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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2026

Cassazione n. 11213/2026

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ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( [OSCURATO:PERSONA]) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 40825-2025 - Udienza del 11/03/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Salerno, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt.216 co.1 n.1, 219 co.1 e 2 n.2 e 223 co.1 e 2 n.2 RD 267/1942.

Rilevato che il primo motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione e violazione di legge quanto al giudizio di penale responsabilità degli imputati, in particolare quanto al dolo specifico della bancarotta fraudolenta documentale — è del tutto aspecifico in quanto fatto in gran parte di enunciati giurisprudenziali, con solo vaghi accenni alla situazione concreta, che però non si confrontano affatto con la compiuta spiegazione che si coglie a pag. 5 della sentenza impugnata.

A questo riguardo va ricordato come Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823, abbia ribadito un concetto già accreditato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.

Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che deduce violazione di legge quanto alla sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta documentale contestato è parimenti aspecifico in quanto, pur trascrivendo il tratto di motivazione in cui la Corte di merito ha esposto le ragioni della ritenuta sussistenza del dolo della fattispecie, finisce per enunciare solo generiche ragioni di dissenso, senza tuttavia evidenziare vizi della decisione avversata rilevanti ex art. 606 cod. proc. pen. e, comunque, riproponendo il limite dell'aspecificità di cui al primo motivo di ricorso.

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. 1213 [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 4149/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 40825/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( [OSCURATO:PERSONA]) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 40825-2025 - Udienza del 11/03/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Salerno, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt.216 co.1 n.1, 219 co.1 e 2 n.2 e 223 co.1 e 2 n.2 RD 267/1942.

Rilevato che il primo motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione e violazione di legge quanto al giudizio di penale responsabilità degli imputati, in particolare quanto al dolo specifico della bancarotta fraudolenta documentale — è del tutto aspecifico in quanto fatto in gran parte di enunciati giurisprudenziali, con solo vaghi accenni alla situazione concreta, che però non si confrontano affatto con la compiuta spiegazione che si coglie a pag. 5 della sentenza impugnata.

A questo riguardo va ricordato come Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823, abbia ribadito un concetto già accreditato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.

Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che deduce violazione di legge quanto alla sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta documentale contestato è parimenti aspecifico in quanto, pur trascrivendo il tratto di motivazione in cui la Corte di merito ha esposto le ragioni della ritenuta sussistenza del dolo della fattispecie, finisce per enunciare solo generiche ragioni di dissenso, senza tuttavia evidenziare vizi della decisione avversata rilevanti ex art. 606 cod. proc. pen. e, comunque, riproponendo il limite dell'aspecificità di cui al primo motivo di ricorso.

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MP.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
         ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( [OSCURATO:PERSONA]) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 40825-2025 - Udienza del 11/03/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Salerno, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt.216 co.1 n.1, 219 co.1 e 2 n.2 e 223 co.1 e 2 n.2 RD 267/1942. Rilevato che il primo motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione e violazione di legge quanto al giudizio di penale responsabilità degli imputati, in particolare quanto al dolo specifico della bancarotta fraudolenta documentale — è del tutto aspecifico in quanto fatto in gran parte di enunciati giurisprudenziali, con solo vaghi accenni alla situazione concreta, che però non si confrontano affatto con la compiuta spiegazione che si coglie a pag. 5 della sentenza impugnata. A questo riguardo va ricordato come Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823, abbia ribadito un concetto già accreditato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che deduce violazione di legge quanto alla sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta documentale contestato è parimenti aspecifico in quanto, pur trascrivendo il tratto di motivazione in cui la Corte di merito ha esposto le ragioni della ritenuta sussistenza del dolo della fattispecie, finisce per enunciare solo generiche ragioni di dissenso, senza tuttavia evidenziare vizi della decisione avversata rilevanti ex art. 606 cod. proc. pen. e, comunque, riproponendo il limite dell'aspecificità di cui al primo motivo di ricorso. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.                       1213 [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA]                   - Presidente -        Ord. n.  sez. 4149/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]                    - Relatore -          R.G.N. 40825/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente         ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( [OSCURATO:PERSONA]) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 40825-2025 - Udienza del 11/03/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Salerno, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt.216 co.1 n.1, 219 co.1 e 2 n.2 e 223 co.1 e 2 n.2 RD 267/1942. Rilevato che il primo motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione e violazione di legge quanto al giudizio di penale responsabilità degli imputati, in particolare quanto al dolo specifico della bancarotta fraudolenta documentale — è del tutto aspecifico in quanto fatto in gran parte di enunciati giurisprudenziali, con solo vaghi accenni alla situazione concreta, che però non si confrontano affatto con la compiuta spiegazione che si coglie a pag. 5 della sentenza impugnata. A questo riguardo va ricordato come Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823, abbia ribadito un concetto già accreditato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che deduce violazione di legge quanto alla sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta documentale contestato è parimenti aspecifico in quanto, pur trascrivendo il tratto di motivazione in cui la Corte di merito ha esposto le ragioni della ritenuta sussistenza del dolo della fattispecie, finisce per enunciare solo generiche ragioni di dissenso, senza tuttavia evidenziare vizi della decisione avversata rilevanti ex art. 606 cod. proc. pen. e, comunque, riproponendo il limite dell'aspecificità di cui al primo motivo di ricorso. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.                         P.Q.MP.Q.M