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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 38072/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia nel procedimento a carico di 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BG) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 del Tribunale di Bergamo; letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza; lette le conclusioni del difensore degli imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso limitatamente al terzo motivo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo del 19 ottobre scorso, che, all'esito di giudizio abbreviato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per vari reati dì cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ritenuti in continuazione tra loro.

Tre sono - secondo l'autorità ricorrente - le disposizioni di legge violate da tale decisione: /) l'art. 163, primo comma, cod. pen., nella parte in cui, per [OSCURATO:PERSONA], è stata concessa la sospensione condizionale anche della multa, irrogata in aggiunta alla reclusione applicata nella misura massima di due anni consentita dalla legge; //) l'art. 65, cod. pen., in quanto, per [OSCURATO:PERSONA], la diminuzione della pena detentiva per le attenuanti generiche è stata determinata in misura superiore ad un terzo della pena-base, con conseguente erroneità anche della pena finale, derivante dall'ulteriore riduzione per il rito; ///) l'art. 81, secondo comma, cod. pen., in ragione del mancato aumento di pena per la continuazione c.d.

"interna" tra i singoli reati contestati, per [OSCURATO:PERSONA], al capo 2) e, per [OSCURATO:PERSONA], al capo 3) dell'imputazione.

2. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale in sede, concludendo per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

3. Ha depositato memoria scritta la difesa degli imputati, convenendo sulla fondatezza del solo primo motivo di ricorso e ritenendo infondata nel resto l'impugnazione.

La difesa ha, quindi, depositato anche conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso limitatamente al terzo motivo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] dev'essere convertito in appello, a norma degli artt. 569, comma 2, e 580, cod. proc. pen.

Da attestazione trasmessa dalla cancelleria del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo, infatti, risulta che tale imputato, attraverso il proprio difensore, ha presentato appello avverso la medesima sentenza e per i medesimi reati.

Giova solo precisare: - che la sentenza, quantunque di condanna, era appellabile da parte del Pubblico ministero, a norma dell'art. 443, comma 3, cod. proc. pen., avendo modificato il titolo del reato rispetto all'originaria imputazione (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, a fronte di un'imputazione contenente solamente un generico riferimento all'art. 73); - che, a norma dell'art. 593, commi 1 e 2, cod. proc. pen., non avendo esercitato tale facoltà il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel termine assegnatogli, e potendo tale suo silenzio ragionevolmente intendersi come acquiescenza al provvedimento, il Procuratore generale presso la Corte d'appello aveva titolo a proporre appello; - che, pertanto, il ricorso in rassegna deve intendersi proposto da tale autorità giudiziaria per saltum, ovvero a norma dell'art. 569, comma 1, cod. proc. pen., con l'effetto che, avendo un'altra parte processuale proposto appello, contro la stessa sentenza e per le medesime imputazioni, l'impugnazione va convertita in appello.

2. Non altrettanto vale per l'imputato non appellante [OSCURATO:PERSONA], non ravvisandosi il presupposto richiesto a tal fine dall'art. 580, cod. proc. pen., ovvero l'esistenza di una delle ipotesi tipiche di connessione di cui all'art. 12, cod. proc. pen., tra le sue imputazioni e quelle del [OSCURATO:PERSONA]: si tratterebbe, infatti, soltanto di distinti episodi di reciproca compravendita di stupefacenti.

3. Per quel che riguarda l'imputato [OSCURATO:PERSONA], dunque, il ricorso dev'essere esaminato ed i relativi motivi risultano fondati.

3.1. La riduzione della pena detentiva per il riconoscimento delle attenuanti generiche è stata superiore al terzo della pena-base e, quindi, al massimo consentito dalla legge (nello specifico: nove mesi di reclusione, su una pena base di due anni), con il conseguente riflesso sulla pena finale, a sèguito dell'ulteriore riduzione per il rito.

3.2. Non risulta, inoltre, applicato - e comunque non è specificamente indicato in motivazione, come invece è necessario - alcun aumento di pena per continuazione, in relazione alla pluralità dei singoli reati contestatigli, pur all'interno di un unico capo d'imputazione.

4. Trattandosi di valutazioni di fatto, come tali riservate al giudice di merito, la sentenza dev'essere annullata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] in parte qua ed il processo rimesso - a norma dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen. - alla Corte d'appello territorialmente competente, per le sue valutazioni sul punto.In applicazione dell'art. 624, cod. proc. pen., invece, trattandosi di capo non controverso della decisione impugnata, va dichiarata irrevocabile la statuizione di colpevolezza del medesimo imputato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al trattamento sanzionatorio, e rinvia alla Corte di appello di Brescia per nuovo giudizio sul punto.

Visto l'art. 624, c.p.p., dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato [OSCURATO:PERSONA].

Converte il ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in appello e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia nel procedimento a carico di 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BG) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 del Tribunale di Bergamo; letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza; lette le conclusioni del difensore degli imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso limitatamente al terzo motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo del 19 ottobre scorso, che, all'esito di giudizio abbreviato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per vari reati dì cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ritenuti in continuazione tra loro. Tre sono - secondo l'autorità ricorrente - le disposizioni di legge violate da tale decisione: /) l'art. 163, primo comma, cod. pen., nella parte in cui, per [OSCURATO:PERSONA], è stata concessa la sospensione condizionale anche della multa, irrogata in aggiunta alla reclusione applicata nella misura massima di due anni consentita dalla legge; //) l'art. 65, cod. pen., in quanto, per [OSCURATO:PERSONA], la diminuzione della pena detentiva per le attenuanti generiche è stata determinata in misura superiore ad un terzo della pena-base, con conseguente erroneità anche della pena finale, derivante dall'ulteriore riduzione per il rito; ///) l'art. 81, secondo comma, cod. pen., in ragione del mancato aumento di pena per la continuazione c.d. "interna" tra i singoli reati contestati, per [OSCURATO:PERSONA], al capo 2) e, per [OSCURATO:PERSONA], al capo 3) dell'imputazione. 2. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale in sede, concludendo per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 3. Ha depositato memoria scritta la difesa degli imputati, convenendo sulla fondatezza del solo primo motivo di ricorso e ritenendo infondata nel resto l'impugnazione. La difesa ha, quindi, depositato anche conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso limitatamente al terzo motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] dev'essere convertito in appello, a norma degli artt. 569, comma 2, e 580, cod. proc. pen. Da attestazione trasmessa dalla cancelleria del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo, infatti, risulta che tale imputato, attraverso il proprio difensore, ha presentato appello avverso la medesima sentenza e per i medesimi reati. Giova solo precisare: - che la sentenza, quantunque di condanna, era appellabile da parte del Pubblico ministero, a norma dell'art. 443, comma 3, cod. proc. pen., avendo modificato il titolo del reato rispetto all'originaria imputazione (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, a fronte di un'imputazione contenente solamente un generico riferimento all'art. 73); - che, a norma dell'art. 593, commi 1 e 2, cod. proc. pen., non avendo esercitato tale facoltà il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel termine assegnatogli, e potendo tale suo silenzio ragionevolmente intendersi come acquiescenza al provvedimento, il Procuratore generale presso la Corte d'appello aveva titolo a proporre appello; - che, pertanto, il ricorso in rassegna deve intendersi proposto da tale autorità giudiziaria per saltum, ovvero a norma dell'art. 569, comma 1, cod. proc. pen., con l'effetto che, avendo un'altra parte processuale proposto appello, contro la stessa sentenza e per le medesime imputazioni, l'impugnazione va convertita in appello. 2. Non altrettanto vale per l'imputato non appellante [OSCURATO:PERSONA], non ravvisandosi il presupposto richiesto a tal fine dall'art. 580, cod. proc. pen., ovvero l'esistenza di una delle ipotesi tipiche di connessione di cui all'art. 12, cod. proc. pen., tra le sue imputazioni e quelle del [OSCURATO:PERSONA]: si tratterebbe, infatti, soltanto di distinti episodi di reciproca compravendita di stupefacenti. 3. Per quel che riguarda l'imputato [OSCURATO:PERSONA], dunque, il ricorso dev'essere esaminato ed i relativi motivi risultano fondati. 3.1. La riduzione della pena detentiva per il riconoscimento delle attenuanti generiche è stata superiore al terzo della pena-base e, quindi, al massimo consentito dalla legge (nello specifico: nove mesi di reclusione, su una pena base di due anni), con il conseguente riflesso sulla pena finale, a sèguito dell'ulteriore riduzione per il rito. 3.2. Non risulta, inoltre, applicato - e comunque non è specificamente indicato in motivazione, come invece è necessario - alcun aumento di pena per continuazione, in relazione alla pluralità dei singoli reati contestatigli, pur all'interno di un unico capo d'imputazione. 4. Trattandosi di valutazioni di fatto, come tali riservate al giudice di merito, la sentenza dev'essere annullata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] in parte qua ed il processo rimesso - a norma dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen. - alla Corte d'appello territorialmente competente, per le sue valutazioni sul punto.In applicazione dell'art. 624, cod. proc. pen., invece, trattandosi di capo non controverso della decisione impugnata, va dichiarata irrevocabile la statuizione di colpevolezza del medesimo imputato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al trattamento sanzionatorio, e rinvia alla Corte di appello di Brescia per nuovo giudizio sul punto. Visto l'art. 624, c.p.p., dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. Converte il ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in appello e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appel
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