CassazionedecretoSezione 7Decisione del 17 aprile 2025
Cassazione n. 15242/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, che contesta la nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio derivante dalla mancata indicazione della rinuncia dell'imputato, in stato di detenzione domiciliare, a partecipare in udienza, è manifestamente infondato posto che dal verbale di udienza del 17/04/2025 risulta che l'imputato fosse libero assente, senza che la difesa abbia eccepito alcunché in proposito; che, inoltre, dalla relata della notifica all'imputato del decreto di citazione in udienza risulta che il [OSCURATO:PERSONA], ricevendo in mani proprie l'atto di citazione, non abbia dichiarato alcunché in merito al suo asserito stato di detenzione; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 494 cod. pen. denunciando l'inattendibilità di un teste, non è consentito in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso la quale ha dettagliatamente motivato sia in relazione all'ammissibilità del mezzo di prova sia con riguardo ai profili di attendibilità e rilevanza delle dichiarazioni (sul punto, si vedano le pagg. 5-6); [OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, da considerarsi non specifici stante l'assenza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] che il quarto motivo di ricorso, che contesta l'illogicità della motivazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 6 dove la Corte specifica che, essendo stato condannato a titolo di concorso, non è necessario che l'imputato abbia posto in essere per intero la condotta illecita, ben essendo sufficiente che egli ne abbia compiuto un segmento), che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in 2via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); [OSCURATO:PERSONA] che il quinto motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 7 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M