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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2021

Cassazione n. 00608/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA]

1. E' impugnata la sentenza del 10 febbraio 2020 della Corte di appello di Perugia, in parziale riforma di quella del 28 gennaio 2015, resa dal Tribunale di Terni, che aveva, tra l'altro, riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di cui agli artt. 217, comma 2, e 224 L.F., e, per l'effetto l'aveva condannato alla pena di giustizia, applicatagli la contestata recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen..

2. Il ricorso per cassazione, proposto nell'interesse dell'imputato dal difensore di fiducia, denuncia promiscuamente l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione, in riferimento alla ritenuta esistenza delle condizioni per l'applicazione della recidiva.

3. In data 26 ottobre 2021 è pervenuto certificato di morte di [OSCURATO:PERSONA], occorsa in Milano l' 1 novembre 2020.

4. L'intervenuta morte del ricorrente, nelle more del giudizio di legittimità, siccome attestata nel certificato prodotto dal suo difensore, comporta, ai sensi degli artt. 150 cod. pen. e 129 cod. proc. pen., la declaratoria di non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per essere il reato a lui ascritto estinto per morte dell'imputato.

5. S'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato.

Così deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],qo Palla DEPOSITA. r A N CANCH.Un!A 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] 1. E' impugnata la sentenza del 10 febbraio 2020 della Corte di appello di Perugia, in parziale riforma di quella del 28 gennaio 2015, resa dal Tribunale di Terni, che aveva, tra l'altro, riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di cui agli artt. 217, comma 2, e 224 L.F., e, per l'effetto l'aveva condannato alla pena di giustizia, applicatagli la contestata recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen.. 2. Il ricorso per cassazione, proposto nell'interesse dell'imputato dal difensore di fiducia, denuncia promiscuamente l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione, in riferimento alla ritenuta esistenza delle condizioni per l'applicazione della recidiva. 3. In data 26 ottobre 2021 è pervenuto certificato di morte di [OSCURATO:PERSONA], occorsa in Milano l' 1 novembre 2020. 4. L'intervenuta morte del ricorrente, nelle more del giudizio di legittimità, siccome attestata nel certificato prodotto dal suo difensore, comporta, ai sensi degli artt. 150 cod. pen. e 129 cod. proc. pen., la declaratoria di non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per essere il reato a lui ascritto estinto per morte dell'imputato. 5. S'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Così deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],qo Palla DEPOSITA. r A N CANCH.Un!A 1
Sentenza Cassazione n. 00608/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris