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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 giugno 2023

Cassazione n. 28629/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa a margine del controricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 10 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 7223, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 24.12.2014; Oggetto: Iva 2007 - Contestata omessa ritenuta - Art. 26, Dpr 600/73 - Istanza di definizione ai sensi della legge n. 197 del 2022 – Estinzione del giudizio. ascoltate le conclusioni del P.M.,s.[OSCURATO:PERSONA], che ha confermato la richiesta di voler dichiarare l’inammissibilità del ricorso; non essendo comparse le difese della ricorrente e della controricorrnte; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa

1. L’Agenzia delle Entrate, a seguito dello svolgimento di attività di indagine e della somministrazione di questionario, notificava alla [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di accertamento n.

T9V03A302666, in relazione all’anno 2007, contestando la mancata effettuazione di ritenute ai sensi dell’art. 26 del Dpr n. 600 del 1972, in relazione ad interessi corrisposti a soggetti non residenti, per un importo di Euro 1.623.950,00.

2. La società, a seguito dell’infruttuoso svolgimento di procedura di accertamento con adesione, impugnava l’atto impositivo innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Pavia, sostenendo che le somme per cui è causa costituivano il prezzo corrisposto per dei finanziamenti ricevuti, interamente corrisposto a banche italiane o a sedi secondarie italiane di banche estere, e pertanto le ritenute fiscali pretese dall’Amministrazione finanziaria non dovevano essere operate.

La CTP riteneva fondate le ragioni proposte dalla contribuente, ed in conseguenza annullava l’atto impositivo.

3. L’Ente impositore spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia.

La CTR confermava la decisione assunta dalla CTP.

4. Ha impugnato per cassazione la pronuncia della CTR l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a due motivi di ricorso.

Resiste mediante controricorso l’Ente impositore.

4.1. Ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte il P.M., nella persona del s.[OSCURATO:PERSONA], ed ha domandato dichiararsi il ricorso inammissibile.

5. Ha quindi depositato propria memoria completa di allegati la società, domandando pronunciarsi l’estinzione del giudizio per aver aderito alla normativa beneficiale di cui alla legge n. 197 del 2022, ottemperando alle prescrizioni di legge.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta la violazione degli artt. 48e 89 del Dpr n. 600 del 1973, e dell’art. 2909 cod. civ., per avere la CTR ritenuto sufficiente, sulla base di una valutazione meramente probabilistica, la produzione di un contratto di finanziamento per reputare dimostrato che gli interessi corrisposti da [OSCURATO:PERSONA], e versati alla Banca HSBC, soggetto straniero, siano alfine pervenuti a soggetti residenti, beneficiari effettivi, sebbene non sia stata fornita la prova dell’effettivo riversamento.

2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’Ente impositore critica il vizio di motivazione della decisione adottata dal giudice dell’appello, in conseguenza dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per non avere la CTR accertato che le somme corrisposte a titolo di interessi, in relazione ai finanziamenti ricevuti dalla [OSCURATO:PERSONA], siano effettivamente giunte a banche italiane o a sedi secondarie italiane di banche estere.

3. Non sussistono le condizioni perché si proceda all’esame nel merito dei motivi di ricorso proposti dall’Agenzia delle Entrate.

Parte contribuente ha infatti depositato atto datato 6.6.2023, con il quale ha proposto istanza di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della legge n. 197 del 2022, allegando domanda di definizione agevolata in relazione alla controversia in oggetto, presentata mediante consegna a mezzo PEC all’Agenzia delle Entrate in data 10 marzo 2023, nonché F24 quietanzato relativo al versamento effettuato in pari data per un importo di Euro 80.826,00 Ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della predetta legge, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), del Dl 30 marzo 2023, n. 34, il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata delle controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, “presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata” e, in tal caso, “il processo è dichiarato estinto … Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate”, ai sensi dei commi 200 e 201 dell’art. 1 cit.

Allo stato, deve pertanto essere dichiarata l’estinzione del giudizio in conseguenza della cessazione della materia del contendere, e le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate.

La Corte di Cassazione, P.Q.M. dichiara estinto il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa a margine del controricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 10 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 7223, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 24.12.2014; Oggetto: Iva 2007 - Contestata omessa ritenuta - Art. 26, Dpr 600/73 - Istanza di definizione ai sensi della legge n. 197 del 2022 – Estinzione del giudizio. ascoltate le conclusioni del P.M.,s.[OSCURATO:PERSONA], che ha confermato la richiesta di voler dichiarare l’inammissibilità del ricorso; non essendo comparse le difese della ricorrente e della controricorrnte; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L’Agenzia delle Entrate, a seguito dello svolgimento di attività di indagine e della somministrazione di questionario, notificava alla [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di accertamento n. T9V03A302666, in relazione all’anno 2007, contestando la mancata effettuazione di ritenute ai sensi dell’art. 26 del Dpr n. 600 del 1972, in relazione ad interessi corrisposti a soggetti non residenti, per un importo di Euro 1.623.950,00. 2. La società, a seguito dell’infruttuoso svolgimento di procedura di accertamento con adesione, impugnava l’atto impositivo innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Pavia, sostenendo che le somme per cui è causa costituivano il prezzo corrisposto per dei finanziamenti ricevuti, interamente corrisposto a banche italiane o a sedi secondarie italiane di banche estere, e pertanto le ritenute fiscali pretese dall’Amministrazione finanziaria non dovevano essere operate. La CTP riteneva fondate le ragioni proposte dalla contribuente, ed in conseguenza annullava l’atto impositivo. 3. L’Ente impositore spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia. La CTR confermava la decisione assunta dalla CTP. 4. Ha impugnato per cassazione la pronuncia della CTR l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a due motivi di ricorso. Resiste mediante controricorso l’Ente impositore. 4.1. Ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte il P.M., nella persona del s.[OSCURATO:PERSONA], ed ha domandato dichiararsi il ricorso inammissibile. 5. Ha quindi depositato propria memoria completa di allegati la società, domandando pronunciarsi l’estinzione del giudizio per aver aderito alla normativa beneficiale di cui alla legge n. 197 del 2022, ottemperando alle prescrizioni di legge. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta la violazione degli artt. 48e 89 del Dpr n. 600 del 1973, e dell’art. 2909 cod. civ., per avere la CTR ritenuto sufficiente, sulla base di una valutazione meramente probabilistica, la produzione di un contratto di finanziamento per reputare dimostrato che gli interessi corrisposti da [OSCURATO:PERSONA], e versati alla Banca HSBC, soggetto straniero, siano alfine pervenuti a soggetti residenti, beneficiari effettivi, sebbene non sia stata fornita la prova dell’effettivo riversamento. 2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’Ente impositore critica il vizio di motivazione della decisione adottata dal giudice dell’appello, in conseguenza dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per non avere la CTR accertato che le somme corrisposte a titolo di interessi, in relazione ai finanziamenti ricevuti dalla [OSCURATO:PERSONA], siano effettivamente giunte a banche italiane o a sedi secondarie italiane di banche estere. 3. Non sussistono le condizioni perché si proceda all’esame nel merito dei motivi di ricorso proposti dall’Agenzia delle Entrate. Parte contribuente ha infatti depositato atto datato 6.6.2023, con il quale ha proposto istanza di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della legge n. 197 del 2022, allegando domanda di definizione agevolata in relazione alla controversia in oggetto, presentata mediante consegna a mezzo PEC all’Agenzia delle Entrate in data 10 marzo 2023, nonché F24 quietanzato relativo al versamento effettuato in pari data per un importo di Euro 80.826,00 Ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della predetta legge, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), del Dl 30 marzo 2023, n. 34, il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata delle controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, “presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata” e, in tal caso, “il processo è dichiarato estinto … Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate”, ai sensi dei commi 200 e 201 dell’art. 1 cit. Allo stato, deve pertanto essere dichiarata l’estinzione del giudizio in conseguenza della cessazione della materia del contendere, e le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate. La Corte di Cassazione, P.Q.M. dichiara estinto il
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