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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 marzo 2026

Cassazione n. 20615/2026

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orte d'appello di Salernovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Salerno, decidendo aseguito di sentenza di annullamento senza rinvio resa dalla Sesta sezione di questa Corte indata 12 dicembre 2024, ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di Domenico per ilreato residuo di tentata estorsione, di cui al capo V dell’imputazione, in mesi quattro direclusione ed euro 50,00 di multa, e il complessivo trattamento sanzionatorio in anni nove,mesi dieci di reclusione ed euro 1.650 di multa.

2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramitedel proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limitirichiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione, inrelazione agli artt. 81 e 133 cod. pen., lamentando l’eccessivo e immotivato aumento per lacontinuazione, applicata con riferimento al reato di tentata estorsione, contestato al capo Vdella rubrica. 2.2 Col secondo motivo, si lamenta violazione di legge, in relazione all’art. 230,primo comma, n. 1, cod. pen., per non avere la Corte territoriale disposto la revoca dellamisura di sicurezza della libertà vigilata, pur essendo venuto meno il presupposto dellastessa, attesa la rideterminazione del trattamento sanzionatorio in anni nove e mesi dieci direclusione.

3. È pervenuta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ilquale ha chiesto dichiarare il rigetto del ricorso.

Sono altresì pervenute conclusioninell’interesse dell’imputato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito illustrate.2.

Il primo motivo è inammissibile, in quanto radicalmente generico ed elusivo di unconfronto, critico ed effettivo, con la motivazione che, con ponderato apprezzamento affattoesente dai dedotti vizi, ha precipuamente indicato le ragioni poste a base dell’aumento dimesi quattro di reclusione per il reato di tentata estorsione, contestato al capo V dellarubrica.

Sono state evidenziate, in particolare, le modalità, particolarmente odiose, dellatentata azione estorsiva, l’intensità dolosa, il versante della gravità del danno cagionato allapersona offesa, fisicamente aggredita e costretta al ricovero presso il Pronto soccorso.Risulta, pertanto correttamente applicata al caso di specie la regola di giudizio secondo laquale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre adindividuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivarel'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.

U, n. 47127 del24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269).3.

Il secondo motivo è, del pari, inammissibile, sia in quanto manifestamente infondatosia in quanto aspecifico.

Dal primo punto di vista, deve ribadirsi il principio di diritto, nonconsiderato dal motivo in esame, il principio, secondo cui «l'art. 230, comma primo, n. 1),cod. pen. impone l'applicazione della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni,sempre che sia stata accertata l'attuale pericolosità di colui che è stato condannato a nonmeno di dieci anni di reclusione, ma non esclude, nella lettura della medesima normacoordinata con quella prevista dall'art. 228, comma terzo, cod. pen. dove è previsto solo illimite minimo di un anno, che il giudice possa applicare la libertà vigilata per il medesimotempo di tre anni anche al condannato a pena inferiore a dieci anni» (Sez. 1, n. 35634 del04/05/2012, Lo, Rv. 253257 - 01).

In coerenza con tale principio, e posto che dallamotivazione emerge la ritenuta pericolosità sociale del ricorrente, alla luce di quanto sopra(sub 2) esposto, la doglianza deve ritenersi manifestamente infondata.

Inoltre, il ricorrente si limita a contestare la violazione dell’art. 230 cod. pen., senzacontrastare in alcun modo il presupposto stesso della (confermata) misura di sicurezza, valea dire il giudizio di pericolosità sociale.

In tal senso, come anticipato, il ricorso è aspecifico. 4.

Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiaratoinammissibile.

Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ravvisandosi profilidi colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr.

Corte cost., n. 186 del13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) al versamento, infavore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte,appare equo determinare in euro

3.000. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte d'appello di Salernovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Salerno, decidendo aseguito di sentenza di annullamento senza rinvio resa dalla Sesta sezione di questa Corte indata 12 dicembre 2024, ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di Domenico per ilreato residuo di tentata estorsione, di cui al capo V dell’imputazione, in mesi quattro direclusione ed euro 50,00 di multa, e il complessivo trattamento sanzionatorio in anni nove,mesi dieci di reclusione ed euro 1.650 di multa. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramitedel proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limitirichiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione, inrelazione agli artt. 81 e 133 cod. pen., lamentando l’eccessivo e immotivato aumento per lacontinuazione, applicata con riferimento al reato di tentata estorsione, contestato al capo Vdella rubrica. 2.2 Col secondo motivo, si lamenta violazione di legge, in relazione all’art. 230,primo comma, n. 1, cod. pen., per non avere la Corte territoriale disposto la revoca dellamisura di sicurezza della libertà vigilata, pur essendo venuto meno il presupposto dellastessa, attesa la rideterminazione del trattamento sanzionatorio in anni nove e mesi dieci direclusione. 3. È pervenuta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ilquale ha chiesto dichiarare il rigetto del ricorso. Sono altresì pervenute conclusioninell’interesse dell’imputato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito illustrate.2. Il primo motivo è inammissibile, in quanto radicalmente generico ed elusivo di unconfronto, critico ed effettivo, con la motivazione che, con ponderato apprezzamento affattoesente dai dedotti vizi, ha precipuamente indicato le ragioni poste a base dell’aumento dimesi quattro di reclusione per il reato di tentata estorsione, contestato al capo V dellarubrica. Sono state evidenziate, in particolare, le modalità, particolarmente odiose, dellatentata azione estorsiva, l’intensità dolosa, il versante della gravità del danno cagionato allapersona offesa, fisicamente aggredita e costretta al ricovero presso il Pronto soccorso.Risulta, pertanto correttamente applicata al caso di specie la regola di giudizio secondo laquale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre adindividuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivarel'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269).3. Il secondo motivo è, del pari, inammissibile, sia in quanto manifestamente infondatosia in quanto aspecifico. Dal primo punto di vista, deve ribadirsi il principio di diritto, nonconsiderato dal motivo in esame, il principio, secondo cui «l'art. 230, comma primo, n. 1),cod. pen. impone l'applicazione della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni,sempre che sia stata accertata l'attuale pericolosità di colui che è stato condannato a nonmeno di dieci anni di reclusione, ma non esclude, nella lettura della medesima normacoordinata con quella prevista dall'art. 228, comma terzo, cod. pen. dove è previsto solo illimite minimo di un anno, che il giudice possa applicare la libertà vigilata per il medesimotempo di tre anni anche al condannato a pena inferiore a dieci anni» (Sez. 1, n. 35634 del04/05/2012, Lo, Rv. 253257 - 01). In coerenza con tale principio, e posto che dallamotivazione emerge la ritenuta pericolosità sociale del ricorrente, alla luce di quanto sopra(sub 2) esposto, la doglianza deve ritenersi manifestamente infondata. Inoltre, il ricorrente si limita a contestare la violazione dell’art. 230 cod. pen., senzacontrastare in alcun modo il presupposto stesso della (confermata) misura di sicurezza, valea dire il giudizio di pericolosità sociale. In tal senso, come anticipato, il ricorso è aspecifico. 4. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiaratoinammissibile. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ravvisandosi profilidi colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., n. 186 del13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) al versamento, infavore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte,appare equo determinare in euro 3.000. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20615/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris