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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 37305/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 09-09-2022 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 16 febbraio 2018, la Corte di appello di Roma, per quanto in questa sede rileva, confermava la decisione del 28 maggio 2016, con cui il G.U.P. del Tribunale di Roma aveva affermato la responsabilità penale dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, alla pena di 2 anni, 6 mesi di reclusione ed euro 9.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole dei reati ex art. 73 del d.P.R. 309/1990, a lui ascritti ai capi K1 (commesso in Roma il 26 luglio 2013) e T (commesso in Fiumicino il 20 gennaio 2015).

A sua volta, [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di 12 anni di reclusione, in quanto ritenuto colpevole dei reati a lui ascritti ai capi Al, per essere stato organizzatore di un'associazione per delinquere ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, operativa dal 2011 al gennaio 2015 (capo Al), nonché dei reati, consumati o tentati, aventi ad oggetto l'art. 73 del d.P.R. n. 1990 (capi D1, in esso assorbito il capo El, H1 e Jbis), oltre che del reato di favoreggiamento ascrittogli al capo 31; fatti commessi in Italia e all'estero, tra il luglio del 2013 e il gennaio del 2014.

2. Con sentenza n. 47557 del 26 settembre 2019, la Terza Sezione di questa Corte annullava la decisione della Corte di appello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui ai capi Al, D1, H1, Jbis e rinviava per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma, rigettando il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui al capo

31. La sentenza della Corte di appello veniva altresì annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui al capo Kl, con rinvio, anche in relazione all'eventuale rideterminazione dell'aumento di pena per la continuazione con il capo T, ad altra Sezione della Corte di appello di Roma, essendo il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] inammissibile nel resto.

3. In sede di rinvio, la Corte di appello di Roma, con sentenza del 9 ottobre 2020, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], riqualificato il fatto ascritto al capo Al ai sensi dell'art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990, quale associazione finalizzata al narcotraffico operante dall'autunno 2012 anziché dal 2011, rideterminava la pena a suo carico in anni 11, mesi 7 e giorni 10 di reclusione, mentre, rispetto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], veniva confermata la sentenza di condanna resa dal G.U.P. il 28 maggio 2016.

4. Con sentenza n. 19607 del 22 febbraio 2022, la Quarta Sezione della Corte di Cassazione annullava la seconda decisione della Corte di appello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla recidiva e rinviava per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Roma, rigettando nel resto il suo ricorso.

Annullava inoltre la sentenza della Corte di appello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui al capo K1 e rinviava, anche in relazione all'eventuale rideterminazione dell'aumento di pena per la continuazione con il capo T, ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.

5. In sede di secondo rinvio, la Corte di appello di Roma, con sentenza del 9 settembre 2022, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], esclusa la recidiva, rideterminava la pena a suo carico in anni 9, mesi 7 e giorni 10 di reclusione, mentre, in ordine alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], l'appello veniva rigettato, venendo confermata la sentenza di condanna resa dal G.U.P. il 28 maggio 2016.

6. Avverso la nuova pronuncia della Corte di appello romana, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite i rispettivi difensori, hanno proposto ricorso per cassazione.

6.1. [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un unico motivo, con cui la difesa contesta la determinazione della pena, osservando che i giudici di secondo grado si sono limitati a "sterilizzare" il calcolo della pena dalla incidenza della recidiva che ha escluso, omettendo di confrontarsi con due doglianze difensive in punto di trattamento sanzionatorio: la prima riguardava l'errore nell'individuazione della reato più grave nell'ambito del riconoscimento della continuazione, essendo stato ritenuto più grave il reato associativo ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 di cui al capo Al, mentre in realtà il delitto più grave era quello di cui al capo Dl, nell'ambito del quale era contestata l'aggravante di cui all'art. 80 comma 2 del d.P.R. n. 309 del 1990, che determina una pena di 33 anni e 4 mesi di reclusione, a fronte di una pena massima per il reato associativo di 24 anni.

La seconda doglianza riguardava il fatto che, nella determinazione della pena, vi era stato un equivoco grottesco, nel senso che il G.U.P. aveva determinato la pena in 13 anni di reclusione, evidentemente ritenendo di dover derubricare il delitto di cui all'art. 74 comma 1 del d.P.R. n. 309 del 1990 in quello di cui al comma 2, mentre la Corte di appello ha attributo al G.U.P. un clamoroso errore, ritenendo che avesse inteso condannare [OSCURATO:PERSONA] per il reato contestato, ma avesse erroneamente individuato la pena base minima in 13 anziché 20 anni.

La Corte di cassazione aveva annullato la sentenza di appello anche in relazione alle questioni relative alla pena, ma il giudice del rinvio si è limitato a correggere l'errore del G.U.P. rispetto alla qualificazione del reato associativo ascritto a [OSCURATO:PERSONA], tenendo ferme l'entità della pena e la qualità del reato più grave, senza che i motivi relativi lato sensu alla pena fossero stati ritenuti assorbiti dalla sentenza di annullamento che aveva riguardo espressamente la recidiva.

6.2. [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato cinque motivi.

Con il primo, la difesa deduce la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e il travisamento della prova rispetto al giudizio di colpevolezza riferito al capo Kl, osservando che nella sentenza di primo grado era stato accertato che tutti i 90 chili di stupefacente erano stati detenuti e ceduti dal solo Langella presso la "piazza" di Torino, essendo Langella reo confesso sul punto, per cui alcuna condotta illecita poteva essere imputabile a [OSCURATO:PERSONA].Del resto, le precarie condizioni di vita del ricorrente escluderebbero a priori un'attività di spaccio continuativa, che avrebbe prodotto ben altra ricchezza.

A ciò si aggiunge che le chat telematiche, peraltro non correttamente intese nel loro effettivo significato dai giudici di merito, non danno riscontro né al rinvenimento di stupefacenti, né all'identificazione degli acquirenti finali, né all'accertamento di trasferimenti di denaro, per cui l'astratta riconducibilità dei soprannomi "Cinese" e "Cinese 2" alla persona di [OSCURATO:PERSONA], senza ulteriori elementi probatori a suo carico, non può costituire un indizio idoneo a costruire una valida fonte di prova circa la destinazione allo spaccio.

Ad ogni buon conto, secondo la difesa, per il principio del favor rei, si sarebbe dovuta riconoscere quantomeno la fattispecie dell'uso personale, in assenza di prove circa l'attività di spaccio, non essendo stati rinvenuti bilancini, confezioni o denaro contante.

Con il secondo motivo, si ribadisce che, in relazione al capo Kl, non è stata acquisita alcuna prova circa l'acquisto di droga da parte di [OSCURATO:PERSONA], tanto è vero che nel capo di imputazione si fa riferimento a un quantitativo imprecisato di hashish, avendo peraltro la Corte di appello erroneamente e immotivatamente ritenuto che i nickname di "Cinese" e "Cinese2" contenuti nelle chat e nei messaggi fossero ricollegabili alla persona di [OSCURATO:PERSONA].

Con il terzo motivo si obietta, in via subordinata, che l'illecito penale ascritto a [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto "droghe leggere", risulta ormai prescritto, risalendo il fatto al 26 luglio 2013, per cui il termine di prescrizione è maturato il 26 gennaio 2021, in assenza di interruzioni o sospensioni.

Con il quarto motivo, è stata eccepita l'inosservanza degli art. 73, commi 1, 4 e 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, 529 cod. proc. pen. e 157 cod. pen., rilevandosi che la condotta contestata a [OSCURATO:PERSONA] integrerebbe al più la fattispecie di lieve entità, posto che nel capo di imputazione non è indicata la presunta qualità dello stupefacente, che non è stato mai rinvenuto o sequestrato, per cui il principio del favor rei avrebbe imposto la riqualificazione del fatto.

Con il quinto motivo, infine, oggetto di doglianza è l'erronea applicazione degli art. 81 cod. pen., 442 cod. proc. pen., 20 bis e 133 cod. pen., rilevandosi che il giudice di secondo grado ha ritenuto congruo per il capo K1 l'aumento di mesi 10 di reclusione ed euro 3.500 di multa, senza procedere alla conseguente riduzione di pena, atteso che l'aumento per la continuazione era stato di 12 mesi, risultando in ogni caso eccessiva la pena irrogata al ricorrente.

Da ultimo, si osserva che, essendo stata irrogata una pena pari a 2 anni e 6 mesi di reclusione, [OSCURATO:PERSONA] possa usufruire delle pene sostitutive previste dall'art.20 bis cod. pen., introdotto dalla cd.

"riforma Cartabia", la cui disciplina transitoria prevede che tale richiesta possa essere avanzata anche in relazione ai procedimenti penali pendenti alla data della sua entrata in vigore.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché manifestamente infondato, mentre, rispetto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo K1), perché estinto per prescrizione, con eliminazione della pena corrispondente, dovendo l'impugnazione essere invece disattesa nel resto.

1. In via preliminare, deve premettersi che, all'udienza del 7 giugno 2023, è stata rigettata l'istanza di rinvio avanzata dal difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], istanza cui si è riportata il sostituto processuale e cui si è associata il difensore di [OSCURATO:PERSONA], posto che i difensori avevano inteso aderire a una dichiarazione di astensione dalle udienze che era stata proclamata da un'associazione di categoria di carattere locale (Camera penale di Roma) e non nazionale, per cui il Collegio non ha accolto la richiesta di rinvio, ciò in applicazione del condiviso principio elaborato da questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 18809 del 11/04/2019, Rv. 275763), secondo cui l'astensione dalle udienze proclamata da singole camere penali o da organismi legati al territorio di un determinato Foro ha carattere locale e vincola esclusivamente i giudici che esercitano nella relativa circoscrizione territoriale, mentre davanti alla Corte di cassazione, in quanto Ufficio avente giurisdizione nazionale, la possibile astensione dalle udienze che vi si celebrino può avvenire esclusivamente in adesione di un'iniziativa proveniente da organismi avente carattere nazionale.

2. Tanto premesso e iniziando dalla posizione di [OSCURATO:PERSONA], occorre premettere che, con la seconda sentenza rescindente (n. 19607-2022), la Quarta Sezione di questa Corte aveva annullato la seconda sentenza della Corte di appello solo limitatamente alla recidiva e, in effetti, in sede di rinvio, la Corte territoriale ha escluso la recidiva contestata e applicata, provvedendo a espungere dal computo della pena l'aumento che era stato apportato per la recidiva.

Ne consegue che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere ritenuto inammissibile, dolendosi la difesa di differenti questioni in punto di trattamento sanzionatorio che esulavano dal perimetro del giudizio di rinvio, giudizio che, come detto, era circoscritto unicamente alla valutazione sulla recidiva.

All'inammissibilità del ricorso consegue l'onere per [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.3.

Passando al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e premesso che i primi quattro motivi sono suscettibili di trattazione unitaria, perché tra loro sovrapponibili, in quanto riferiti al giudizio di colpevolezza relativo al capo K1 (relativo all'acquisto di un quantitativo non precisato di hashish in concorso con tale [OSCURATO:PERSONA]), occorre evidenziare che la conferma dell'affermazione della responsabilità penale dell'imputato in ordine al reato in esame non presenta vizi di legittimità.

Deve premettersi, al riguardo, che il secondo annullamento della Quarta Sezione è dipeso unicamente da ragioni processuali, per cui il perimento del giudizio di rinvio è rimasto quello già delineato dalla prima sentenza rescindente, con la quale (pag. 56) era stato sottolineato che la Corte di appello aveva travisato la prova, ritenendo erroneamente che la sostanza stupefacente ceduta all'imputato fosse tutta quella oggetto del capo K, pari a 90 kg., mentre nella sentenza di primo grado si indicava non solo che si tratta di una parte, non determinata, di quel quantitativo, ma, implicitamente, che si trattava di un quantitativo inferiore a quello oggetto del capo T, ritenuto il reato più grave.

La prima sentenza della Corte di appello era stata censurata anche nella misura in cui il G.U.P., per il capo T, aveva ritenuto parte della sostanza stupefacente rinvenuta destinata all'uso personale, sicché la Corte di appello avrebbe dovuto rispondere al motivo sulla destinazione della sostanza stupefacente acquistata al capo Kl, indicando se sussistano gli elementi di prova per ritenere che la sostanza stupefacente fosse destinata a terzi o all'uso esclusivamente personale.

L'errore nella determinazione del quantitativo incideva peraltro, secondo la prima sentenza rescindente, anche sulla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo Kl, questione questa rilevabile d'ufficio, pur se con l'appello non furono dedotti motivi relativi all'applicazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990.

3.1. Ciò posto, ritiene il Collegio che la sentenza impugnata abbia colmato adeguatamente le lacune argomentative ravvisate dalla sentenza rescindente.

Ed invero il giudice del rinvio ha compiuto un'adeguata ricostruzione dei fatti, evidenziando innanzitutto che la partita di droga proveniente dal Marocco e arrivata in Italia agli inizi di luglio del 2013, era stata divisa tra tale Langella, sul punto reo confesso, che la distribuiva a Torino, e [OSCURATO:PERSONA], che la spacciava a Roma; in particolare, dalla conversazione intercettata del 25 luglio 2013 risulta che il quantitativo promesso a [OSCURATO:PERSONA] aveva un prezzo non inferiore a 1.400 euro e che del prezzo [OSCURATO:PERSONA]Alessandri aveva parlato con un gruppo di persone a lui vicine, per cui il quantitativo promesso in vendita non poteva avere un prezzo di poco rilievo; quindi, nel successivo dialogo captato del 28 luglio 2013 D'Alessandri chiedeva al gruppo rappresentato da [OSCURATO:PERSONA] se per l'una del giorno successivo erano pronti a dare un acconto.

Successivamente, ossia il 9 agosto 2013, il correo Rollero sollecitava il pagamento di una somma "tra i 60 e gli 80", il che, avuto riguardo al tenore degli scambi intercorsi, veniva inteso nel senso che [OSCURATO:PERSONA] si era impegnato a dare una somma di 60-80 mila euro, non essendo verosimile pensare a una somma limitata a poche decine di euro, stante anche il coinvolgimento di una pluralità di persone nella vicenda.

Conseguentemente, i giudici del rinvio hanno escluso sia che il quantitativo di droga fosse inferiore a quello di 889 grammi contestato al capo T, sia lo stesso fosse destinato all'uso personale, alla luce della sua entità, sia che, per tali ragioni, il fatto per cui si procede fosse qualificabile in termini di lieve entità, dovendosi altresì considerare che [OSCURATO:PERSONA] trattava anche per conto di altri, che si parlava di pagare degli acconti da parte di terze persone e che la cifra pattuita era di 1.400 euro al chilo, per cui evidentemente l'acquisto riguardava decine di chili di droga, il che si pone oggettivamente in termini ostativi all'applicabilità della fattispecie ex art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990.

3.2. Orbene, in quanto preceduti da una disamina razionale delle fonti dimostrative disponibili, correttamente intese nel loro effettivo significato e correlate tra loro in maniera non illogica, il giudizio sull'ascrivibilità all'imputato della condotta illecita a lui contestata al capo K1 e l'inquadramento giuridico del fatto non prestano il fianco alle censure difensive, che invero si articolano nella sostanziale proposta di una lettura alternativa (e frammentaria) del materiale istruttorio, operazione non consentita in questa sede, dovendosi ribadire (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601) che, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.

3.2. Ribadita l'infondatezza, invero non manifesta, delle censure in punto di responsabilità sollevate nei primi quattro motivi (il quinto motivo in punto di trattamento sanzionatorio è assorbito dalle seguenti considerazioni), deve tuttavia prendersi atto che il reato di cui al capo K1 era estinto per prescrizione già al momento della decisione impugnata: sul punto deve infatti osservarsi che, pur richiamando il capo di imputazione l'art. 73 comma 1 del d.P.R. n. 309 del 1990, in realtà la condotta concerne l'acquisto di stupefacenti di tipo "leggero" (hashish), per cui, non essendo stata contestata l'aggravante dell'ingente quantità, la fattispecie configurabile è quella dell'art. 73 comma 4 del citato decreto; quindi la prescrizione massima del reato ascritto all'imputato deve essere computata in 7 anni e 6 mesi di reclusione, con la conseguenza che, risalendo il fatto al 26 luglio 2013 e in assenza di cause di sospensione, la causa estintiva della prescrizione risulta maturata il 26 gennaio 2021, ossia prima del 9 settembre 2022, data della pronuncia resa dai giudici di appello in sede di rinvio.

Pertanto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo Kl) perché estinto per prescrizione e, per l'effetto, deve essere eliminata la pena corrispondente.

Sul punto deve rilevarsi che il G.U.P., con statuizione confermata dalla Corte di appello, ha ritenuto più grave il reato di cui al capo T, irrogando per tale imputazione la pena di anni 2, mesi 9 di reclusione ed euro 10.000 di multa.

Su tale pena, prima della riduzione per la scelta del rito, è stato apportato l'aumento di anni 1 di reclusione ed euro 3.500 di multa per il capo Kl, aumento che va ora eliminato, per cui, operata la riduzione per il rito direttamente sulla pena fissata per il capo T, la pena finale a carico di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rideterminata nella misura di anni 1, mesi 10 di reclusione ed euro 6.667,00 di multa.

Nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere invece disatteso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di cui al capo Kl) perché estinto per prescrizione.

Per l'effetto elimina la pena corrispondente per la continuazione (anni uno di reclusione ed euro 3.500 di multa) e, previo riconoscimento della riduzione per la scelta del rito, ridetermina la pena finale nella misura di anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro 6.667,00 di multa.

Rigett

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 09-09-2022 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 febbraio 2018, la Corte di appello di Roma, per quanto in questa sede rileva, confermava la decisione del 28 maggio 2016, con cui il G.U.P. del Tribunale di Roma aveva affermato la responsabilità penale dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, alla pena di 2 anni, 6 mesi di reclusione ed euro 9.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole dei reati ex art. 73 del d.P.R. 309/1990, a lui ascritti ai capi K1 (commesso in Roma il 26 luglio 2013) e T (commesso in Fiumicino il 20 gennaio 2015). A sua volta, [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di 12 anni di reclusione, in quanto ritenuto colpevole dei reati a lui ascritti ai capi Al, per essere stato organizzatore di un'associazione per delinquere ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, operativa dal 2011 al gennaio 2015 (capo Al), nonché dei reati, consumati o tentati, aventi ad oggetto l'art. 73 del d.P.R. n. 1990 (capi D1, in esso assorbito il capo El, H1 e Jbis), oltre che del reato di favoreggiamento ascrittogli al capo 31; fatti commessi in Italia e all'estero, tra il luglio del 2013 e il gennaio del 2014. 2. Con sentenza n. 47557 del 26 settembre 2019, la Terza Sezione di questa Corte annullava la decisione della Corte di appello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui ai capi Al, D1, H1, Jbis e rinviava per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma, rigettando il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui al capo 31. La sentenza della Corte di appello veniva altresì annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui al capo Kl, con rinvio, anche in relazione all'eventuale rideterminazione dell'aumento di pena per la continuazione con il capo T, ad altra Sezione della Corte di appello di Roma, essendo il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] inammissibile nel resto. 3. In sede di rinvio, la Corte di appello di Roma, con sentenza del 9 ottobre 2020, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], riqualificato il fatto ascritto al capo Al ai sensi dell'art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990, quale associazione finalizzata al narcotraffico operante dall'autunno 2012 anziché dal 2011, rideterminava la pena a suo carico in anni 11, mesi 7 e giorni 10 di reclusione, mentre, rispetto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], veniva confermata la sentenza di condanna resa dal G.U.P. il 28 maggio 2016. 4. Con sentenza n. 19607 del 22 febbraio 2022, la Quarta Sezione della Corte di Cassazione annullava la seconda decisione della Corte di appello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla recidiva e rinviava per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Roma, rigettando nel resto il suo ricorso. Annullava inoltre la sentenza della Corte di appello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui al capo K1 e rinviava, anche in relazione all'eventuale rideterminazione dell'aumento di pena per la continuazione con il capo T, ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. 5. In sede di secondo rinvio, la Corte di appello di Roma, con sentenza del 9 settembre 2022, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], esclusa la recidiva, rideterminava la pena a suo carico in anni 9, mesi 7 e giorni 10 di reclusione, mentre, in ordine alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], l'appello veniva rigettato, venendo confermata la sentenza di condanna resa dal G.U.P. il 28 maggio 2016. 6. Avverso la nuova pronuncia della Corte di appello romana, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite i rispettivi difensori, hanno proposto ricorso per cassazione. 6.1. [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un unico motivo, con cui la difesa contesta la determinazione della pena, osservando che i giudici di secondo grado si sono limitati a "sterilizzare" il calcolo della pena dalla incidenza della recidiva che ha escluso, omettendo di confrontarsi con due doglianze difensive in punto di trattamento sanzionatorio: la prima riguardava l'errore nell'individuazione della reato più grave nell'ambito del riconoscimento della continuazione, essendo stato ritenuto più grave il reato associativo ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 di cui al capo Al, mentre in realtà il delitto più grave era quello di cui al capo Dl, nell'ambito del quale era contestata l'aggravante di cui all'art. 80 comma 2 del d.P.R. n. 309 del 1990, che determina una pena di 33 anni e 4 mesi di reclusione, a fronte di una pena massima per il reato associativo di 24 anni. La seconda doglianza riguardava il fatto che, nella determinazione della pena, vi era stato un equivoco grottesco, nel senso che il G.U.P. aveva determinato la pena in 13 anni di reclusione, evidentemente ritenendo di dover derubricare il delitto di cui all'art. 74 comma 1 del d.P.R. n. 309 del 1990 in quello di cui al comma 2, mentre la Corte di appello ha attributo al G.U.P. un clamoroso errore, ritenendo che avesse inteso condannare [OSCURATO:PERSONA] per il reato contestato, ma avesse erroneamente individuato la pena base minima in 13 anziché 20 anni. La Corte di cassazione aveva annullato la sentenza di appello anche in relazione alle questioni relative alla pena, ma il giudice del rinvio si è limitato a correggere l'errore del G.U.P. rispetto alla qualificazione del reato associativo ascritto a [OSCURATO:PERSONA], tenendo ferme l'entità della pena e la qualità del reato più grave, senza che i motivi relativi lato sensu alla pena fossero stati ritenuti assorbiti dalla sentenza di annullamento che aveva riguardo espressamente la recidiva. 6.2. [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato cinque motivi. Con il primo, la difesa deduce la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e il travisamento della prova rispetto al giudizio di colpevolezza riferito al capo Kl, osservando che nella sentenza di primo grado era stato accertato che tutti i 90 chili di stupefacente erano stati detenuti e ceduti dal solo Langella presso la "piazza" di Torino, essendo Langella reo confesso sul punto, per cui alcuna condotta illecita poteva essere imputabile a [OSCURATO:PERSONA].Del resto, le precarie condizioni di vita del ricorrente escluderebbero a priori un'attività di spaccio continuativa, che avrebbe prodotto ben altra ricchezza. A ciò si aggiunge che le chat telematiche, peraltro non correttamente intese nel loro effettivo significato dai giudici di merito, non danno riscontro né al rinvenimento di stupefacenti, né all'identificazione degli acquirenti finali, né all'accertamento di trasferimenti di denaro, per cui l'astratta riconducibilità dei soprannomi "Cinese" e "Cinese 2" alla persona di [OSCURATO:PERSONA], senza ulteriori elementi probatori a suo carico, non può costituire un indizio idoneo a costruire una valida fonte di prova circa la destinazione allo spaccio. Ad ogni buon conto, secondo la difesa, per il principio del favor rei, si sarebbe dovuta riconoscere quantomeno la fattispecie dell'uso personale, in assenza di prove circa l'attività di spaccio, non essendo stati rinvenuti bilancini, confezioni o denaro contante. Con il secondo motivo, si ribadisce che, in relazione al capo Kl, non è stata acquisita alcuna prova circa l'acquisto di droga da parte di [OSCURATO:PERSONA], tanto è vero che nel capo di imputazione si fa riferimento a un quantitativo imprecisato di hashish, avendo peraltro la Corte di appello erroneamente e immotivatamente ritenuto che i nickname di "Cinese" e "Cinese2" contenuti nelle chat e nei messaggi fossero ricollegabili alla persona di [OSCURATO:PERSONA]. Con il terzo motivo si obietta, in via subordinata, che l'illecito penale ascritto a [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto "droghe leggere", risulta ormai prescritto, risalendo il fatto al 26 luglio 2013, per cui il termine di prescrizione è maturato il 26 gennaio 2021, in assenza di interruzioni o sospensioni. Con il quarto motivo, è stata eccepita l'inosservanza degli art. 73, commi 1, 4 e 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, 529 cod. proc. pen. e 157 cod. pen., rilevandosi che la condotta contestata a [OSCURATO:PERSONA] integrerebbe al più la fattispecie di lieve entità, posto che nel capo di imputazione non è indicata la presunta qualità dello stupefacente, che non è stato mai rinvenuto o sequestrato, per cui il principio del favor rei avrebbe imposto la riqualificazione del fatto. Con il quinto motivo, infine, oggetto di doglianza è l'erronea applicazione degli art. 81 cod. pen., 442 cod. proc. pen., 20 bis e 133 cod. pen., rilevandosi che il giudice di secondo grado ha ritenuto congruo per il capo K1 l'aumento di mesi 10 di reclusione ed euro 3.500 di multa, senza procedere alla conseguente riduzione di pena, atteso che l'aumento per la continuazione era stato di 12 mesi, risultando in ogni caso eccessiva la pena irrogata al ricorrente. Da ultimo, si osserva che, essendo stata irrogata una pena pari a 2 anni e 6 mesi di reclusione, [OSCURATO:PERSONA] possa usufruire delle pene sostitutive previste dall'art.20 bis cod. pen., introdotto dalla cd. "riforma Cartabia", la cui disciplina transitoria prevede che tale richiesta possa essere avanzata anche in relazione ai procedimenti penali pendenti alla data della sua entrata in vigore.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché manifestamente infondato, mentre, rispetto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo K1), perché estinto per prescrizione, con eliminazione della pena corrispondente, dovendo l'impugnazione essere invece disattesa nel resto. 1. In via preliminare, deve premettersi che, all'udienza del 7 giugno 2023, è stata rigettata l'istanza di rinvio avanzata dal difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], istanza cui si è riportata il sostituto processuale e cui si è associata il difensore di [OSCURATO:PERSONA], posto che i difensori avevano inteso aderire a una dichiarazione di astensione dalle udienze che era stata proclamata da un'associazione di categoria di carattere locale (Camera penale di Roma) e non nazionale, per cui il Collegio non ha accolto la richiesta di rinvio, ciò in applicazione del condiviso principio elaborato da questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 18809 del 11/04/2019, Rv. 275763), secondo cui l'astensione dalle udienze proclamata da singole camere penali o da organismi legati al territorio di un determinato Foro ha carattere locale e vincola esclusivamente i giudici che esercitano nella relativa circoscrizione territoriale, mentre davanti alla Corte di cassazione, in quanto Ufficio avente giurisdizione nazionale, la possibile astensione dalle udienze che vi si celebrino può avvenire esclusivamente in adesione di un'iniziativa proveniente da organismi avente carattere nazionale. 2. Tanto premesso e iniziando dalla posizione di [OSCURATO:PERSONA], occorre premettere che, con la seconda sentenza rescindente (n. 19607-2022), la Quarta Sezione di questa Corte aveva annullato la seconda sentenza della Corte di appello solo limitatamente alla recidiva e, in effetti, in sede di rinvio, la Corte territoriale ha escluso la recidiva contestata e applicata, provvedendo a espungere dal computo della pena l'aumento che era stato apportato per la recidiva. Ne consegue che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere ritenuto inammissibile, dolendosi la difesa di differenti questioni in punto di trattamento sanzionatorio che esulavano dal perimetro del giudizio di rinvio, giudizio che, come detto, era circoscritto unicamente alla valutazione sulla recidiva. All'inammissibilità del ricorso consegue l'onere per [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.3. Passando al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e premesso che i primi quattro motivi sono suscettibili di trattazione unitaria, perché tra loro sovrapponibili, in quanto riferiti al giudizio di colpevolezza relativo al capo K1 (relativo all'acquisto di un quantitativo non precisato di hashish in concorso con tale [OSCURATO:PERSONA]), occorre evidenziare che la conferma dell'affermazione della responsabilità penale dell'imputato in ordine al reato in esame non presenta vizi di legittimità. Deve premettersi, al riguardo, che il secondo annullamento della Quarta Sezione è dipeso unicamente da ragioni processuali, per cui il perimento del giudizio di rinvio è rimasto quello già delineato dalla prima sentenza rescindente, con la quale (pag. 56) era stato sottolineato che la Corte di appello aveva travisato la prova, ritenendo erroneamente che la sostanza stupefacente ceduta all'imputato fosse tutta quella oggetto del capo K, pari a 90 kg., mentre nella sentenza di primo grado si indicava non solo che si tratta di una parte, non determinata, di quel quantitativo, ma, implicitamente, che si trattava di un quantitativo inferiore a quello oggetto del capo T, ritenuto il reato più grave. La prima sentenza della Corte di appello era stata censurata anche nella misura in cui il G.U.P., per il capo T, aveva ritenuto parte della sostanza stupefacente rinvenuta destinata all'uso personale, sicché la Corte di appello avrebbe dovuto rispondere al motivo sulla destinazione della sostanza stupefacente acquistata al capo Kl, indicando se sussistano gli elementi di prova per ritenere che la sostanza stupefacente fosse destinata a terzi o all'uso esclusivamente personale. L'errore nella determinazione del quantitativo incideva peraltro, secondo la prima sentenza rescindente, anche sulla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo Kl, questione questa rilevabile d'ufficio, pur se con l'appello non furono dedotti motivi relativi all'applicazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990. 3.1. Ciò posto, ritiene il Collegio che la sentenza impugnata abbia colmato adeguatamente le lacune argomentative ravvisate dalla sentenza rescindente. Ed invero il giudice del rinvio ha compiuto un'adeguata ricostruzione dei fatti, evidenziando innanzitutto che la partita di droga proveniente dal Marocco e arrivata in Italia agli inizi di luglio del 2013, era stata divisa tra tale Langella, sul punto reo confesso, che la distribuiva a Torino, e [OSCURATO:PERSONA], che la spacciava a Roma; in particolare, dalla conversazione intercettata del 25 luglio 2013 risulta che il quantitativo promesso a [OSCURATO:PERSONA] aveva un prezzo non inferiore a 1.400 euro e che del prezzo [OSCURATO:PERSONA]Alessandri aveva parlato con un gruppo di persone a lui vicine, per cui il quantitativo promesso in vendita non poteva avere un prezzo di poco rilievo; quindi, nel successivo dialogo captato del 28 luglio 2013 D'Alessandri chiedeva al gruppo rappresentato da [OSCURATO:PERSONA] se per l'una del giorno successivo erano pronti a dare un acconto. Successivamente, ossia il 9 agosto 2013, il correo Rollero sollecitava il pagamento di una somma "tra i 60 e gli 80", il che, avuto riguardo al tenore degli scambi intercorsi, veniva inteso nel senso che [OSCURATO:PERSONA] si era impegnato a dare una somma di 60-80 mila euro, non essendo verosimile pensare a una somma limitata a poche decine di euro, stante anche il coinvolgimento di una pluralità di persone nella vicenda. Conseguentemente, i giudici del rinvio hanno escluso sia che il quantitativo di droga fosse inferiore a quello di 889 grammi contestato al capo T, sia lo stesso fosse destinato all'uso personale, alla luce della sua entità, sia che, per tali ragioni, il fatto per cui si procede fosse qualificabile in termini di lieve entità, dovendosi altresì considerare che [OSCURATO:PERSONA] trattava anche per conto di altri, che si parlava di pagare degli acconti da parte di terze persone e che la cifra pattuita era di 1.400 euro al chilo, per cui evidentemente l'acquisto riguardava decine di chili di droga, il che si pone oggettivamente in termini ostativi all'applicabilità della fattispecie ex art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990. 3.2. Orbene, in quanto preceduti da una disamina razionale delle fonti dimostrative disponibili, correttamente intese nel loro effettivo significato e correlate tra loro in maniera non illogica, il giudizio sull'ascrivibilità all'imputato della condotta illecita a lui contestata al capo K1 e l'inquadramento giuridico del fatto non prestano il fianco alle censure difensive, che invero si articolano nella sostanziale proposta di una lettura alternativa (e frammentaria) del materiale istruttorio, operazione non consentita in questa sede, dovendosi ribadire (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601) che, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. 3.2. Ribadita l'infondatezza, invero non manifesta, delle censure in punto di responsabilità sollevate nei primi quattro motivi (il quinto motivo in punto di trattamento sanzionatorio è assorbito dalle seguenti considerazioni), deve tuttavia prendersi atto che il reato di cui al capo K1 era estinto per prescrizione già al momento della decisione impugnata: sul punto deve infatti osservarsi che, pur richiamando il capo di imputazione l'art. 73 comma 1 del d.P.R. n. 309 del 1990, in realtà la condotta concerne l'acquisto di stupefacenti di tipo "leggero" (hashish), per cui, non essendo stata contestata l'aggravante dell'ingente quantità, la fattispecie configurabile è quella dell'art. 73 comma 4 del citato decreto; quindi la prescrizione massima del reato ascritto all'imputato deve essere computata in 7 anni e 6 mesi di reclusione, con la conseguenza che, risalendo il fatto al 26 luglio 2013 e in assenza di cause di sospensione, la causa estintiva della prescrizione risulta maturata il 26 gennaio 2021, ossia prima del 9 settembre 2022, data della pronuncia resa dai giudici di appello in sede di rinvio. Pertanto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo Kl) perché estinto per prescrizione e, per l'effetto, deve essere eliminata la pena corrispondente. Sul punto deve rilevarsi che il G.U.P., con statuizione confermata dalla Corte di appello, ha ritenuto più grave il reato di cui al capo T, irrogando per tale imputazione la pena di anni 2, mesi 9 di reclusione ed euro 10.000 di multa. Su tale pena, prima della riduzione per la scelta del rito, è stato apportato l'aumento di anni 1 di reclusione ed euro 3.500 di multa per il capo Kl, aumento che va ora eliminato, per cui, operata la riduzione per il rito direttamente sulla pena fissata per il capo T, la pena finale a carico di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rideterminata nella misura di anni 1, mesi 10 di reclusione ed euro 6.667,00 di multa. Nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere invece disatteso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di cui al capo Kl) perché estinto per prescrizione. Per l'effetto elimina la pena corrispondente per la continuazione (anni uno di reclusione ed euro 3.500 di multa) e, previo riconoscimento della riduzione per la scelta del rito, ridetermina la pena finale nella misura di anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro 6.667,00 di multa. Rigett
Sentenza Cassazione n. 37305/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris