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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 29581/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

/02/2026 del Tribunale di sorveglianza di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che con ordinanza del 12 febbraio 2026, il Tribunale di sorveglianza diRoma rigettava il reclamo proposto dall’odierno ricorrente avverso ilprovvedimento del Magistrato di sorveglianza che aveva respinto il reclamoproposto contro il provvedimento della Direzione della Casa circondariale diRoma Rebibbia con il quale si disponeva il ritiro di fornelli e pentole tra le ore 20e le ore 7;che avverso tale provvedimento ricorre per cassazione la difesa del ricorrentecon un unico motivo di ricorso con il quale lamenta che il Tribunale abbiamotivato il rigetto sulla base di esigenze organizzative non prospettate nelprovvedimento dell’amministrazione penitenziaria e disattendendo lagiurisprudenza costituzionale e di legittimità che ritiene legittime le misurerestrittive di cui al regime differenziato ove funzionali al perseguimento delloscopo dello speciale regime e ove non comportanti trattamenti inumani edegradanti;ritenuto che il ricorso sia inammissibile: quanto al primo motivo, in quantofondato su una interpretazione non corretta del provvedimento in relazione alleesigenze di sicurezza rappresentate nel provvedimento del DAP.

Ed infatti, ilTribunale di sorveglianza, a fondamento del rigetto del reclamo, richiama leesigenze di sicurezza interna correlate alla pericolosità intrinseca del fornello agas ed alla maggiore efficacia dei controlli che possono essere garantiti di giorno,rispetto a quelli che possono assicurarsi in orario notturno, evidenziando, sottotale profilo, esigenze organizzative, e motivando anche in ordine alle ragioni deltrattamento differenziato con i detenuti comuni;ritenuto, quanto al secondo profilo, che la censura prospetta, comunque,enunciati ermeneutici ormai superati dalla giurisprudenza di legittimità che conpronunce consolidate ha affermato che “l’Amministrazione, imponendo aidetenuti sottoposti al regime dell'art. 41-bis Ord. pen., il divieto di cucinare al difuori di alcune fasce orarie ha compiuto una scelta né arbitraria, né«manifestamente irragionevole» o «sostanzialmente inibente la fruizione deldiritto» (Sez. 1, n. 22056 del 21/04/2021, Polverino; Sez. 1, n. 8560 del17/12/2019, dep. 2020, Attanasio) ma che, al contrario, pare il risultato delragionevole contemperamento tra il riconoscimento della possibilità, all'internodelle camere di detenzione, di riscaldare liquidi e cibi già cotti e di preparare cibidi facile e rapido approntamento ex art. 13, comma 4, d.P.R. n. 230 del 2000,operato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2018, e le esigenzedi organizzazione interna degli istituti penitenziari, legate al prelievo deglistrumenti ed ai controlli relativi” (da ultimo, sent. Sez. 1 n. 15970 del 2026,n.m. in motivazione; Sez. 1, n. 41217 del 2025, n.m.);ritenuto, alla luce di quanto esposto, che il ricorso debba essere dichiaratoinammissibile in quanto proposto per motivi palesemente infondati conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/02/2026 del Tribunale di sorveglianza di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che con ordinanza del 12 febbraio 2026, il Tribunale di sorveglianza diRoma rigettava il reclamo proposto dall’odierno ricorrente avverso ilprovvedimento del Magistrato di sorveglianza che aveva respinto il reclamoproposto contro il provvedimento della Direzione della Casa circondariale diRoma Rebibbia con il quale si disponeva il ritiro di fornelli e pentole tra le ore 20e le ore 7;che avverso tale provvedimento ricorre per cassazione la difesa del ricorrentecon un unico motivo di ricorso con il quale lamenta che il Tribunale abbiamotivato il rigetto sulla base di esigenze organizzative non prospettate nelprovvedimento dell’amministrazione penitenziaria e disattendendo lagiurisprudenza costituzionale e di legittimità che ritiene legittime le misurerestrittive di cui al regime differenziato ove funzionali al perseguimento delloscopo dello speciale regime e ove non comportanti trattamenti inumani edegradanti;ritenuto che il ricorso sia inammissibile: quanto al primo motivo, in quantofondato su una interpretazione non corretta del provvedimento in relazione alleesigenze di sicurezza rappresentate nel provvedimento del DAP. Ed infatti, ilTribunale di sorveglianza, a fondamento del rigetto del reclamo, richiama leesigenze di sicurezza interna correlate alla pericolosità intrinseca del fornello agas ed alla maggiore efficacia dei controlli che possono essere garantiti di giorno,rispetto a quelli che possono assicurarsi in orario notturno, evidenziando, sottotale profilo, esigenze organizzative, e motivando anche in ordine alle ragioni deltrattamento differenziato con i detenuti comuni;ritenuto, quanto al secondo profilo, che la censura prospetta, comunque,enunciati ermeneutici ormai superati dalla giurisprudenza di legittimità che conpronunce consolidate ha affermato che “l’Amministrazione, imponendo aidetenuti sottoposti al regime dell'art. 41-bis Ord. pen., il divieto di cucinare al difuori di alcune fasce orarie ha compiuto una scelta né arbitraria, né«manifestamente irragionevole» o «sostanzialmente inibente la fruizione deldiritto» (Sez. 1, n. 22056 del 21/04/2021, Polverino; Sez. 1, n. 8560 del17/12/2019, dep. 2020, Attanasio) ma che, al contrario, pare il risultato delragionevole contemperamento tra il riconoscimento della possibilità, all'internodelle camere di detenzione, di riscaldare liquidi e cibi già cotti e di preparare cibidi facile e rapido approntamento ex art. 13, comma 4, d.P.R. n. 230 del 2000,operato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2018, e le esigenzedi organizzazione interna degli istituti penitenziari, legate al prelievo deglistrumenti ed ai controlli relativi” (da ultimo, sent. Sez. 1 n. 15970 del 2026,n.m. in motivazione; Sez. 1, n. 41217 del 2025, n.m.);ritenuto, alla luce di quanto esposto, che il ricorso debba essere dichiaratoinammissibile in quanto proposto per motivi palesemente infondati conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]
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