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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2001

ECLI:EU:C:2001:43
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62000CJ0151_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa C-151/00, Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig.

B. Mongin, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente, contro Repubblica francese, rappresentata dalla sig.ra K. Rispal-Bellanger e dal sig.

A. Lercher, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuta, avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo messo in vigore né comunicato alla Commissione, entro il termine prescritto, i provvedimenti nazionali di trasposizione degli artt. 4, n. 2, 6, nn. 1, 3 e 4, 7, 8, nn. 2, 3, 4 e 6, 11, n. 2, e 12 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/66/CE, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni (GU 1998, L 24, pag. 1), la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell'art. 15 della detta direttiva, LA CORTE (Quarta Sezione), composta dai sigg.

A. [OSCURATO:PERSONA], presidente di sezione, D.A.O.

Edward (relatore) e S. von Bahr, giudici, avvocato generale: S. Alber cancelliere: R. Grass vista la relazione del giudice relatore, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 26 ottobre 2000, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 19 aprile 2000, la Commissione delle Comunità europee ha proposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo messo in vigore né avendo ad essa comunicato, entro il termine prescritto, i provvedimenti nazionali di trasposizione degli artt. 4, n. 2, 6, nn. 1, 3 e 4, 7, 8, nn. 2, 3, 4 e 6, 11, n. 2, e 12 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/66/CE, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni (GU 1998, L 24, pag. 1), la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 15 della detta direttiva. 2 Ai sensi dell'art. 15, n. 1, della direttiva 97/66, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla detta direttiva entro e non oltre il 24 ottobre 1998 o, per quanto riguarda l'art. 5 di quest'ultima, entro e non oltre il 24 ottobre 2000.

Inoltre, ai sensi del n. 4 dello stesso articolo, gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla detta direttiva. 3 Non avendo ricevuto alcuna comunicazione dal governo francese in ordine a provvedimenti di trasposizione della direttiva 97/66, la Commissione, con lettera del 3 febbraio 1999, ha diffidato il governo francese ingiungendogli di comunicarle le sue osservazioni al riguardo entro il termine di due mesi dalla ricezione di tale lettera. 4 Con lettera del 12 aprile 1999 la Rappresentanza permanente della Francia presso l'Unione europea ha reso noto alla Commissione che la direttiva 97/66 era già stata parzialmente trasposta nell'ordinamento francese.

Le autorità francesi precisavano che la trasposizione degli articoli della direttiva 97/66 non ancora attuati sarebbe avvenuta attraverso un decreto modificativo dell'art.

D.98-1 del code des postes et télécommunications, la cui adozione era prevista per la fine del primo semestre dell'anno 1999.

Le dette autorità aggiungevano ancora che l'art. 12 della direttiva 97/66 sarebbe stato trasposto contemporaneamente alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 maggio 1997, 97/7/CE, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (GU L 144, pag. 19), e che la necessità di far valere le disposizioni dell'art. 3, n. 3, della direttiva 97/66 era in corso di esame. 5 Il 23 luglio 1999, poiché i provvedimenti annunciati non erano stati adottati o non erano stati comunque comunicati dal governo francese, la Commissione ha inviato alla Repubblica francese un parere motivato in cui si invitava quest'ultima a completare la trasposizione della direttiva 97/66 entro il termine di due mesi dalla notifica del parere.

Il 22 ottobre 1999, in una risposta comune a più procedimenti per inadempimento, le autorità francesi hanno fatto menzione dei preparativi in corso per trasporre la direttiva 97/66. 6 Non avendo ricevuto da parte del governo francese alcuna nuova informazione che permettesse di concludere che i provvedimenti necessari alla trasposizione della direttiva 97/66 erano stati definitivamente adottati ed erano entrati in vigore, la Commissione ha proposto il presente ricorso. 7 Il governo francese non contesta l'obbligo, che ad esso incombe, di trasporre nell'ordinamento interno le disposizioni della direttiva 97/66 e ammette il ritardo con cui esso si è mosso nella trasposizione della detta direttiva.

Esso rileva che la trasposizione della direttiva 97/66 richiede una revisione del code des postes et télécommunications, che l'iter di trasposizione è stato avviato e che esso giungerà alla sua conclusione al più presto. 8 Poiché la trasposizione della direttiva 97/66 non è quindi avvenuta entro il termine da questa fissato, il ricorso proposto dalla Commissione va considerato fondato. 9 Pertanto, si deve dichiarare che, non avendo messo in vigore, entro il termine prescritto, i provvedimenti nazionali di trasposizione degli artt. 4, n. 2, 6, nn. 1, 3 e 4, 7, 8, nn. 2, 3, 4 e 6, 11, n. 2, e 12 della direttiva 97/66, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 15 della detta direttiva.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 10 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Poiché la Commissione ha concluso per la condanna della Repubblica francese, che è rimasta soccombente, quest'ultima va condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Quarta Sezione) dichiara e statuisce: 1) Non avendo messo in vigore, entro il termine prescritto, i provvedimenti nazionali di trasposizione degli artt. 4, n. 2, 6, nn. 1, 3 e 4, 7, 8, nn. 2, 3, 4 e 6, 11, n. 2, e 12 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 1997, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 15 della detta direttiva. 2) La Repubblica francese è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62000CJ0151_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa C-151/00, Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. B. Mongin, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente, contro Repubblica francese, rappresentata dalla sig.ra K. Rispal-Bellanger e dal sig. A. Lercher, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuta, avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo messo in vigore né comunicato alla Commissione, entro il termine prescritto, i provvedimenti nazionali di trasposizione degli artt. 4, n. 2, 6, nn. 1, 3 e 4, 7, 8, nn. 2, 3, 4 e 6, 11, n. 2, e 12 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/66/CE, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni (GU 1998, L 24, pag. 1), la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell'art. 15 della detta direttiva, LA CORTE (Quarta Sezione), composta dai sigg. A. [OSCURATO:PERSONA], presidente di sezione, D.A.O. Edward (relatore) e S. von Bahr, giudici, avvocato generale: S. Alber cancelliere: R. Grass vista la relazione del giudice relatore, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 26 ottobre 2000, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 19 aprile 2000, la Commissione delle Comunità europee ha proposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo messo in vigore né avendo ad essa comunicato, entro il termine prescritto, i provvedimenti nazionali di trasposizione degli artt. 4, n. 2, 6, nn. 1, 3 e 4, 7, 8, nn. 2, 3, 4 e 6, 11, n. 2, e 12 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/66/CE, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni (GU 1998, L 24, pag. 1), la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 15 della detta direttiva. 2 Ai sensi dell'art. 15, n. 1, della direttiva 97/66, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla detta direttiva entro e non oltre il 24 ottobre 1998 o, per quanto riguarda l'art. 5 di quest'ultima, entro e non oltre il 24 ottobre 2000. Inoltre, ai sensi del n. 4 dello stesso articolo, gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla detta direttiva. 3 Non avendo ricevuto alcuna comunicazione dal governo francese in ordine a provvedimenti di trasposizione della direttiva 97/66, la Commissione, con lettera del 3 febbraio 1999, ha diffidato il governo francese ingiungendogli di comunicarle le sue osservazioni al riguardo entro il termine di due mesi dalla ricezione di tale lettera. 4 Con lettera del 12 aprile 1999 la Rappresentanza permanente della Francia presso l'Unione europea ha reso noto alla Commissione che la direttiva 97/66 era già stata parzialmente trasposta nell'ordinamento francese. Le autorità francesi precisavano che la trasposizione degli articoli della direttiva 97/66 non ancora attuati sarebbe avvenuta attraverso un decreto modificativo dell'art. D.98-1 del code des postes et télécommunications, la cui adozione era prevista per la fine del primo semestre dell'anno 1999. Le dette autorità aggiungevano ancora che l'art. 12 della direttiva 97/66 sarebbe stato trasposto contemporaneamente alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 maggio 1997, 97/7/CE, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (GU L 144, pag. 19), e che la necessità di far valere le disposizioni dell'art. 3, n. 3, della direttiva 97/66 era in corso di esame. 5 Il 23 luglio 1999, poiché i provvedimenti annunciati non erano stati adottati o non erano stati comunque comunicati dal governo francese, la Commissione ha inviato alla Repubblica francese un parere motivato in cui si invitava quest'ultima a completare la trasposizione della direttiva 97/66 entro il termine di due mesi dalla notifica del parere. Il 22 ottobre 1999, in una risposta comune a più procedimenti per inadempimento, le autorità francesi hanno fatto menzione dei preparativi in corso per trasporre la direttiva 97/66. 6 Non avendo ricevuto da parte del governo francese alcuna nuova informazione che permettesse di concludere che i provvedimenti necessari alla trasposizione della direttiva 97/66 erano stati definitivamente adottati ed erano entrati in vigore, la Commissione ha proposto il presente ricorso. 7 Il governo francese non contesta l'obbligo, che ad esso incombe, di trasporre nell'ordinamento interno le disposizioni della direttiva 97/66 e ammette il ritardo con cui esso si è mosso nella trasposizione della detta direttiva. Esso rileva che la trasposizione della direttiva 97/66 richiede una revisione del code des postes et télécommunications, che l'iter di trasposizione è stato avviato e che esso giungerà alla sua conclusione al più presto. 8 Poiché la trasposizione della direttiva 97/66 non è quindi avvenuta entro il termine da questa fissato, il ricorso proposto dalla Commissione va considerato fondato. 9 Pertanto, si deve dichiarare che, non avendo messo in vigore, entro il termine prescritto, i provvedimenti nazionali di trasposizione degli artt. 4, n. 2, 6, nn. 1, 3 e 4, 7, 8, nn. 2, 3, 4 e 6, 11, n. 2, e 12 della direttiva 97/66, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 15 della detta direttiva. Decisione relativa alle spese Sulle spese 10 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha concluso per la condanna della Repubblica francese, che è rimasta soccombente, quest'ultima va condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Quarta Sezione) dichiara e statuisce: 1) Non avendo messo in vigore, entro il termine prescritto, i provvedimenti nazionali di trasposizione degli artt. 4, n. 2, 6, nn. 1, 3 e 4, 7, 8, nn. 2, 3, 4 e 6, 11, n. 2, e 12 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 1997, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 15 della detta direttiva. 2) La Repubblica francese è condannata alle spese.
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