CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 giugno 2022
Cassazione n. 31047/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso 32842-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2022 contro 2159 [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 86, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 12160/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 08/05/2019 R.G.N. 1481/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 12160/2019 la Corte di cassazione ha respinto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che, pronunziando in sede di rinvio dalla sentenza n. 18517/2016 di questa Corte, aveva respinto la domanda con la quale la Sozio, architetto dipendente del Comune di Montana, aveva impugnato il licenziamento disciplinare intimatole dall'ente datore di lavoro in data 19.1.2010 sulla base di contestazione che ascriveva alla dipendente la violazione del dovere di diligente collaborazione nell'incarico affidato di Responsabile unico del procedimento per i lavori di realizzazione di una cucina centralizzata a centrale termica della mensa scolastica delle scuole di infanzia nel Comune di Montale . 2. Per quel che qui rileva, il giudice di legittimità, dopo avere affermato la conformità della sentenza di appello resa in sede di rinvio al dictum della sentenza rescindente in punto di criteri di individuazione del dies a quo di decorrenza del termine di venti giorni per la contestazione dell'addebito alla stregua dell'art. 24 del c.c.n.l. del personale del comparto Regioni ed [OSCURATO:PERSONA] (quadriennio normativo 2002/2005-2006/2009), in relazione alla questione posta dalla ricorrente nell'ambito del primo motivo di ricorso per cassazione, relativa alla violazione dell'art. 26 c.c.n.l. per avere il Comune di Mentana omesso di avviare il procedimento disciplinare contestualmente alla presentazione della denunzia penale, come asseritamente prescritto dalla norma collettiva, ha ritenuto che esso introduceva una questione del tutto nuova, « non esaminata nella sentenza impugnata, né essendo stata allegata l'avvenuta deduzione di tale questione dinanzi al giudice di merito ed indicato in quale atto del giudizio precedente tanto si sia verificato». i 3. Per la revocazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo, illustrato con memoria; la parte intimata ha resistito con controricorso. 4. Il PG ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] chiede la revocazione della sentenza n. 12160/2019 della Corte di appello di Firenze deducendo l'errore di fatto del giudice di legittimità per avere questi omesso di esaminare un (ulteriore) motivo di impugnazione del licenziamento, motivo « fatto valere sin dal ricorso introduttivo del giudizio e ribadito nel corso dell'intero procedimento, ma mai affrontato dai Giudici, per effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa». Rappresenta, infatti, di avere impugnato il licenziamento prospettando la tardività della contestazione non soltanto per violazione dell'art. 24 c.c.n.l. bensì anche per violazione dell'art. 26 c.c.n.l. e di avere riproposto tale questione nelle successive fasi di merito. In questa prospettiva denunzia l'errore di fatto revocatorio della S.C. nel ritenere nuova e quindi inammissibile la questione della violazione dell'art. 26 c.c.n.l., evidenziando che alcun onere era in concreto a riguardo configurabile posto che era stata la medesima Corte di rinvio a dare atto che tale questione era stata proposta con il ricorso in riassunzione. 2. Il ricorso è inammissibile per difetto di configurabilità del denunziato vizio revocatorio nella decisione n. 12160/2019 di questa Corte. 2.1. La sentenza impugnata per revocazione si è così espressa: « La questione, poi, del mancato rispetto dell'art. 26 del c.c.n.l. posta dalla ricorrente (invero con argomentazione 'ad abundantiam' v. pag. 28 del ricorso per cassazione) sotto il profilo della inottemperanza all'obbligo di avviare il procedimento disciplinare, obbligo che si assume contestuale alla denuncia penale (salvo successiva sospensione), è del tutto nuova non risultando esaminata nella sentenza impugnata né essendo stata allegata l'avvenuta deduzione di tale questione dinanzi al giudice di merito ed indicato in quale atto del giudizio precedente tanto si sia verificato.». Pur in difetto di esplicito riferimento giurisprudenziale, la statuizione di inammissibilità rinvia, nella motivazione che la sorregge, alla consolidata e condivisibile giurisprudenza della S.C. secondo la quale in tema di ricorso per cassazione, qualora una determinata questione giuridica - che implichi accertamenti di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa; i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel "thema decidendum" del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio (Cass. n. 20694/2018, Cass. n. 1435/2013, Cass. n. 20518/2008, Cass. n. 22540/ 2006). 2.1. Alla stregua quindi delle ragioni alla base della statuizione di inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione, statuizione frutto di valutazione giuridica circa la idoneità della censura articolata a determinare l'obbligo di delibazione nel merito della questione relativa alla violazione dell'art. 26 c.c.n.I., non è configurabile il denunziato errore revocatorio; in particolare esso non può rinvenirsi, come sembra prospettare parte ricorrente, nella allegata circostanza che la questione controversa era stata ritualmente introdotta e coltivata nelle fasi di merito; tale affermazione, infatti, non investe la effettiva ratio decidendi alla base della statuizione di novità della questione, in quanto la sentenza revocanda si limita a rilevare che sul punto il ricorso per cassazione, per come articolato, non è idoneo a dare contezza dell'avvenuta rituale e tempestiva devoluzione della questione, argomentazione questa che si pone su un piano concettualmente diverso da quello al quale fa riferimento l'odierna ricorrente nell'affermare la sussistenza dell'errore percettivo. Né in relazione ai requisiti propri di ammissibilità del motivo di ricorso per cassazione può rilevare la circostanza che la sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze in sede di rinvio aveva fatto riferimento alle difese della Sozio che richiamavano l'art. 26 c.c.n.l. in punto di necessaria contestualità dell'esercizio del potere disciplinare in presenza di denunzia penale; invero la censura sul punto è priva di specificità posto che non viene trascritto o riportato per riassunto il brano della sentenza della Corte di rinvio, destinato in tesi a dimostrare che la questione dell'art. 26 c.c.n.l. era stata già posta nelle sedi di merito e non solo nell'ambito del giudizio di riassunzione. 3. Le spese sono regolate secondo soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 4. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per i ricorsi, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SEZ. Un. n. 4315/2020). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in C 4.000,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie determinate nella misura del 15% e accessori, come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per i ricorsi proposti, a norma del comma 1-bis d