decisione, finiscono per sollecitare, attraverso una lettura alternativa delle evidenze istruttorie, apprezzamenti riservati dal legislatore al Tribunale di sorveglianza che, nel caso concreto, ha esercitato il potere discrezionale dando adeguatamente conto delle ragioni sottese alla scelta. L'ordinanza impugnata ha rigettato l'istanza di affidamento in prova valorizzando in sede di giudizio prognostico sull'adeguatezza della misura elementi sintomatici negativi (gravità del reato in esecuzione, rilevante capacità a delinquere del condannato desunta non solo dai plurimi precedenti penali ma soprattutto dai carichi pendenti per violazioni commesse dopo i fatti oggetto della condanna, mancanza di un lavoro stabile, assenza di risorse socio-affettive) così preganti da rendere recessivi quelli di segno contrario, pedissequamente ribaditi nel ricorso 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 6 dicembre 2