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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2021

Cassazione n. 43188/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI BERGAMOnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di BERGAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale per il Riesame delle misure cautelari reali di Bergamo ha respinto l'appello del Procuratore della Repubblica di Bergamo avverso l'ordinanza del GIP presso quel Tribunale, in data 14 luglio 2020, di rigetto della richiesta di sequestro preventivo avanzata dal RM. nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], sottoposti ad indagini per il delitto ex artt. 110, 482 e 477 cod.pen., per avere formato o contraffatto la carta d'identità intestata alla Pagliaro inserendovi, nella parte dedicata alla professione della titolare dei documento, la dizione di 'imperatrice'.

2. Avverso il summenzionato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Bergamo, con un solo motivo, con il quale ha denunciato il vizio di violazione di legge.

3. Il ricorso è inammissibile, essendo intervenuta rinuncia al ricorso da parte del Procuratore della Repubblica di Bergamo, con dichiarazione del 9 dicembre 2020, trasmessa alla Cancelleria di questa Corte in data 2 marzo 2021; dichiarazione con la quale si è lumeggiata la ragione della sopravvenuta carenza d'interesse all'impugnazione.

4. L' inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.proc.pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del P.M..

Così deciso il 10 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] P Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI BERGAMOnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di BERGAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale per il Riesame delle misure cautelari reali di Bergamo ha respinto l'appello del Procuratore della Repubblica di Bergamo avverso l'ordinanza del GIP presso quel Tribunale, in data 14 luglio 2020, di rigetto della richiesta di sequestro preventivo avanzata dal RM. nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], sottoposti ad indagini per il delitto ex artt. 110, 482 e 477 cod.pen., per avere formato o contraffatto la carta d'identità intestata alla Pagliaro inserendovi, nella parte dedicata alla professione della titolare dei documento, la dizione di 'imperatrice'. 2. Avverso il summenzionato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Bergamo, con un solo motivo, con il quale ha denunciato il vizio di violazione di legge. 3. Il ricorso è inammissibile, essendo intervenuta rinuncia al ricorso da parte del Procuratore della Repubblica di Bergamo, con dichiarazione del 9 dicembre 2020, trasmessa alla Cancelleria di questa Corte in data 2 marzo 2021; dichiarazione con la quale si è lumeggiata la ragione della sopravvenuta carenza d'interesse all'impugnazione. 4. L' inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.proc.pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso del P.M.. Così deciso il 10 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] P Il
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